Page 37 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               I contenuti in concreto degli elaborati progettuali   della procedura premurarsi di individuare l’oggetto
               sono  stati suddivisi  tra  i due  livelli  “superstiti”,   contrattuale  coerentemente  con  il nuovo  assetto
               come è evidenziato dalle sezioni II e III (artt. 6 e   normativo di cui al nuovo Codice in tema di livelli
               22) dell’Allegato I.7.                          di progettazione, sebbene la procedura di gara sia
                                                               soggetta,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo
               Qualora  il  quadro  esigenziale  della  Stazione   229, comma 2, del Nuovo Codice, ancora al d.lgs.
               Appaltante  risulti essere  ben  individuato nel   50/2016.
               Documento  di indirizzo  alla  progettazione  come
               stabilito  nell’articolo  3  dell’dell’Allegato  I.7,  il   Sarà possibile, nel mezzo del guado dell’entrata in
               passaggio  ad  un  livello  più  articolato  quale  è  lo   efficacia del Nuovo Codice, verificare la presenza
               studio di fattibilità – cugino prossimo dell’odierno   di procedure bandite sulla base del d.lgs. 50/2026,
               progetto  definitivo  –  si  paleserebbe,  invero,  più   per  quanto  concerne  le  modalità  di  affidamento,
               morbido  e  gestibile dal  progettista  incaricato  di   ma  recanti  un  oggetto  già  in  linea  con  quello  di
               quanto i detrattori non pensino.                cui al Nuovo Codice, avendo, l’amministrazione
                                                               banditrice,  valutato,  di non  poter  sottoscrivere
               Viceversa, il “salto” dal DIP alla fattibilità tecnica   l’incarico  entro  la  data  sancita  dal  citato  225,
               economica apparirà invece ardito, solo qualora   comma 9.
               il Documento di indirizzo si connoti di fumosa
               incisività.                                     Come  sempre,  sarà  la  giurisprudenza  a  dire  se
                                                               tale evenienza possa essere coerente con i principi
               A  ben  vedere,  la  valutazione  delle alternative   di diritto immanenti  all’ordinamento  giuridico
               progettuali da condursi – secondo il regime morituro   nazionale.
               - durante lo stadio preliminare di progettazione, si
               è spesso palesata quale momento di individuazione
               dell’esigenza  pubblica  dell’amministrazione,
               anziché  lo  stadio  durante  il  quale  identificare
               la soluzione tecnica più coerente  e  idonea  per
               raggiungere  l’interesse  pubblico  perseguito. Tale
               momento  risulta  essere  stato,  infatti,  anticipato,
               nel momento  della redazione  del Documento
               di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  di  cui
               all’articolo 2 del medesimo allegato.
               Tale circostanza dovrebbe consentire, al progettista
               del primo  stadio progettuale,  di espletare  un
               incarico sulla base  di un  DIP ben  più corposo
               rispetto  a  quelli  oggi  utilizzati  dalle  stazioni
               appaltanti.

               Il  particolare  regime  transitorio  stabilito
               dall’articolo 225, comma 9, del Nuovo Codice, deve
               intendersi, quindi, come un preciso intendimento
               del  legislatore  di velocizzare  la  transizione  verso
               il nuovo assetto relativo ai livelli di progettazione,
               al fine di abbandonare le attuali prassi per le quali
               è  affidato  al  progettista  del  livello  preliminare
               sopperire  ai  deficit programmatori  delle stazioni
               appaltanti.

               E’  infatti  di  tutta  evidenza  che  i  contratti  relativi
               alle  gare  bandite  dal  1  aprile  in  poi  difficilmente
               potranno  essere  sottoscritti entro  la  data  di
               efficacia  del  Nuovo  Codice,  con  l’effetto  che  le
               stazioni  appaltanti  dovranno  sin dall’indizione

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