Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 28/4/2023, n. 675
Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o
commerciali è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi
giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio
“- l’art. 53, comma 5, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 dispone l’esclusione e il divieto di ogni forma di divulgazione
delle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”, mentre a mente
del successivo comma 6 “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al
concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del
contratto”:
- secondo condivisibile giurisprudenza, pertanto, “ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso
riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già
un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da
riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno
specifico giudizio” (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5290);”
Consiglio di Stato, Sez. V, 14/4/2023, n. 3811
“La valutazione dell’anomalia dell’offerta consiste in un giudizio di natura spiccatamente discrezionale”
“La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui
l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge,
e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente
inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini,
il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al
giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e
ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale
la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la
sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica
dell’amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946;
9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764)”
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