Page 63 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 131 del 28 marzo 2023
               UPREC-PRE 416/2023/S/PREC


               “La previsione della trasmissione in via esclusiva delle offerte attraverso la posta elettronica certificata,
               senza  nemmeno  sistemi  di  cifratura  atti  a  garantirne  la  segretezza,  viola  palesemente  il  principio  di
               segretezza delle offerte”

               “…  nel  caso  di  specie  la  procedura  è  stata  condotta  senza  l’ausilio  di  una  piattaforma  telematica  di
               negoziazione, avendo l’amministrazione ritenuto adeguato l’invio della documentazione amministrativa e
               delle offerte tecniche ed economiche tramite pec, viceversa, come osservato da autorevole giurisprudenza
               “il  ricorso  a  piattaforme  telematiche  consente,  di  regola,  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  di  gara,
               nonché la certezza dei passaggi procedimentali e del momento in cui gli stessi sono effettuati, inclusa
               l’apertura delle “buste” contenenti i documenti caricati a sistema. Il meccanismo di funzionamento della
               piattaforma telematica di negoziazione, che prevede un sistema “bloccato” di progressione nelle fasi della
               procedura,  cioè  tale  da  non  consentire  l’apertura  della busta  telematica  successiva  se  non  si è  prima
               chiusa  la  valutazione  della  precedente,  la  reportistica  interna  automatica,  l’organizzazione  di  apposite
               sezioni per il caricamento della diversa documentazione e finanche l’inserimento direttamente a sistema
               della percentuale di ribasso o del valore dell’offerta economica, garantiscono la regolarità delle operazioni
               e la segretezza dell’offerta economica fino alla completa valutazione di quella tecnica, senza possibilità di
               conoscere il ribasso offerto dai concorrenti prima di aver valutato la qualità di ciascuna proposta progettuale.
               Nel caso di specie, al contrario, l’invio in un’unica pec dei due files dell’offerta tecnica ed economica rende
               possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, poiché non vi sono impedimenti
               all’apertura dei files medesimi, né strumenti che consentano di tenerne traccia o di ricostruire il momento
               in cui gli stessi vengono visionati (tali non essendo la firma digitale e la marcatura temporale). Peraltro,
               la trasmissione delle offerte neppure è stata prevista presso una casella di posta elettronica certificata
               appositamente dedicata allo svolgimento della procedura di gara, con accesso limitato, ma all’indirizzo
               istituzionale  dell’ente  a  cui  possono  accedere  potenzialmente  più  soggetti”  (TAR  Piemonte  n.  1218  del
               30.12.022); ... come osservato da ulteriore autorevole giurisprudenza secondo cui risulta “palesemente
               violato  il  principio  di  segretezza  delle  offerte  economiche  (cfr.:  Cons.  Stato,  Sez.  III,  3  ottobre  2016,
               n.  4050;  idem,  Sez.  V,  20  luglio  2016,  n.  3287;  idem,  12  novembre  2015,  n.  5181;  idem,  19  aprile
               2013, n. 2214; idem, 11 maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734), essendo prescritto che
               esse fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura
               atti a garantirne la segretezza (come eventualmente previsto dall’art. 52 del codice degli appalti, d.lgs.
               50/2016)” (cfr. TAR Friuli V.G. n. 229 del 27.5.2019), con riferimento a tale profilo di censura, la disciplina
               di gara non appare conforme alla vigente normativa;”
























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