Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti





               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE





















               TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 28/4/2023, n. 675

               Al  fine  di  esercitare  il  diritto  di  accesso  riguardo  a  informazioni  contenenti  eventuali  segreti  tecnici  o
               commerciali è  essenziale  dimostrare  non  già  un  generico  interesse  alla  tutela  dei  propri  interessi
               giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio

               “- l’art. 53, comma 5, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 dispone l’esclusione e il divieto di ogni forma di divulgazione
               delle  “informazioni  fornite  nell’ambito  dell’offerta  o  a  giustificazione  della  medesima  che  costituiscano,
               secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”, mentre a mente
               del successivo comma 6 “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al
               concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del
               contratto”:
               - secondo condivisibile giurisprudenza, pertanto, “ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso
               riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già
               un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da
               riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno
               specifico giudizio” (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5290);”




               Consiglio di Stato, Sez. V, 14/4/2023, n. 3811

               “La valutazione dell’anomalia dell’offerta consiste in un giudizio di natura spiccatamente discrezionale”


               “La  valutazione  di  anomalia  dell’offerta  costituisce  espressione  della  discrezionalità  tecnica,  di  cui
               l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge,
               e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente
               inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini,
               il sindacato  del giudice amministrativo  sulle valutazioni operate  dalla  stazione  appaltante  in ordine  al
               giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e
               ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale
               la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la
               sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica
               dell’amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946;
               9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764)”

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