Page 61 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               TAR Lazio Roma, Sez. III, 6/4/2023, n. 5865

               Il soccorso istruttorio non è ammissibile se l’atto oggetto della regolarizzazione della carenza della garanzia
               provvisoria consiste in bonifico bancario

               “Dal testo del provvedimento impugnato emerge, in particolare, che la ragione giustificativa posta alla base
               dell’assunta determinazione di esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art.
               83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 risiede nell’espressa considerazione che la società medesima ha omesso di
               regolarizzare entro il termine assegnato le carenze, inerenti alla cauzione provvisoria prodotta all’atto della
               presentazione della domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, rappresentate all’impresa stessa da
               parte della Stazione appaltante con la precedente comunicazione del 9 agosto 2021 recante l’attivazione
               del meccanismo  del soccorso istruttorio...va  preliminarmente evidenziato che  il  comportamento  tenuto
               dalla società ricorrente – a fronte della pervenuta richiesta di regolarizzazione – è consistito nell’operato
               versamento (entro l’assegnato termine del 3 settembre 2021) tramite bonifico bancario dell’importo previsto
               a titolo di cauzione provvisoria dalla lex specialis di gara e nella successiva integrazione dell’originaria
               polizza fideiussoria posteriormente alla scadenza del suddetto termine (cfr. allegati nn. 5 e 6 secondo la
               numerazione indicata nella menzionata nota di deposito)...In proposito, è stato affermato – proprio con
               riguardo ad un caso in cui l’attivazione del soccorso istruttorio aveva riguardato la garanzia provvisoria
               – che “… il soccorso istruttorio è ammissibile se l’atto oggetto della regolarizzazione o della integrazione
               successiva si è comunque perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di
               partecipazione”, dovendo assicurarsi “ … la tutela della par condicio tra i partecipanti alla procedura di gara”
               che non sarebbe garantita ove, nel caso specifico, si consentisse all’operatore economico la presentazione
               della garanzia provvisoria in un  momento  successivo alla scadenza  del termine  di presentazione  della
               domanda di partecipazione (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 17 settembre 2021, n. 6324 e Cons.
               St., sez. V, sent. 23 marzo 2021, n. 2483, ivi espressamente richiamata).”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 04/04/2023, n. 3452

               In  caso  mancato  inserimento  dell’offerta  va  ribadito  quanto  già  affermato  in  giurisprudenza  che  “se
               rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la
               trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito,
               organizzato e gestito la gara”

               “A fondamento  del  ricorso  introduttivo  è  stato posto  l’art. 79, comma 5 bis,  del  d.lgs.  n. 50 del  2016
               disciplinante una condizione di legittimità delle procedure di gara nel caso in cui sia prevista, come nel caso
               di specie, la presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione
               dalla stazione appaltante, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione: la condizione è data dal
               funzionamento del sistema in modo da garantire “la corretta presentazione delle offerte”. La posizione
               di interesse legittimo tutelabile in giudizio va pertanto riconosciuta in capo all’operatore economico che,
               in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura,  perciò  legittimato  ad  agire,  abbia  sofferto  la
               lesione del proprio interesse (non all’ammissione ed alla valutazione dell’offerta, tecnica ed economica,
               bensì) alla presentazione tempestiva della domanda di partecipazione e della relativa documentazione. La
               fattispecie normativa, ai fini della legittimazione e dell’interesse ad agire del ricorrente, comporta infatti
               soltanto che l’operatore economico deduca di essere stato impedito alla presentazione dell’offerta a causa
               del malfunzionamento del sistema. Nel caso di specie, la ricorrente “...”, operatore economico legittimato a
               partecipare alla procedura --- ha lamentato e dimostrato in giudizio di avere tentato di inserire la propria
               domanda di partecipazione nella piattaforma telematica e di non esservi riuscita a causa di un guasto tecnico,
               come denunciato sin dalle prime immediate interlocuzioni con la stazione appaltante (---). Le risultanze
               istruttorie sono più che sufficienti ad affermare la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire

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