Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 103 del 15 marzo 2023
UPREC-PRE 389/2023/L/PREC
“In ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di mercato, la dimostrazione del possesso della
qualificazione del concorrente deve avvenire dopo la presentazione delle offerte e l’operatore economico,
non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse, salvo
diversa prescrizione nella lex specialis”
“… in merito alla questione controversa questa Autorità (con la deliberazione n. 491 del 19.10.2022 e
la n. 747 del 30.9.2020) ha affermato che “in ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di
mercato, è stato precisato che la dimostrazione sulla qualificazione del concorrente debba avvenire dopo la
presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409) e che l’operatore economico,
in assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della
presentazione della manifestazione di interesse (Delibera ANAC n. 413 del 08/05/2019; Delibera ANAC N.
1150 del 12 dicembre 2018, n. 1150)”;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 88 dell’8 marzo 2023
UPREC-PRE 96/2023/S/PREC
“Non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell’ambito del prezzo a base d’asta o
dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in generale, salvo che tale omissione non
implichi un oggettivo impedimento o a formulare l’offerta, oppure a valutarne l’attendibilità in sede di gara”
“la giurisprudenza, con esplicito riferimento all’art. 23, co. 16, afferma che la “… disposizione citata
richiede l’individuazione – non già “l’indicazione” – dei costi della manodopera “sulla base di quanto
previsto nel presente comma”, ovvero delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva, ed è funzionale alla verifica richiesta dall’art. 95 comma
10. In sostanza, alla stazione appaltante è chiesto di indicare il mero parametro di riferimento, mentre
compete all’offerente indicare, a pena di esclusione (art. 97 comma 5, lettera d), l’importo esatto dei
propri costi, e la loro incidenza sull’offerta” (cfr. TAR Liguria n. 1069 del 14.12.2021); … un’autorevole
fonte giurisprudenziale (ex multis TAR Lazio – Roma n. 8977 del 13.8.2018) ha precisato che quanto
indicato dall’ultimo inciso del comma 16 dell’art. 23 citato “costituisce una previsione accessoria all’obbligo,
chiaramente scandito dal resto del comma 16, di porre a base delle previsioni di gara il costo effettivo del
lavoro, che è una voce soggetta a ribasso in quanto dipendente dall’organizzazione aziendale che la norma
considera quindi migliorabile dal concorrente (a differenza dei costi di sicurezza che sono incomprimibili
e che, infatti, opportunamente il comma distingue). Alla luce della natura del precetto che pone l’art.
25 d.lgs. 50/2016, comma 16 ultimo inciso, non è annullabile il bando che non indichi espressamente,
nell’ambito del prezzo a base d’asta o dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in
generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a formulare l’offerta, oppure
a valutarne l’attendibilità in sede di gara. Più precisamente, osserva innanzitutto il Collegio che la norma
è precettiva per le amministrazioni, i cui uffici, nell’essere tenuti ad inserire nei documenti “posti a base di
gara i costi della manodopera” sono tenuti a svolgere, nella progettazione del servizio da affidare in appalto,
una specifica analisi fondata su quanto meglio indicato nello stesso comma, così da perseguire l’interesse
a consentire, tramite l’esposizione di valori di riferimento corretti, l’effettivo confronto concorrenziale ed al
contempo la tutela del lavoratore. Tuttavia, ai fini della regolarità della procedura di gara, non è possibile
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