Page 10 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti                                                                           In Evidenza






               riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica:   Allegato chiarisce che “In relazione agli articoli
               apprezzata  la  sussistenza  del  presupposto      94,  comma 6  e  95  comma 2,  si considera
               enucleato  nella disposizione  di legge,  la scelta   mezzo di prova, con riferimento ai contributi
               espulsiva  diviene  necessitata.  È stato  pertanto   previdenziali e  assistenziali, il  documento
               considerato  che  l’aggettivo  “non  automatiche”   unico  di regolarità  contributiva  acquisito
               … meglio  rendesse  detto  concetto,  al  contempo   d’ufficio  dalle  stazioni  appaltanti  presso  gli
               tracciando  un  confine  chiaro  rispetto  alle  cause   istituti  previdenziali  ai sensi della normativa
               di esclusione “automatica”  annoverate  nell’art.   vigente”.
               94 (laddove nessun margine di apprezzamento è
               rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi   L’allegato II.10 precisa che, ai sensi e per gli effetti
               a  riscontrarne  la  sussistenza)”  (v.  Relazione  allo   dell’articolo 95, comma 2, del codice si considera
               schema di decreto legislativo).                 violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al
               In sintesi, le cause non automatiche riguardano:   pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
               •   gravi infrazioni di norme in materia di salute e   a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività
                   di sicurezza sul lavoro; in materia ambientale,   di controllo degli uffici;
                   sociale e  del lavoro  “debitamente  accertate   b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività
                   con qualunque mezzo adeguato”;              di liquidazione degli uffici;
               •   conflitto di interesse (la cui definizione è ora   c)  notifica  di  cartelle  di  pagamento  concernenti
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                   contenuta nell’art. 16) ;                   pretese  tributarie,  oggetto  di comunicazioni
               •   distorsione della concorrenza;              di irregolarità  emesse  a  seguito  di controllo
               •   le  offerte  degli  operatori  economici  siano   automatizzato  o  formale  della  dichiarazione,
                   imputabili ad un unico centro decisionale;  ai  sensi  degli  artt.  36-bis  e  36-ter  del  DPR  29
               •   illecito professionale grave idoneo a mettere in   settembre  1973,  n.  600  e  dell’art.  54-bis  del
                   dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
                   economico  (se  ricorrono  i  tre  requisiti         1972,  n.  633.  La  violazione  si  considera  “grave”
                   dell’art. 98 );                             quando  comporta  l’inottemperanza  a  un  obbligo
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               •   gravi violazioni non definitivamente accertate   di pagamento di imposte o tasse per un importo
                   agli obblighi relativi al pagamento di imposte   che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o
                   e  tasse  o  contributi previdenziali ,  secondo   superiore al 10% del valore dell’appalto. Il valore
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                   quanto  indicato  nell’allegato  II.10;  come   dell’irregolarità  deve  comunque  essere  pari  o
                   peraltro  richiesto  dall’Ance,  il medesimo   superiore ad € 35.000.






               7. V. art. 16: “1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti
               funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne
               può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un
               interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia
               concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione
               o nella fase di esecuzione….”. Sulla recente proposta di legge si veda “Audizione del Presidente dell’ANAC,
               Avv. Giuseppe Busia, sulla proposta di legge: “Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al
               Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti
               delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, …”, Camera dei deputati, 3 maggio 2023.
               8. V. art. 95: “1.  La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico
               qualora accerti: … e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia
               la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.  All’articolo 98 sono
               indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.”.
               9.  V.  comma  2  “…  La  gravità  va  in  ogni  caso  valutata  anche  tenendo  conto  del  valore  dell’appalto.  Il
               presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi pagando
               o impegnandosi in modo vincolante a pagare  le  imposte  o  i contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
               eventuali    interessi    o  sanzioni,  oppure  quando  il    debito    tributario    o    previdenziale    sia  comunque
               integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento  o l’impegno si  siano  perfezionati  anteriormente
               alla  scadenza  del termine  di  presentazione  dell’offerta,  oppure  nel  caso  in  cui l’operatore economico
               abbia  compensato  il  debito  tributario  con crediti   certificati   vantati   nei   confronti   della    pubblica
               amministrazione.”.

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