Page 22 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti Sotto la lente
rispettivamente, le clausole di revisione dei prezzi - delle quali è sempre ammessa la rinegoziazione a
che nel nuovo Codice diventa obbligatorio inserire favore della parte svantaggiata.
negli atti di gara - e le modifiche al contratto, sulla
falsariga di quanto previsto dall’art. 106 del D. Il comma 1 dell’art. 9 infatti prevede che <<se
Lgs. n. 50/2016. sopravvengono circostanze straordinarie
Per quanto attiene alla revisione prezzi, essa si e imprevedibili, estranee alla normale
attiva al verificarsi di condizioni oggettive, che alea, all’ordinaria fluttuazione economica
comportino una fluttuazione dei prezzi superiore e al rischio di mercato e tali da alterare in
al 5 per cento. maniera rilevante l’equilibrio originario del
contratto, la parte svantaggiata, che non abbia
La revisione tuttavia opererà nella misura massima volontariamente assunto il relativo rischio,
dell’80 per cento della variazione, cosicché a carico ha diritto alla rinegoziazione secondo buona
del contraente resterà un’alea del 20 per cento, fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per
quale rischio di impresa. la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore
a valere sulle somme a disposizione indicate
Per quanto riguarda le modifiche contrattuali nel quadro economico dell’intervento, alle voci
disciplinate dall’art. 120, esse rispecchiano grosso imprevisti e accantonamenti e, se necessario,
modo le categorie già note nel vecchio Codice, con anche utilizzando le economie da ribasso d’asta>>.
una importante novità. Si tratta tuttavia di una norma di carattere
eccezionale, da applicarsi perciò in maniera
Il comma 8 dell’art. 120 stabilisce che <<il contratto restrittiva.
è sempre modificabile ai sensi dell’articolo 9 e nel Le condizioni perché essa si applichi sono: che si
rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute siano verificati eventi straordinari e imprevedibili;
nel contratto. Nel caso in cui che la parte pregiudicata
queste non siano previste, da tali eventi non abbia
la richiesta di rinegoziazione Il principio della volontariamente assunto il
va avanzata senza ritardo e conservazione rischio che essi si verificassero
non giustifica, di per sé, la dell’equilibrio e infine che tali eventi
sospensione dell’esecuzione contrattuale va in determinino una alterazione
del contratto. controtendenza rispetto rilevante dell’originario
alla tradizionale equilibrio del contratto non
Il RUP provvede a formulare la impostazione del riconducibile alla normale
proposta di un nuovo accordo vecchio Codice fondata alea, all’ ordinaria fluttuazione
entro un termine non superiore economica e al rischio di
a tre mesi. Nel caso in cui non sull’immodificabilità mercato.
si pervenga al nuovo accordo del contraente e del
entro un termine ragionevole, contratto. Ora è ammessa Inoltre la stessa disposizione
la parte svantaggiata può in linea generale la prosegue precisando che
agire in giudizio per ottenere possibilità di rinegoziare <<la rinegoziazione si limita
l’adeguamento del contratto le condizioni economiche al ripristino dell’originario
all’equilibrio originario, di un contratto pubblico equilibrio del contratto
salva la responsabilità per laddove sia venuto meno oggetto dell’affidamento,
la violazione dell’obbligo di l’originario equilibrio. quale risultante dal bando
rinegoziazione>>. Si tratta e dal provvedimento di
pertanto di un diritto alla aggiudicazione, senza
rinegoziazione azionabile alterarne la sostanza
dinanzi al giudice. economica>> e che <<se le circostanze
Al di là delle ipotesi “fisiologiche” di revisione sopravvenute di cui al comma 1 rendono la
prezzi o di modifiche al contratto, l’art. 9 prestazione, in parte o temporaneamente, inutile
introduce un’importante clausola di salvaguardia o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi
riservata alle ipotesi assolutamente eccezionali ha diritto a una riduzione proporzionale del
e straordinarie (la guerra, la pandemia e altre corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità
catastrofi ne sono un chiaro esempio), in presenza parziale>>.
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