Page 8 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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Mediappalti                                                                           In Evidenza






               L’art.  94,  al  comma  1,  passa,  innanzitutto,  in   a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini
                                                                                       3
               rassegna  le  varie  condotte  che  comportano     di cui al d.lgs. 231/ 2001 ;
               l’esclusione di un  operatore  economico  per  un   b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
               periodo  di  cinque  anni,  quali:  la  condanna  con   impresa individuale;
               sentenza definitiva o decreto penale di condanna   c) di un socio amministratore o del direttore tecnico,
               divenuto  irrevocabile  per  una  serie  di  reati,  fra   se si tratta di società in nome collettivo;
               cui  compaiono  l’associazione  per  delinquere  e   d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
               per delinquere di stampo mafioso, nonché quella    se si tratta di società in accomandita semplice;
               finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, varie   e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
               ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione   sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
               (fra  gli  altri,  artt.  317,  318,  319  c.p.),  le  false   compresi gli institori e i procuratori generali;
               comunicazioni  sociali  (artt.  2621  e  2622  c.c.),   f)  dei  componenti  degli  organi  con  poteri  di
               alcune  ipotesi di riciclaggio,  reati  commessi  con   direzione  o  di vigilanza o  dei  soggetti  muniti
               finalità  di  terrorismo  e  sfruttamento  di  lavoro   di poteri  di rappresentanza,  di direzione o  di
               minorile e la tratta di esseri umani. Opera come   controllo;
               causa di esclusione automatica, inoltre, “ogni delitto   g) del direttore tecnico o del socio unico;
               da cui derivi, come pena accessoria, l’incapacità di   h) dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui
               contrattare con la pubblica amministrazione”. Fra le   alle lettere precedenti.
               novità si evidenzia che, ai fini dell’esclusione, non
               rileva nel nuovo Codice la sentenza di applicazione   Tra i soggetti da sottoporre a verifica non compaiono,
               della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cp   come  si può  notare,  i c.d.  cessati  dalla carica
               (c.d. patteggiamento)  per  i reati  gravi elencati   nell’anno  antecedente  la  data  di pubblicazione
               dalla norma  stessa  (mentre  l’art.  80  del vecchio   del bando/lettera  di invito,  mentre  viene  ad
               Codice la prevedeva come motivo di esclusione).  essere  inserito  il  riferimento  all’amministratore
                                                               di fatto (art. 94, comma 3), che supera il vecchio
               Il comma  2 prevede,  come  ulteriore  ipotesi di   riferimento  al  socio  di  maggioranza  in  caso  di
               esclusione, l’applicazione all’operatore economico   società  con  un  numero  di  soci  pari  o  inferiore  a
               delle misure  interdittive  previste  all’interno  del   quattro.
               d.lgs.  n.  159/2011  (Codice  cd.  antimafia),  con
               l’eccezione  dell’impresa  che  è  stata  ammessa  al   Viene, inoltre, previsto che, qualora il socio sia una
               controllo  giudiziario ai  sensi  dell’art.  34bis  del   persona giuridica, l’esclusione opera se i presupposti
               medesimo  decreto.  La  novità  rispetto  al  d.lgs.   (sentenza, decreto o misura interdittiva) sussistano
               50/2016  è  da  ravvisarsi  per  l’appunto  nella   a carico degli amministratori di quest’ultima (art.
               irrilevanza  della  causa  di esclusione discendente   94,  comma  4).  In  questo  modo  il  legislatore
               dall’emissione di una misura interdittiva antimafia,   risolve  il contrasto  giurisprudenziale  tra  tesi  che
               ove l’impresa  sia stata  ammessa  al controllo   ammettono la verifica dei requisiti sul socio persona
               giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 entro   giuridica e tesi che, invece, la escludono, secondo
               la data di aggiudicazione.                      una interpretazione restrittiva dell’art. 80 comma
                                                               3  (v.  Consiglio di Stato,  sentenza  n.  7922/2019,
               Identificati  i  requisiti  oggettivi  che  conducono   secondo  cui  non  è  dovuta  la  dichiarazione  in
               all’esclusione  automatica  dalla  procedura,  l’art.   ordine alle cause di esclusione da parte del socio
               94, al comma 3, individua l’ambito soggettivo di   unico  persona  giuridica “come  tale  non  rimesso
               applicazione  (il  cui  perimetro  era  prima  definito   al relativo regime di cui all’art. 80 co 3 del Dlgs
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               dai commi 3 e 4 dell’art. 80), indicando i soggetti   50/2016”) . La posizione è ulteriormente chiarita
               nei cui confronti opera l’esclusione. In particolare,   dalla  Relazione illustrativa,  dove  si legge  che  “Il
               l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la   riferimento agli amministratori sembra corretto in
               sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva   quanto la gestione delle partecipazioni nelle società
               ivi indicati sono stati emessi nei confronti:   altrui non rientra nel potere dell’assemblea ai sensi





               3. Il riferimento al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è una novità, non presente nel precedente
               Codice.
               4. Girlando P., Requisiti di ordine generale: come cambia l’art. 80 con il nuovo Codice dei Contratti, https://
               leautonomie.asmel.eu

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