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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Campania Salerno, Sez. I, 13/4/2023, n. 834
Commissione giudicatrice e nozione di “specifico settore”
“Ai sensi dell’art. 77, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
Lo “specifico settore” cui fa riferimento l’art. 77 è stato interpretato in modo costante dalla giurisprudenza
nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche
omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. St., Sez. V, 11/9/2019
n. 6135; Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058; Cons. St., Sez. V, 1 ottobre 2018 n. 5603; id., Sez. IV,
20 aprile 2016, n. 1556; id., Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721; Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 181; Sez. V, 11
dicembre 2017, n. 5830).”
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 6/4/2023, n. 2139
“Il contratto di avvalimento può ben limitarsi a specificare quei requisiti e quelle risorse di cui l’impresa
ausiliata è sprovvista e che sono indispensabili ad integrare la sua organizzazione aziendale ai fini
dell’esecuzione dell’opera”
“Nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è, quindi, l’apparato
organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, ma nella misura necessaria
all’esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074 in cui si è ulteriormente
specificato che “la peculiarità di questa modalità di collaborazione tra imprese, che fa transitare l’avvalimento
nella atipicità o, come altri dice, nella transtipicità, sta nel fatto che non si verifica il trasferimento definitivo
dell’azienda, ma solo, appunto, una sua temporanea e parziale messa a disposizione per la singola gara
e per il tempo necessario all’esecuzione del contratto d’appalto”).Ha poi precisato la giurisprudenza
amministrativa che “Quest’ultimo profilo - la correlazione tra apparato organizzativo oggetto del prestito e
capacità di esecuzione del contratto d’appalto in affidamento - ha carattere decisivo poiché il concorrente
privo del requisito di attestazione SOA dichiara alla stazione appaltante di essere sprovvisto della capacità
tecnico - professionale di eseguire il contratto (o parte di esso o alcune specifiche lavorazioni), e che si
impegna, tramite avvalimento, a recuperare la capacità mancante, ma perché ciò avvenga realmente è
necessaria l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’avvalente e dell’ausiliaria; diversamente,
il contratto di avvalimento si risolve in una “scatola vuota” ossia in un trasferimento documentale cui
non corrisponde alcun reale intervento dell’ausiliario nell’esecuzione dell’appalto, e, in definitiva, ove non
si disponga diversamente, nell’affidamento dell’opera ad un concorrente che si è dichiarato incapace di
eseguirla nella sua interezza” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 10/01/2022, n.169).Nello stesso senso la
giurisprudenza consolidata ha evidenziato che il contratto di avvalimento può ben limitarsi a specificare
quei requisiti e quelle risorse di cui l’impresa ausiliata è sprovvista e che sono indispensabili ad integrare la
sua organizzazione aziendale ai fini dell’esecuzione dell’opera (cfr., Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n.
6619; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074).”
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