Page 55 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
P. 55
Il Punto Mediappalti
incrociava quindi i contenuti (attività) del progetto di finanziamenti comunitari, in cui la stazione
pubblico con i riferimenti normativi, distinguendo appaltante (un grande Comune) richiedeva sia
le competenze dei processi di responsabilità: del un supporto al RUP in materia amministrativa,
committente, del professionista (progettista) sia uno di project management vero e proprio,
e dell’impresa, restando nel Responsabile di rilevando che in tal tipo di progetti viene spesso
procedimento il ruolo di coordinamento e presidio richiesta la presenza di un project manager, se non
di gestione dell’intero progetto, in tutta analogia addirittura un cosiddetto “workpackage” ovvero
ai modelli di altre fonti e paesi, indipendenti dal pacchetto di lavoro presente nella scomposizione
settore privato o pubblico. dell’intero lavoro da svolgere (cosiddetta WBS,
“work breakdown structure”), dedicato appunto al
In definitiva, nella forma oltre che nella sostanza, project management; sottolineando l’importanza
abbiamo assistito negli ultimi anni a sempre di una presenza continua ed efficace di natura
più frequenti “movimenti” tesi a far coincidere gestionale per la direzione e controllo del progetto.
il suddetto ruolo pubblico, secondo il disposto Fra le innovazioni introdotte rileva inoltre quella
della nostra legislazione, con la definizione di per cui in un procedimento, ergo progetto, dovendo
project manager, perché se ne accettasse sempre essere suddiviso nelle fasi di norma previste
più la corrispondenza nella giurisprudenza e, (programmazione, progettazione, affidamento,
soprattutto, nella moderna cultura della pubblica esecuzione), ferma restando l’unicità del RUP, le
amministrazione; oltre che riconoscere ruoli e stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
richiedere competenze di project management individuare modelli organizzativi, i quali prevedano
anche da parte dell’esecutore o appaltatore (!). la nomina di un responsabile di procedimento per
le stesse fasi, essendo le relative responsabilità
ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase,
4. Il RUP nel nuovo Codice ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo
e coordinamento del RUP. Riteniamo, a differenza di
Il nuovo Codice degli appalti, con entrata in vigore alcuni che hanno criticato tale comma ritenendolo
1 luglio 2023, ha dedicato espressamente al RUP troppo burocratico o contrario alle finalità stesse
come il precedente uno specifico articolo (art. 15), del RUP [11], che tale possibilità sia senza dubbio
in cui si riprendono i contenuti del precedente allineata allo spirito di project management, oltre
disposto, più alcuni nuovi elementi. Al citato che alle più generali indicazioni fornite in merito
articolo si aggiunge un apposito allegato (I.2), che all’organizzazione di progetto dalle ultime norme
sostanzialmente incorpora quanto previsto dalla in materia, quale UNI ISO 21502 [2]. Tale modello
citata Linea guida ANAC n.3 e peraltro risulterebbe è infatti conforme allo spirito originale del RUP-
sostituito dalla redazione di un futuro regolamento project manager, che segue l’intero di ciclo di
ministeriale in materia. vita del progetto, configurandosi le stesse fasi
del progetto quali “workpackage” del medesimo,
Fra le novità presenti, si rileva che le stazioni quindi di responsabilità di rispettivi specialisti in
appaltanti e gli enti concedenti possono istituire merito, anche in termini organizzativi.
una struttura di supporto al RUP, e possono
destinare risorse finanziarie non superiori all’1 Peraltro questa parte della norma, oltre che
per cento dell’importo posto a base di gara per essere una “possibilità”, si conforma all’eccezione
l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi già prevista, per cui alcune organizzazioni dello
di assistenza al medesimo. Sostanzialmente si è stato (se ricordiamo bene difesa e altre), in
inteso dare una indicazione operativa (1%) al citato base alla propria struttura, potevano essere
supporto, nell’implicita assunzione che lo stesso esentate dall’istituire un RUP; inoltre tale disposto
sia di carattere esterno (?) e aggiuntivo ad altre utilizza formalmente, e giustamente la dizione di
strutture eventualmente presenti od organizzate responsabile di procedimento (non già unico) per
nella struttura interna; con un limite che potrebbe la singola fase di progetto. Infine non si evince
ritenersi troppo restrittivo e forse dovrebbe essere alcun vincolo per cui il RUP non possa essere al
meglio modulato in funzione dello stesso importo contempo responsabile diretto pure di una fase,
di gara, in principio variabile in percentuale come in quando le opportunità o le valutazioni della
generale in altri ambiti. In particolare esistono casi stazione appaltante lo giustifichino, anche in tal
di bandi per alcuni progetti europei, ovvero oggetto caso in perfetta analogia a quanto può verificarsi
55