Page 58 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 53 del 8 febbraio 2023
                 PREC 4/2023/S

                 “I chiarimenti resi nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo
                 costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis; i chiarimenti della
                 stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione
                 del  testo,  a  renderne  chiaro  e  comprensibile  il  significato,  ma  non  quando,  proprio  mediante  l’attività
                 interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata
                 diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso”

                 “costante giurisprudenza ritiene che “… i chiarimenti resi nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun
                 contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica
                 della lex specialis; i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono,
                 con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non
                 quando,  proprio  mediante  l’attività  interpretativa,  si  giunga  ad  attribuire  ad  una  disposizione  della  lex
                 specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso” (ex multis
                 Consiglio di Stato sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64 – Parere ANAC n. 646/2021), con la conseguenza che anche
                 una omissione non è emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto, secondo la giurisprudenza,
                 “l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis richiede una apposita rettifica del bando e
                 del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un
                 semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento” (TAR Lazio, Sez. III Quater, 6 dicembre
                 2018 n. 11828; Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162; Cons. Stato 7 gennaio 2021 n. 173);”





                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 75 del 22 febbraio 2023
                 UPREC–PRE–0020-2023-L

                 “La mancata presentazione del contratto di avvalimento è sanabile mediante documenti aventi data certa
                 anteriori al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di contratto di avvalimento firmato
                 digitalmente, ai fini dell’opponibilità ai terzi della data è necessaria l’apposizione della marcatura temporale
                 o il ricorso ad una delle altre modalità di validazione temporale previste dalla vigente normativa.”

                 “… non  è possibile  ricorrere  al soccorso  istruttorio per  ovviare  all’indeterminatezza  e indeterminabilità
                 dell’oggetto del contratto di avvalimento né tanto meno alla mancanza del contratto, salvo il caso in cui il
                 contratto, benché non prodotto, sia stato già siglato alla data di presentazione dell’offerta. Questa posizione,
                 assunta dall’Autorità già a partire dalla determinazione n. 1/2015, è condivisa dalla giurisprudenza, che
                 esclude l’esperibilità del soccorso istruttorio in caso di mancanza ab origine di requisiti sostanziali, necessari
                 per la validità dell’avvalimento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, V, n. 8819/2019), e lo ammette solo nel
                 caso di mancata presentazione di copia del contratto di avvalimento ove l’impresa ausiliaria ed ausiliata
                 abbiano prodotto in gara le dichiarazioni di cui al citato art. 89 (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n.
                 170/2022), sempre che il contratto rechi data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione
                 delle  offerte.  Lo  stesso  legislatore  ha  accolto  tale  soluzione  laddove,  nella  bozza  del  nuovo  Codice  dei
                 contratti, ha previsto, nell’articolo dedicato al soccorso istruttorio, che “la mancata presentazione (…) del
                 contratto di avvalimento (…) è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato
                 per la presentazione delle offerte “ (art. 101, comma 1, lett. a);”



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