Page 67 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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A. D. R. Mediappalti
Quali sono i presupposti per i quali
3 non si configura il subappalto?
Nella formulazione dell’art. 105, secondo comma,
al fine di poter escludere la configurazione di
un subappalto, devono ricorrere entrambe le
condizioni sancite nella norma, pertanto possono E’ possibile che il concorrente in un
considerarsi escluse dal regime dei subappalti solo 4 appalto integrato possa indicare più
le forniture con posa in opera o i noli a caldo che progettisti senza che questi ultimi si
abbiano tutte e due le seguenti condizioni: raggruppino in RTP?
- importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle
prestazioni affidate o a 100.000 euro;
- incidenza del costo della manodopera e Secondo il parere del MIMS n. 1094/2021, i requisiti
del personale non superiore al 50 per cento di capacità previsti dal bando potranno essere
dell’importo del sub-contratto da affidare. soddisfatti dal concorrente mediante i requisiti
In mancanza anche di una sola delle richiamate dei progettisti indicati, in modo cumulativo, fermo
condizioni, il sub-contratto configura restando il rispetto del bando in relazione ai
automaticamente un subappalto. Ne consegue requisiti di legittimazione e di professionalità, ai
che una fornitura con posa in opera (o un nolo a sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
caldo) di importo superiore al 2% dell’importo del Contratti Pubblici).
contratto di appalto e a 100 mila euro andrà sempre A fondamento di tale argomentazione vi è la
collocata in termini di subappalto, a prescindere formulazione dell’art. 89 c. 6 del Codice secondo
dall’effettiva incidenza della manodopera. la quale “è ammesso l’avvalimento di più imprese
Parimenti, una fornitura con posa in opera (o un ausiliarie”, in base al quale non è previsto
nolo a caldo) con un’incidenza della manodopera l’obbligo di raggruppamento tra i più ausiliari. Per
superiore al 50% dovrà ritenersi subappalto analogia, l’indicazione di più progettisti da parte
anche se il suo ammontare sia inferiore al 2% dell’operatore economico privo di attestazione
dell’ammontare del contratto di appalto (ovvero a SOA di progettazione e costruzione sarà legittima
100 mila euro). anche ove i due o più progettisti non formino tra
Infatti, la struttura dell’articolo 105 comma 2 del di loro raggruppamento.
D.lgs. n. 50/2016 nella sua formula negativa,
richiede la ricorrenza di entrambe le condizioni al
fine di sottrarre la fornitura con posa in opera (o il
nolo a caldo) dall’ambito del subappalto; pertanto,
l’incidenza della manodopera superiore al 50% è
sufficiente per considerare il sub-contratto quale
contratto di subappalto, indipendentemente dalla
sua rilevanza economica.
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