Page 60 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Campania Salerno, Sez. I, 13/4/2023, n. 834

               Commissione giudicatrice e nozione di “specifico settore”

               “Ai  sensi  dell’art.  77,  comma  1,  d.lgs.  n.  50/2016  “Nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  di
               appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
               più  vantaggiosa  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una
               commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
               Lo “specifico settore” cui fa riferimento l’art. 77 è stato interpretato in modo costante dalla giurisprudenza
               nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche
               omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. St., Sez. V, 11/9/2019
               n. 6135; Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058; Cons. St., Sez. V, 1 ottobre 2018 n. 5603; id., Sez. IV,
               20 aprile 2016, n. 1556; id., Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721; Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 181; Sez. V, 11
               dicembre 2017, n. 5830).”




               TAR Campania, Napoli, Sez. I, 6/4/2023, n. 2139


               “Il contratto di avvalimento può ben limitarsi a specificare quei requisiti e quelle risorse di cui l’impresa
               ausiliata  è  sprovvista  e  che  sono  indispensabili  ad  integrare  la  sua  organizzazione  aziendale  ai  fini
               dell’esecuzione dell’opera”

               “Nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è, quindi, l’apparato
               organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, ma nella misura necessaria
               all’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074 in cui si è ulteriormente
               specificato che “la peculiarità di questa modalità di collaborazione tra imprese, che fa transitare l’avvalimento
               nella atipicità o, come altri dice, nella transtipicità, sta nel fatto che non si verifica il trasferimento definitivo
               dell’azienda, ma solo, appunto, una sua temporanea e parziale messa a disposizione per la singola gara
               e  per  il  tempo  necessario  all’esecuzione  del contratto  d’appalto”).Ha  poi precisato  la giurisprudenza
               amministrativa che “Quest’ultimo profilo - la correlazione tra apparato organizzativo oggetto del prestito e
               capacità di esecuzione del contratto d’appalto in affidamento - ha carattere decisivo poiché il concorrente
               privo del requisito di attestazione SOA dichiara alla stazione appaltante di essere sprovvisto della capacità
               tecnico - professionale di eseguire il contratto (o parte di esso o alcune specifiche lavorazioni), e che si
               impegna, tramite avvalimento, a recuperare la capacità mancante, ma perché ciò avvenga realmente è
               necessaria  l’effettiva  integrazione  dei  complessi  aziendali  dell’avvalente  e  dell’ausiliaria;  diversamente,
               il  contratto  di  avvalimento  si  risolve  in  una  “scatola  vuota”  ossia  in  un  trasferimento  documentale  cui
               non corrisponde alcun reale intervento dell’ausiliario nell’esecuzione dell’appalto, e, in definitiva, ove non
               si disponga diversamente, nell’affidamento dell’opera ad un concorrente che si è dichiarato incapace di
               eseguirla nella sua interezza” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 10/01/2022, n.169).Nello stesso senso la
               giurisprudenza consolidata ha evidenziato che il contratto di avvalimento può ben limitarsi a specificare
               quei requisiti e quelle risorse di cui l’impresa ausiliata è sprovvista e che sono indispensabili ad integrare la
               sua organizzazione aziendale ai fini dell’esecuzione dell’opera (cfr., Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n.
               6619; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074).”












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