Page 67 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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A. D. R.                                                                             Mediappalti
















                      Quali sono i presupposti per i quali
               3 non si configura il subappalto?



               Nella formulazione dell’art. 105, secondo comma,
               al  fine  di  poter  escludere  la  configurazione  di
               un subappalto, devono  ricorrere  entrambe  le
               condizioni sancite nella norma, pertanto possono      E’ possibile che il concorrente in un
               considerarsi escluse dal regime dei subappalti solo   4  appalto integrato possa indicare più
               le forniture con posa in opera o i noli a caldo che   progettisti senza che questi ultimi si
               abbiano tutte e due le seguenti condizioni:           raggruppino in RTP?
               - importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle
               prestazioni affidate o a 100.000 euro;
               -  incidenza  del  costo  della  manodopera  e   Secondo il parere del MIMS n. 1094/2021, i requisiti
               del personale non superiore al 50 per cento     di  capacità  previsti  dal  bando  potranno  essere
               dell’importo del sub-contratto da affidare.     soddisfatti  dal  concorrente  mediante  i  requisiti
               In mancanza anche di una sola delle richiamate   dei progettisti indicati, in modo cumulativo, fermo
               condizioni,   il   sub-contratto   configura    restando  il  rispetto  del  bando  in  relazione  ai
               automaticamente un subappalto. Ne consegue      requisiti  di  legittimazione  e  di  professionalità,  ai
               che una fornitura con posa in opera (o un nolo a   sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
               caldo) di importo superiore al 2% dell’importo del   Contratti Pubblici).
               contratto di appalto e a 100 mila euro andrà sempre   A  fondamento  di  tale  argomentazione  vi  è  la
               collocata  in  termini  di  subappalto,  a  prescindere   formulazione dell’art. 89 c. 6 del Codice secondo
               dall’effettiva incidenza della manodopera.      la quale “è ammesso l’avvalimento di più imprese
               Parimenti, una fornitura con posa in opera (o un   ausiliarie”,  in  base  al  quale  non  è  previsto
               nolo a caldo) con un’incidenza della manodopera   l’obbligo di raggruppamento tra i più ausiliari. Per
               superiore  al  50%  dovrà  ritenersi  subappalto   analogia,  l’indicazione  di  più  progettisti  da  parte
               anche  se  il  suo  ammontare  sia  inferiore  al  2%   dell’operatore economico privo di attestazione
               dell’ammontare del contratto di appalto (ovvero a   SOA di progettazione e costruzione sarà legittima
               100 mila euro).                                 anche ove i due o più progettisti non formino tra
               Infatti, la struttura dell’articolo 105 comma 2 del   di loro raggruppamento.
               D.lgs.  n.  50/2016  nella  sua  formula  negativa,
               richiede la ricorrenza di entrambe le condizioni al
               fine di sottrarre la fornitura con posa in opera (o il
               nolo a caldo) dall’ambito del subappalto; pertanto,
               l’incidenza della manodopera superiore al 50% è
               sufficiente per considerare il sub-contratto quale
               contratto di subappalto, indipendentemente dalla
               sua rilevanza economica.





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