Page 62 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti Pareri & Sentenze
della “...”, come sopra configurati, senza che fosse necessaria la dimostrazione da parte di quest’ultima
della regolarità formale e contenutistica della propria offerta e senza che fosse perciò necessario che sul
punto indagasse il collegio, accogliendo la richiesta istruttoria avanzata da “...”. Quanto poi all’eventualità
- cui si riferisce l’appellante – che il mancato inserimento dell’offerta sia potuto dipendere, non dal guasto
tecnico pur riscontrato da Consip, ma da un errore della ricorrente, è sufficiente osservare che la smentita
si rinviene per tabulas nello stesso accertamento del gestore della piattaforma e comunque va ribadito
quanto già affermato in giurisprudenza che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un
errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema,
il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara” (cfr., in termini, Cons. Stato,
Sez. III, 7 gennaio 2020 n. 86).”
TAR Lazio Roma, Sez. I, 31/3/2023, n. 5555
Sull’applicazione del principio di rotazione
“L’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, al comma 1°, prevede che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
Il successivo comma 7° rimette alle Linee guida A.N.A.C. di indicare specifiche modalità di rotazione
degli inviti e le Linee guida n. 4, nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018, n. 206, prevedono
(al punto 3.6) che “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite
dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione”. Tale prescrizione va intesa nel senso dell’inapplicabilità del principio di rotazione nel caso in
cui la stazione appaltante decida di selezionare il “nuovo” operatore economico mediante una procedura
aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. ... La giurisprudenza
si è già pronunciata su questioni analoghe a quelle dedotte in questa sede, affermando che “il principio di
rotazione si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti” e che “detto principio di
rotazione trova applicazione non solo per gli affidamenti diretti sotto soglia, ma anche per le procedure
negoziate di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia” (quale è quello in esame) rispetto alle
quali il principio di rotazione è stato già ritenuto obbligatorio dalla giurisprudenza” (Cons. Stato, Sez. V, 6
giugno 2019, n. 3831; Tar Sicilia, Catania, 15 giugno 2021, n. 1957).La rotazione non si applica, invece,
come precisato nelle Linee Guida Anac, qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie
o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”
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