Page 15 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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                   5. I raggruppamenti di imprese              La  disposizione  fa  però  espressamente  salve  le
                                                               ipotesi di esclusione previste all’art. 96, commi 2,
               Rispetto al D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 97 del nuovo   3, 4, 5 e 6, sopra descritte.
               Codice  viene  introdotta,  in  un’unica  e  specifica
               disposizione,  la disciplina  relativa  alle esclusioni   Con la previsione di cui al comma 2 cit., per cui,
               per i RTI e i consorzi.                         come sopra detto, in caso di mancato possesso dei
               I  consorzi e  i raggruppamenti,  disciplinati  in   requisiti  generali/speciali  da  parte  di  un’impresa
               dettaglio  agli  artt.  65  –  68,  trovano  quindi  nel   partecipante  al  raggruppamento,  quest’ultimo
               nuovo Codice una regolamentazione più uniforme   –  per  non  essere  escluso  –  può  comprovare  di
               e  aderente  ai principi  europei,  anche  alla luce   aver estromesso l’impresa interessata o di averla
               dei  rilievi  mossi  dalle  istituzioni  europee  e  dalla   sostituita con altro soggetto munito dei necessari
               giurisprudenza.                                 requisiti,  fatta  salva  l’immodificabilità  sostanziale
                                                               dell’offerta  presentata,  il  legislatore  recepisce  un
               In  primo  luogo,  si  chiarisce  che  il RTI  non  è   consolidato orientamento  della  Corte di Giustizia
               escluso  dalla  gara  qualora  un  suo  partecipante   (v. Corte di giustizia, sez. IX, 3 giugno 2021, causa
               sia  interessato  da  una  causa  automatica  o  non   C-210/20).
               automatica  di esclusione  o  dal  venir  meno  di
               un  requisito  di  qualificazione,  nell’ipotesi  in  cui   Al comma  3,  l’art.  97  prevede  espressamente
               sussistano le condizioni descritte al comma 2 del   che  tali  previsioni  si applichino,  oltreché  ai  RTI,
               cit.  art.  97,  ossia  se  il raggruppamento  prova  di   anche ai consorzi ordinari e ai consorzi fra imprese
               aver estromesso l’impresa interessata o di averla   artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente
               sostituita con altro soggetto munito dei necessari   alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi
               requisiti. In aggiunta, al fine di evitare l’esclusione,   i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.
               occorre  tuttavia  che  il RTI  abbia  adempiuto  ai
               seguenti oneri:                                 Il nuovo Codice apporta altre novità alla disciplina
                                                               dei RTI, tra cui quella prevista all’art. 68 (v. comma
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               a) in sede di presentazione dell’offerta:       14 )  al  fine  di  ottemperare  alle  censure  emerse
                  1)  ha  comunicato  alla  stazione  appaltante  la   in  sede  di  procedura  di  infrazione  2018/2273:
                     causa  escludente  verificatasi  prima  della   viene  meno  il divieto  assoluto  di  contemporanea
                     presentazione  dell’offerta  e  il  venir  meno,   partecipazione dell’operatore economico alla stessa
                     prima  della  presentazione  dell’offerta,   gara in forma autonoma e in forma raggruppata.
                     del  requisito  di  qualificazione,  nonché  il
                     soggetto che ne è interessato;            Inoltre, la nuova disciplina ha espunto la previsione
                  2) ha comprovato le misure adottate ai sensi   contenuta  nell’art.  83,  comma  8,  del  d.lgs.  n.
                     del  comma  2  o  l’impossibilità  di adottarle   50/16,  che  imponeva  alla  mandataria  dell’ATI  (o
                     prima di quella data;                     alla capofila del consorzio ordinario) in ogni caso di
                                                               “(…) possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
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               b)  ha  adottato  e  comunicato  le  misure  di cui  al   in misura  maggioritaria ”; viene  di conseguenza
               comma  2  prima  dell’aggiudicazione,  se  la  causa   meno  la  distinzione tra  ATI  orizzontali  e  ATI
               escludente   si   è   verificata   successivamente   verticali.
               alla  presentazione  dell’offerta  o  il  requisito  di
               qualificazione è venuto meno successivamente alla
               presentazione dell’offerta.







               17. “La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero
               in  forma  individuale  qualora  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio
               ordinario, determina l’esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma
               1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara,
               né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.”.
               18. Corte di Giustizia UE, sez. IV, 28 aprile 2022, C-642/20 (c.d. sentenza “Caruter”). Giuseppe Fabrizio
               Maiellaro,  I  consorzi  e  i  raggruppamenti  nel  quadro  del  nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici  in  www.
               appaltiecontratti.it

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