Page 37 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Il Punto Mediappalti
I contenuti in concreto degli elaborati progettuali della procedura premurarsi di individuare l’oggetto
sono stati suddivisi tra i due livelli “superstiti”, contrattuale coerentemente con il nuovo assetto
come è evidenziato dalle sezioni II e III (artt. 6 e normativo di cui al nuovo Codice in tema di livelli
22) dell’Allegato I.7. di progettazione, sebbene la procedura di gara sia
soggetta, secondo quanto previsto dall’articolo
Qualora il quadro esigenziale della Stazione 229, comma 2, del Nuovo Codice, ancora al d.lgs.
Appaltante risulti essere ben individuato nel 50/2016.
Documento di indirizzo alla progettazione come
stabilito nell’articolo 3 dell’dell’Allegato I.7, il Sarà possibile, nel mezzo del guado dell’entrata in
passaggio ad un livello più articolato quale è lo efficacia del Nuovo Codice, verificare la presenza
studio di fattibilità – cugino prossimo dell’odierno di procedure bandite sulla base del d.lgs. 50/2026,
progetto definitivo – si paleserebbe, invero, più per quanto concerne le modalità di affidamento,
morbido e gestibile dal progettista incaricato di ma recanti un oggetto già in linea con quello di
quanto i detrattori non pensino. cui al Nuovo Codice, avendo, l’amministrazione
banditrice, valutato, di non poter sottoscrivere
Viceversa, il “salto” dal DIP alla fattibilità tecnica l’incarico entro la data sancita dal citato 225,
economica apparirà invece ardito, solo qualora comma 9.
il Documento di indirizzo si connoti di fumosa
incisività. Come sempre, sarà la giurisprudenza a dire se
tale evenienza possa essere coerente con i principi
A ben vedere, la valutazione delle alternative di diritto immanenti all’ordinamento giuridico
progettuali da condursi – secondo il regime morituro nazionale.
- durante lo stadio preliminare di progettazione, si
è spesso palesata quale momento di individuazione
dell’esigenza pubblica dell’amministrazione,
anziché lo stadio durante il quale identificare
la soluzione tecnica più coerente e idonea per
raggiungere l’interesse pubblico perseguito. Tale
momento risulta essere stato, infatti, anticipato,
nel momento della redazione del Documento
di fattibilità delle alternative progettuali di cui
all’articolo 2 del medesimo allegato.
Tale circostanza dovrebbe consentire, al progettista
del primo stadio progettuale, di espletare un
incarico sulla base di un DIP ben più corposo
rispetto a quelli oggi utilizzati dalle stazioni
appaltanti.
Il particolare regime transitorio stabilito
dall’articolo 225, comma 9, del Nuovo Codice, deve
intendersi, quindi, come un preciso intendimento
del legislatore di velocizzare la transizione verso
il nuovo assetto relativo ai livelli di progettazione,
al fine di abbandonare le attuali prassi per le quali
è affidato al progettista del livello preliminare
sopperire ai deficit programmatori delle stazioni
appaltanti.
E’ infatti di tutta evidenza che i contratti relativi
alle gare bandite dal 1 aprile in poi difficilmente
potranno essere sottoscritti entro la data di
efficacia del Nuovo Codice, con l’effetto che le
stazioni appaltanti dovranno sin dall’indizione
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