Page 13 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Solo in presenza di tali condizioni, infatti, può f) omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte
essere disposta e comunicata dalla Stazione dell’operatore economico persona offesa dei
appaltante l’esclusione di un operatore economico reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
per illecito professionale, ai sensi dell’arti.95, c.p. aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1
comma 1, lettera e). del medesimo codice salvo che ricorrano i casi
Tra l’altro, per espresso disposto del comma 8, il previsti dall’articolo 4, primo comma, della
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provvedimento di esclusione deve essere motivato legge 24 novembre 1981, n. 689 ….
in relazione a tutte e tre le condizioni appena g) contestata commissione da parte dell’operatore
riportate. economico, ovvero dei soggetti di cui al comma
Quanto al primo requisito (elementi sufficienti …), 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o
il comma 3 elenca una serie di elementi da cui può tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo
desumersi l’esistenza di un illecito professionale, 94;
quali: h) contestata o accertata commissione, da parte
a) sanzione esecutiva irrogata dall’AGCM o da dell’operatore economico (oppure dei soggetti
altra autorità di settore, rilevante in relazione di cui all’art. 94, comma 3) di uno dei reati
all’oggetto specifico dell’appalto; consumati espressamente indicati dalla norma
b) condotta dell’operatore economico che abbia in esame (quali abusivo esercizio di una
tentato di influenzare indebitamente il professione ex art. 348 del codice penale,
processo decisionale della stazione appaltante bancarotta, omessa dichiarazione di beni da
o di ottenere informazioni riservate a comprendere nell’inventario fallimentare o
proprio vantaggio oppure che abbia fornito, ricorso abusivo al credito, reati tributari, i delitti
anche per negligenza, informazioni false o societari di cui agli artt. 2621 e ss. del codice
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni civile, delitti contro l’industria e il commercio di
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; cui agli artt. da 513 a 517 del codice penale; i
c) condotta dell’operatore economico che abbia reati urbanistici ex art. 44, comma 1, lettere
dimostrato significative o persistenti carenze b) e c), TU Edilizia; i reati di cui al d.lgs. n.
nell’esecuzione di un precedente contratto di 231/2001).
appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione per inadempimento oppure la Con riguardo a tale ultimo punto, è da notare come
condanna al risarcimento del danno o altre la contestata o accertata commissione di uno dei
sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 integri una delle
particolarmente gravi o la cui ripetizione sia cause di “illecito professionale” che potrà essere
indice di una persistente carenza professionale; tenuta in considerazione dalla stazione appaltante
d) condotta dell’operatore economico che abbia per escludere l’ente dalla gara d’appalto. Una mera
commesso grave inadempimento nei confronti contestazione (non è necessario un provvedimento
di uno o più subappaltatori (che nel Codice giurisdizionale irrevocabile) relativa ad un illecito
n. 50/2016 rilevava solo ove riconosciuto o ai sensi del d.lgs. 231 potrà dunque essere
accertato con sentenza passata in giudicato); sufficiente a far scattare la sanzione dell’esclusione
e) condotta dell’operatore economico che abbia da una gara d’appalto .
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violato il divieto di intestazione fiduciaria
(art. 17 L. 19 marzo 1990, n. 55) laddove la Al successivo comma 4 si precisa che, nella
violazione non sia stata rimossa; valutazione di gravità dell’illecito professionale,
13. Si precisa che: “Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato per i reati di cui al primo periodo nell’anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale ne cura la pubblicazione”.
14. In altre parole, quegli stessi fatti che portano, ai sensi dell’art. 94, all’esclusione automatica dalla
procedura incidono – se soltanto contestati o se accertati nei tre anni precedenti – sulla affidabilità
dell’impresa e possono essere valutati come illecito professionale grave. Il nuovo Codice rischia in tal modo
di lasciare alla stazione appaltante una discrezionalità assai ampia. L’illecito professionale è difatti così
ravvisabile in presenza di illecito amministrativo indipendentemente dalla gravità del reato presupposto,
da cui dipende l’illecito amministrativo stesso ai sensi del d.lgs. 231/2001. Mario Iannuzzelli, Le cause di
esclusione dell’ente dalle gare pubbliche nello schema del nuovo Codice degli appalti, www.compliancehub.it
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