Page 10 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: Allegato chiarisce che “In relazione agli articoli
apprezzata la sussistenza del presupposto 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera
enucleato nella disposizione di legge, la scelta mezzo di prova, con riferimento ai contributi
espulsiva diviene necessitata. È stato pertanto previdenziali e assistenziali, il documento
considerato che l’aggettivo “non automatiche” unico di regolarità contributiva acquisito
… meglio rendesse detto concetto, al contempo d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli
tracciando un confine chiaro rispetto alle cause istituti previdenziali ai sensi della normativa
di esclusione “automatica” annoverate nell’art. vigente”.
94 (laddove nessun margine di apprezzamento è
rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi L’allegato II.10 precisa che, ai sensi e per gli effetti
a riscontrarne la sussistenza)” (v. Relazione allo dell’articolo 95, comma 2, del codice si considera
schema di decreto legislativo). violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al
In sintesi, le cause non automatiche riguardano: pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
• gravi infrazioni di norme in materia di salute e a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività
di sicurezza sul lavoro; in materia ambientale, di controllo degli uffici;
sociale e del lavoro “debitamente accertate b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività
con qualunque mezzo adeguato”; di liquidazione degli uffici;
• conflitto di interesse (la cui definizione è ora c) notifica di cartelle di pagamento concernenti
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contenuta nell’art. 16) ; pretese tributarie, oggetto di comunicazioni
• distorsione della concorrenza; di irregolarità emesse a seguito di controllo
• le offerte degli operatori economici siano automatizzato o formale della dichiarazione,
imputabili ad un unico centro decisionale; ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 29
• illecito professionale grave idoneo a mettere in settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del
dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
economico (se ricorrono i tre requisiti 1972, n. 633. La violazione si considera “grave”
dell’art. 98 ); quando comporta l’inottemperanza a un obbligo
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• gravi violazioni non definitivamente accertate di pagamento di imposte o tasse per un importo
agli obblighi relativi al pagamento di imposte che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o
e tasse o contributi previdenziali , secondo superiore al 10% del valore dell’appalto. Il valore
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quanto indicato nell’allegato II.10; come dell’irregolarità deve comunque essere pari o
peraltro richiesto dall’Ance, il medesimo superiore ad € 35.000.
7. V. art. 16: “1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti
funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne
può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia
concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione
o nella fase di esecuzione….”. Sulla recente proposta di legge si veda “Audizione del Presidente dell’ANAC,
Avv. Giuseppe Busia, sulla proposta di legge: “Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al
Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti
delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, …”, Camera dei deputati, 3 maggio 2023.
8. V. art. 95: “1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico
qualora accerti: … e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.”.
9. V. comma 2 “… La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque
integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico
abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica
amministrazione.”.
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