Page 69 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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A. D. R. Mediappalti
7 Ai fini della qualificazione ex artt.
62 e 63 del D.Lgs n. 36/2023 cosa
deve intendersi per “Struttura
Organizzativa Stabile”?
Per “Struttura Organizzativa Stabile” deve
intendersi un Ufficio – Ufficio Gare, Ufficio
Acquisti, Ufficio Tecnico o similari - inserito in Può un operatore economico
maniera stabile all’interno dell’articolazione contestualmente presentare
organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli 9 domanda di partecipazione alla gara
ambiti (progettazione delle gare e affidamento/ e contestare l’incapienza del prezzo
verifica esecuzione e controllo) e settori (lavori/ posto a base di gara?
servizi e forniture) di qualificazione. Per la
valutazione della “Struttura Organizzativa Stabile”
si fa riferimento anche al personale assegnato alla Considerato che per costante giurisprudenza,
stessa (inquadrato come “Dirigente”, “Funzionario/ la non remuneratività della base d’asta di un
Quadro”, “Operativo/Impiegato”) avente specifiche appalto rientra tra le ipotesi in cui è consentita,
competenze, esperienza e responsabilità rispetto rectius doverosa, l’impugnazione immediata del
allo svolgimento delle funzioni attribuite alla bando di gara, la presentazione della domanda di
“Struttura”. partecipazione alla gara e dell’offerta economica
rende improcedibile, per sopravvenuta carenza
di interesse, l’esame della contestazione relativa
alla presunta incapienza del prezzo posto a base
8 Quando sussiste conflitto di interesse economica è per sua natura fatto sintomatico e
di gara, sia perché la presentazione di un’offerta
disvelatore della remuneratività del prezzo posto a
ed obbligo di astensione da parte del
base d’asta, sia perché la partecipazione alla gara
personale della stazione appaltante?
è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore
economico all’aggiudicazione, incompatibile con
Dal combinato disposto dell’art. 42 comma 2 del l’interesse all’annullamento della procedura (Cfr.
codice dei contratti pubblici e dell’art. 7 del decreto Delibera ANAC n. 155 19 aprile 2023).
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62 emerge che l’obbligo di astensione ricorre
per tutti i soggetti chiamati ad intervenire nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione
ove esistano “gravi ragioni di convenienza”. Al
fine di delimitare l’ampio raggio di operatività di
tale formula generale, la giurisprudenza ha avuto
modo di chiarire che l’ipotesi di conflitto d’interessi
“deve essere supportata da elementi concreti,
specifici ed attuali” (Consiglio di Stato, sezione III,
26 marzo 2021, n. 2581).
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