Page 11 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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I fatti sottesi a queste previsioni, poi, devono ad alcune ipotesi (sentenza definitiva con pena
essere occorsi nell’arco dei tre anni precedenti alla detentiva non superiore a 18 mesi ovvero che
gara di appalto. Il comma 3 dispone inoltre che abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
l’esclusione dalla gara e il divieto di aggiudicazione come definita per le singole fattispecie di reato,
non operano quando il reato è stato depenalizzato, o al comma 5), fosse ammesso a provare di
vi è stata la riabilitazione, reato e pena (anche aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
accessoria) sono prescritti o la condanna è stata qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e
revocata. di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti. Ove queste
3. Aspetti procedurali misure fossero state ritenute sufficienti dalla
stazione appaltante, l’operatore economico non
L’art. 96 del nuovo Codice, fungendo da cornice sarebbe stato escluso dalla gara.
all’istituto dei requisiti di ordine generale, contiene
la disciplina procedimentale generale comune a L’art. 96 cit. del nuovo Codice prevede una versione
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tutte le fattispecie che conducono alla esclusione “allargata” (alla fase di gara) dell’istituto ,
dell’operatore economico nonché quella relativa consentendo all’operatore economico:
all’istituto del self-cleaning.
• ove le cause di esclusione si siano verificate
Aspetti innovativi rispetto al passato sono ravvisabili prima della scadenza del termine di
al comma 14 dove si chiarisce che, fermo restando presentazione delle offerte, di comprovare di
gli oneri di comunicazione in capo ai partecipanti avere adottato le misure di self cleaning ovvero
in ordine a fatti che potrebbero determinarne comprovare l’impossibilità di adottare dette
l’esclusione, l’omissione di tali informazioni o misure prima della presentazione dell’offerta e
la non veridicità delle stesse non costituisce, di successivamente ottemperare;
per sé, causa di esclusione ma piuttosto rileva • ove le cause di esclusione si siano verificate
nella valutazione degli aspetti relativi al profilo successivamente alla presentazione
dell’illecito professionale. dell’offerta, di adottare e comunicare alla
stazione appaltante le suddette
Quanto al self cleaning, il misure.
vecchio Codice prevedeva Il nuovo Codice prevede
l’istituto del ravvedimento una versione “allargata” L’elemento di novità è,
operoso all’art. 80, comma 7, del self cleaning, inoltre, da ravvisarsi nella
che ha “finalità conservativa secondo cui le misure di individuazione ex lege del
e al tempo stesso mira a momento da cui decorre
garantire il committente ravvedimento operoso il termine triennale per le
pubblico rispetto all’affidabilità possono essere poste fattispecie costituenti ipotesi di
professionale del contraente in essere in qualunque illecito professionale, fissandolo
privato” (cfr. Consiglio di Stato, fase della procedura alla data del provvedimento.
sentenza n. 9782/2022). che preceda l’adozione
In particolare, si prevedeva della decisione di Il nuovo Codice, dunque,
che l’operatore economico, facendo proprio l’orientamento
che si trovasse nella situazione aggiudicazione. del Consiglio di Stato più
del comma 1, limitatamente recente e, ancor prima, quello
10. Nella Relazione di accompagnamento al Codice si è precisato in proposito che “I commi da 2 a 6 [dell’art.
96 n.d.r.] prevedono la ‘nuova’ versione allargata del self cleaning aderente alla direttiva 24/2014/UE […]
Alla luce della modifica introdotta, il self cleaning può riguardare anche eventi verificatisi nel corso della
procedura e dopo la presentazione delle offerte”; tale disposizione – nella bozza definitiva – prevede infatti
all’art. 96, comma 6, che “Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 94,
a eccezione del comma 6, e all’articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le
misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti
e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d’appalto”.
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