Page 14 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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la stazione appaltante deve tener conto del bene o eventuali provvedimenti cautelari reali o
giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla personali emessi dal giudice penale, la sentenza
condotta tenuta, nonché del tempo trascorso di condanna non definitiva, il decreto penale
dalla violazione, anche in relazione a modifiche di condanna non irrevocabile, la sentenza
intervenute medio tempore nell’organizzazione non irrevocabile di applicazione della pena su
dell’impresa. Compare quindi anche un criterio richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p;
volto a dare rilevanza alla compliance nel nuovo • quanto alla lettera h), la sentenza di condanna
codice degli appalti: infatti, la riorganizzazione definitiva, il decreto penale di condanna
dell’ente a seguito della condanna è un elemento irrevocabile, la condanna non definitiva, i
da valutare, che può far ritenere non grave l’illecito provvedimenti cautelari reali o personali, ove
professionale e quindi far sì che lo stesso non emessi dal giudice penale.
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integri una causa di esclusione dalla gara .
La stazione appaltante valuta i provvedimenti
Anche eventuali dichiarazioni omesse o non sanzionatori e giurisdizionali sopra descritti,
veritiere che siano state rese in gara possono motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi
essere utilizzate a supporto della valutazione di a incidere sull’affidabilità e sull’integrità
gravità, anche se sono diverse da quelle sopra dell’offerente. Qualora gli stessi dovessero essere
menzionate (lettera b del comma 3 ossia il caso del impugnati in giudizio, l’impugnazione degli stessi,
concorrente che abbia fornito, anche per negligenza, per espresso disposto dell’art. 98, dovrà essere
informazioni false o fuorvianti suscettibili di considerata dalla stazione appaltante nell’ambito
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione della predetta valutazione volta a verificare la
o l’aggiudicazione). sussistenza della causa escludente.
L’art. 98 inoltre, elenca, al comma 6, i mezzi Anche secondo il nuovo Codice, dunque, la
di prova ritenuti dal legislatore “adeguati” ad sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti
attestare la sussistenza degli elementi rivelatori ai fini dell’esclusione dalla gara è rimessa alla
dell’illecito professionale sopra indicati (v. art. 98 discrezionalità della stazione appaltante, chiamata
comma 3), quali: ad analizzare in concreto l’incidenza dei singoli fatti
• quanto alla lettera a), i provvedimenti indicati dall’operatore economico.; la dimostrazione
sanzionatori esecutivi resi dall’Autorità garante del grave illecito professionale – in presenza di
della concorrenza e del mercato o da altra circostanze di fatto di potenziale rilievo penale
autorità di settore; – non comporta difatti la definitività del relativo
• quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, accertamento, a differenza di quanto accade nelle
precisi e concordanti che rendano evidente il ipotesi, tassative, di esclusione “automatica”,
ricorrere della situazione escludente; essendo solo rimesso alla stazione appaltante
• c) quanto alla lettera c), l’intervenuta l’onere di puntuale ed adeguata acquisizione in
risoluzione per inadempimento o la condanna al sede istruttoria di adeguato apprezzamento di
risarcimento del danno o ad altre conseguenze rilevanza, preceduta da effettivo contraddittorio
comparabili; endoprocedimentale con il soggetto interessato.
• quanto alla lettera d), la emissione di In proposito restano allora valide le statuizioni del
provvedimenti giurisdizionali anche non Giudice amministrativo, secondo cui il sindacato
definitivi; che il giudice amministrativo è chiamato a compiere
• quanto alla lettera e), l’accertamento definitivo sulle motivazioni del giudizio in tema di illecito
della violazione; professionale deve essere mantenuto sul piano
• quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; della “non pretestuosità” della valutazione degli
• quanto alla lettera g), gli atti di cui all’art. 407- elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad
bis, comma 1, c.p.p., il decreto che dispone evidenziare una mera “non condivisibilità” della
il giudizio ai sensi dell’articolo 429 c.p.p., valutazione stessa .
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15. Mario Iannuzzelli, Le cause di esclusione dell’ente dalle gare pubbliche nello schema del nuovo Codice
degli appalti, www.compliancehub.it
16. Cons. Stato, Sez. V, 26/04/2022, n. 3212; Cons. Stato, Sez. III, 23/12/2021, n. 8569; T.A.R. Valle
d’Aosta, 11/05/2022, n. 29.
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