Page 63 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 131 del 28 marzo 2023
UPREC-PRE 416/2023/S/PREC
“La previsione della trasmissione in via esclusiva delle offerte attraverso la posta elettronica certificata,
senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza, viola palesemente il principio di
segretezza delle offerte”
“… nel caso di specie la procedura è stata condotta senza l’ausilio di una piattaforma telematica di
negoziazione, avendo l’amministrazione ritenuto adeguato l’invio della documentazione amministrativa e
delle offerte tecniche ed economiche tramite pec, viceversa, come osservato da autorevole giurisprudenza
“il ricorso a piattaforme telematiche consente, di regola, la piena tracciabilità delle operazioni di gara,
nonché la certezza dei passaggi procedimentali e del momento in cui gli stessi sono effettuati, inclusa
l’apertura delle “buste” contenenti i documenti caricati a sistema. Il meccanismo di funzionamento della
piattaforma telematica di negoziazione, che prevede un sistema “bloccato” di progressione nelle fasi della
procedura, cioè tale da non consentire l’apertura della busta telematica successiva se non si è prima
chiusa la valutazione della precedente, la reportistica interna automatica, l’organizzazione di apposite
sezioni per il caricamento della diversa documentazione e finanche l’inserimento direttamente a sistema
della percentuale di ribasso o del valore dell’offerta economica, garantiscono la regolarità delle operazioni
e la segretezza dell’offerta economica fino alla completa valutazione di quella tecnica, senza possibilità di
conoscere il ribasso offerto dai concorrenti prima di aver valutato la qualità di ciascuna proposta progettuale.
Nel caso di specie, al contrario, l’invio in un’unica pec dei due files dell’offerta tecnica ed economica rende
possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, poiché non vi sono impedimenti
all’apertura dei files medesimi, né strumenti che consentano di tenerne traccia o di ricostruire il momento
in cui gli stessi vengono visionati (tali non essendo la firma digitale e la marcatura temporale). Peraltro,
la trasmissione delle offerte neppure è stata prevista presso una casella di posta elettronica certificata
appositamente dedicata allo svolgimento della procedura di gara, con accesso limitato, ma all’indirizzo
istituzionale dell’ente a cui possono accedere potenzialmente più soggetti” (TAR Piemonte n. 1218 del
30.12.022); ... come osservato da ulteriore autorevole giurisprudenza secondo cui risulta “palesemente
violato il principio di segretezza delle offerte economiche (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016,
n. 4050; idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre 2015, n. 5181; idem, 19 aprile
2013, n. 2214; idem, 11 maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734), essendo prescritto che
esse fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura
atti a garantirne la segretezza (come eventualmente previsto dall’art. 52 del codice degli appalti, d.lgs.
50/2016)” (cfr. TAR Friuli V.G. n. 229 del 27.5.2019), con riferimento a tale profilo di censura, la disciplina
di gara non appare conforme alla vigente normativa;”
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