Page 19 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Sotto la lente Mediappalti
apparato”, ovvero dal fatto che L’art. 4 del nuovo nel rispetto dei principi di
l’organizzazione della stazione Codice prevede che concorrenza, di imparzialità,
appaltante non fosse adeguata <<le disposizioni del di non discriminazione, di
o vi fossero gravi carenze di codice si interpretano pubblicità e trasparenza, di
organico, il RUP non sarà più proporzionalità>>.
chiamato a risponderne. e si applicano in base
ai principi di cui agli Niente di nuovo sotto il
L’esplicitazione normativa articoli 1, 2 e 3>> ovvero sole, trattandosi di principi
del principio in esame in base ai principi del di derivazione comunitaria
mira quindi a scongiurare risultato, della fiducia e assolutamente interiorizzati
l’inerzia, valorizza le capacità dell’accesso al mercato. ormai dalla pubblica
e orienta verso il rispetto Ciò comporta che tali amministrazione e dagli
della legalità sostanziale, principi innovativi operatori del settore. Può
tutelando la discrezionalità affermarsi che il legislatore
amministrativa delle stazioni assurgono al ruolo di abbia voluto funzionalizzare
appaltanti, coerentemente con principi fondamentali, di i tradizionali principi di
la nuova versione dell’abuso criteri guida dell’intero concorrenza, di imparzialità,
di ufficio che, a seguito della articolato codicistico. di non discriminazione, di
riformulazione avutasi con pubblicità e trasparenza, di
il D.L. n. 76/2020, non si proporzionalità all’accesso
configura più in presenza dell’esercizio di un potere al mercato degli operatori e alla loro effettiva
discrezionale. partecipazione.
Ancora, sempre per incentivare l’agire sereno e Più interessante, forse, è l’art. 4, rubricato
produttivo degli operatori delle stazioni appaltanti, <<Criterio interpretativo e applicativo>>, il
il comma 4 prevede che <<per promuovere la quale prevede che <<le disposizioni del codice
fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta si interpretano e si applicano in base ai principi
dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli di cui agli articoli 1, 2 e 3>> ovvero in base ai
enti concedenti adottano azioni per la copertura principi del risultato, della fiducia e dell’accesso
assicurativa dei rischi per il personale, nonché per al mercato, i quali evidentemente, agli occhi del
riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare legislatore assurgono a principi fondamentali,
e dare valore alle capacità professionali dei criteri guida dell’intero articolato codicistico, sia in
dipendenti>> anche mediante adeguati piani di fase applicativa da parte dei funzionari che in fase
formazione. interpretativa da parte dei giudici.
Il principio della fiducia ispira e orienta le modifiche Come ha avuto modo di schematizzare l’ANAC nel
apportate ad alcuni istituti importanti del Codice, suo interessante lavoro di sintesi delle principali
quali ad esempio il conflitto di interessi, per cui novità del nuovo Codice mediante Schede
si richiede che chi invoca il conflitto di interessi pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità, <<nel
ne dia prova, allegando i presupposti specifici dubbio, la soluzione ermeneutica da privilegiare è
ed eventualmente adeguata documentazione, in quella che sia funzionale a realizzare il risultato
coerenza, appunto, con il principio di fiducia. amministrativo, che sia coerente con la fiducia
nell’amministrazione, nei suoi funzionari e negli
operatori economici e che permetta di favorire
4. Il principio dell’accesso al mercato e il più ampio accesso al mercato degli operatori
il criterio interpretativo e applicativo economici>>.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sancisce invece un In altre parole, la spinta del legislatore è ad
principio ben noto e consolidato già nel vecchio esercitare l’azione discrezionale con serenità e
Codice, ossia l’accesso al mercato, secondo cui dinamismo, senza formalismi ed inutili inerzie.
<<le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice,
l’accesso al mercato degli operatori economici
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