Page 63 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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In Pillole                                                                           Mediappalti






                 Il subappalto qualificante nei requisiti

                 di idoneità professionale


                                                                                              IN
                                                                                            PIL
                                                                                          LOLE
























                 Un  recente  intervento  dell’Anac  del  15  febbraio   2012, n. 5595; IV, 24 novembre 2014, n. 5805;
                 2023 (Delibera n. 59), ha ritenuto ammissibile il   T.A.R. Campania, 25 luglio 2017, n. 3944).
                 ricorso  al  subappalto  qualificante  per  soddisfare
                 il possesso del requisito di idoneità professionale   Nel caso  particolare  l’oggetto del contendere
                 richiesto per la prestazione secondaria.       non  è  il  riferimento  all’avvalimento  ma  alla
                                                                richiesta  dell’istante  di  fare  ricorso  al  subappalto
                 Nella fattispecie esaminata dall’Autorità, ricalcando   relativamente all’intera prestazione secondaria.
                 quanto già previsto con determinazione n. 2/2012
                 in vigenza del previgente  codice degli appalti, in   La  norma,  tutt’ora  vigente,  volta ad  assicurare
                 merito  alla  possibilità  di  avvalersi  dei  requisiti   alla  stazione  appaltante  che  l’esecuzione  di tali
                 di  idoneità  professionale  altrui,  l’Autorità,  ha   opere  sia  affidata  ad  un  operatore  economico
                 ritenuto che “i requisiti di idoneità professionale,   qualificato,   consente   dunque   il   subappalto
                 inerendo  alla disciplina  pubblicistica  delle attività   cosiddetto “necessario” - in quanto indispensabile
                 economiche  ed  essendo  connotati  da  un  elevato   ai  fini  dell’integrazione  del  possesso  dei  requisiti
                 tasso  di  “soggettività”,  configurano  uno  “status”   di partecipazione da parte del concorrente - che,
                 e,  pertanto,  non  possono  essere  oggetto  di   sebbene  non  sia  previsto  dal  d.lgs.  n.  50/2016,
                 avvalimento.  Anche  giurisprudenza  recente   è  ritenuto  dalla  giurisprudenza  pacificamente
                 (Cfr.  Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  n.  7482/2022;   ammissibile  e  attuabile  anche  nella  vigenza
                 n.  7037/2020;  n.  1667/2020)  ha  ritenuto  di   dell’attuale  Codice,  in  quanto  non  impedito  dalle
                 condividere l’orientamento formatosi nel vigore del   norme  che  regolano  il  possesso  dei  requisiti
                 previgente  d.lgs. n.  163/2006,  secondo  cui “non   da  parte  degli esecutori  dei  lavori  pubblici,
                 possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti   estendendo la sua applicazione anche agli appalti
                 di idoneità morale e professionale, prescritti dagli   di servizi (Consiglio di Stato, V, n. 3504/2020, “Va
                 articoli 38  e  39  del  medesimo  Codice,  avendo   premesso che non è in contestazione, nel presente
                 l’istituito in questione la finalità di favorire la più   giudizio, l’ammissibilità,  dopo  l’entrata  in vigore
                 ampia possibile partecipazione alle gare, al tempo   del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’istituto dell’appalto
                 stesso  assicurando  il corretto  livello  di qualità   c.d. necessario o qualificatorio, la cui disciplina, nel
                 prescritto dal bando, ma non anche l’aggiramento   vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, è stata ricostruita
                 di presupposti indefettibili per detta partecipazione   dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato
                 ”(cfr. in tal senso Consiglio di Stato, V, 5 novembre   con la sentenza 2 novembre 2015, n. 9.”

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