Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 103 del 15 marzo 2023
               UPREC-PRE 389/2023/L/PREC


               “In ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di mercato, la dimostrazione del possesso della
               qualificazione del concorrente deve avvenire dopo la presentazione delle offerte e l’operatore economico,
               non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse, salvo
               diversa prescrizione nella lex specialis”

               “… in merito alla questione controversa questa Autorità (con la deliberazione n. 491 del 19.10.2022 e
               la n. 747 del 30.9.2020) ha affermato che “in ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di
               mercato, è stato precisato che la dimostrazione sulla qualificazione del concorrente debba avvenire dopo la
               presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409) e che l’operatore economico,
               in assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della
               presentazione della manifestazione di interesse (Delibera ANAC n. 413 del 08/05/2019; Delibera ANAC N.
               1150 del 12 dicembre 2018, n. 1150)”;”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 88 dell’8 marzo 2023
               UPREC-PRE 96/2023/S/PREC

               “Non  è  annullabile  il  bando  che  non  indichi  espressamente,  nell’ambito  del  prezzo  a  base  d’asta  o
               dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in generale, salvo che tale omissione non
               implichi un oggettivo impedimento o a formulare l’offerta, oppure a valutarne l’attendibilità in sede di gara”

               “la  giurisprudenza,  con  esplicito  riferimento  all’art.  23,  co.  16,  afferma  che  la  “…  disposizione  citata
               richiede  l’individuazione  –  non  già  “l’indicazione”  –  dei  costi  della  manodopera  “sulla  base  di  quanto
               previsto nel presente comma”, ovvero delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro sulla base dei valori
               economici definiti dalla contrattazione collettiva, ed è funzionale alla verifica richiesta dall’art. 95 comma
               10. In sostanza, alla stazione appaltante è chiesto di indicare il mero parametro di riferimento, mentre
               compete  all’offerente  indicare,  a  pena  di  esclusione  (art.  97  comma  5,  lettera  d),  l’importo  esatto  dei
               propri costi, e la loro incidenza sull’offerta” (cfr. TAR Liguria n. 1069 del 14.12.2021);  … un’autorevole
               fonte  giurisprudenziale  (ex  multis  TAR  Lazio  –  Roma  n.  8977  del  13.8.2018)  ha  precisato  che  quanto
               indicato dall’ultimo inciso del comma 16 dell’art. 23 citato “costituisce una previsione accessoria all’obbligo,
               chiaramente scandito dal resto del comma 16, di porre a base delle previsioni di gara il costo effettivo del
               lavoro, che è una voce soggetta a ribasso in quanto dipendente dall’organizzazione aziendale che la norma
               considera quindi migliorabile dal concorrente (a differenza dei costi di sicurezza che sono incomprimibili
               e  che,  infatti,  opportunamente  il  comma  distingue).  Alla  luce  della  natura  del  precetto  che  pone  l’art.
               25 d.lgs. 50/2016, comma 16 ultimo inciso, non è annullabile il bando che non indichi espressamente,
               nell’ambito del prezzo a base d’asta o dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in
               generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a formulare l’offerta, oppure
               a valutarne l’attendibilità in sede di gara. Più precisamente, osserva innanzitutto il Collegio che la norma
               è precettiva per le amministrazioni, i cui uffici, nell’essere tenuti ad inserire nei documenti “posti a base di
               gara i costi della manodopera” sono tenuti a svolgere, nella progettazione del servizio da affidare in appalto,
               una specifica analisi fondata su quanto meglio indicato nello stesso comma, così da perseguire l’interesse
               a consentire, tramite l’esposizione di valori di riferimento corretti, l’effettivo confronto concorrenziale ed al
               contempo la tutela del lavoratore. Tuttavia, ai fini della regolarità della procedura di gara, non è possibile

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