Page 8 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti In Evidenza
L’art. 94, al comma 1, passa, innanzitutto, in a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini
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rassegna le varie condotte che comportano di cui al d.lgs. 231/ 2001 ;
l’esclusione di un operatore economico per un b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
periodo di cinque anni, quali: la condanna con impresa individuale;
sentenza definitiva o decreto penale di condanna c) di un socio amministratore o del direttore tecnico,
divenuto irrevocabile per una serie di reati, fra se si tratta di società in nome collettivo;
cui compaiono l’associazione per delinquere e d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
per delinquere di stampo mafioso, nonché quella se si tratta di società in accomandita semplice;
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, varie e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
(fra gli altri, artt. 317, 318, 319 c.p.), le false compresi gli institori e i procuratori generali;
comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), f) dei componenti degli organi con poteri di
alcune ipotesi di riciclaggio, reati commessi con direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
finalità di terrorismo e sfruttamento di lavoro di poteri di rappresentanza, di direzione o di
minorile e la tratta di esseri umani. Opera come controllo;
causa di esclusione automatica, inoltre, “ogni delitto g) del direttore tecnico o del socio unico;
da cui derivi, come pena accessoria, l’incapacità di h) dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui
contrattare con la pubblica amministrazione”. Fra le alle lettere precedenti.
novità si evidenzia che, ai fini dell’esclusione, non
rileva nel nuovo Codice la sentenza di applicazione Tra i soggetti da sottoporre a verifica non compaiono,
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cp come si può notare, i c.d. cessati dalla carica
(c.d. patteggiamento) per i reati gravi elencati nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dalla norma stessa (mentre l’art. 80 del vecchio del bando/lettera di invito, mentre viene ad
Codice la prevedeva come motivo di esclusione). essere inserito il riferimento all’amministratore
di fatto (art. 94, comma 3), che supera il vecchio
Il comma 2 prevede, come ulteriore ipotesi di riferimento al socio di maggioranza in caso di
esclusione, l’applicazione all’operatore economico società con un numero di soci pari o inferiore a
delle misure interdittive previste all’interno del quattro.
d.lgs. n. 159/2011 (Codice cd. antimafia), con
l’eccezione dell’impresa che è stata ammessa al Viene, inoltre, previsto che, qualora il socio sia una
controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34bis del persona giuridica, l’esclusione opera se i presupposti
medesimo decreto. La novità rispetto al d.lgs. (sentenza, decreto o misura interdittiva) sussistano
50/2016 è da ravvisarsi per l’appunto nella a carico degli amministratori di quest’ultima (art.
irrilevanza della causa di esclusione discendente 94, comma 4). In questo modo il legislatore
dall’emissione di una misura interdittiva antimafia, risolve il contrasto giurisprudenziale tra tesi che
ove l’impresa sia stata ammessa al controllo ammettono la verifica dei requisiti sul socio persona
giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 entro giuridica e tesi che, invece, la escludono, secondo
la data di aggiudicazione. una interpretazione restrittiva dell’art. 80 comma
3 (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 7922/2019,
Identificati i requisiti oggettivi che conducono secondo cui non è dovuta la dichiarazione in
all’esclusione automatica dalla procedura, l’art. ordine alle cause di esclusione da parte del socio
94, al comma 3, individua l’ambito soggettivo di unico persona giuridica “come tale non rimesso
applicazione (il cui perimetro era prima definito al relativo regime di cui all’art. 80 co 3 del Dlgs
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dai commi 3 e 4 dell’art. 80), indicando i soggetti 50/2016”) . La posizione è ulteriormente chiarita
nei cui confronti opera l’esclusione. In particolare, dalla Relazione illustrativa, dove si legge che “Il
l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la riferimento agli amministratori sembra corretto in
sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva quanto la gestione delle partecipazioni nelle società
ivi indicati sono stati emessi nei confronti: altrui non rientra nel potere dell’assemblea ai sensi
3. Il riferimento al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è una novità, non presente nel precedente
Codice.
4. Girlando P., Requisiti di ordine generale: come cambia l’art. 80 con il nuovo Codice dei Contratti, https://
leautonomie.asmel.eu
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