Page 54 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Consiglio di Stato, Sez. V, 20/3/2023, n. 2806

                 “La stazione appaltante non può imporre un riassorbimento integrale del personale in quanto verrebbe
                 limitata la libera iniziativa economica dell’operatore concorrente; né, d’altro canto, l’elasticità di applicazione
                 della clausola può spingersi fino al punto da legittimare politiche aziendali di dumping sociale in grado di
                 vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro perseguito attraverso la stessa”

                 “È  noto  che  l’inserimento  della  clausola  sociale  comporta  per  l’offerente  il  tendenziale  obbligo  di
                 mantenere i livelli occupazionali del precedente gestore dell’appalto. Tuttavia è stato da tempo precisato
                 in giurisprudenza che la clausola sociale non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il  personale in
                 carico all’appaltatore uscente né tanto meno ad applicare le medesime condizioni contrattuali né, infine, a
                 riconoscere l’anzianità pregressa. Ciò in quanto, nell’applicazione di dette clausole, è necessario procedere
                 attraverso un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale ed europeo; da un lato il rispetto
                 della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost e dall’art. 16 della Carta dei diritti
                 fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), che riconosce la libertà di impresa, conformemente
                 alle legislazioni nazionali; dall’altro il diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall’art. 35 Cost nonché
                 dall’art.  15  della  Carta  di  Nizza  (Consiglio  di  Stato  sez.  V  2/11/2020  n.  6761;  in  termini  anche  Cons.
                 Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703). Per tali ragioni la clausola va formulata e intesa
                 in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione
                 in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario. Solo in questi termini
                 la  clausola  sociale  è  conforme  alle  indicazioni  della  giurisprudenza  amministrativa  secondo  la  quale
                 l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà
                 d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria
                 organizzazione  produttiva,  al  fine  di  realizzare  economie  di  costi  da  valorizzare  a  fini  competitivi  nella
                 procedura di affidamento dell’appalto ... Per cui, com’è stato ulteriormente precisato (Cons. Stato, sez.
                 VI, 21 luglio 2020, n. 4665), sulla scorta di tale lettura della clausola sociale questa va intesa in termini
                 di flessibilità: la stazione appaltante non può imporre un riassorbimento integrale del personale in quanto
                 verrebbe limitata la libera iniziativa economica dell’operatore concorrente; né, d’altro canto, l’elasticità di
                 applicazione della clausola può spingersi fino al punto da legittimare politiche aziendali di dumping sociale
                 in grado di vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro perseguito attraverso la stessa.”




                 TAR Sicilia Catania, Sez. III, 15/3/2023, n. 831


                 Mancata sottoscrizione dell’offerta economica e casi di applicazione del soccorso istruttorio

                 “La  mancanza  di  sottoscrizione  è,  dunque,  secondo  tale  approccio  ermeneutico,  certamente  sanabile
                 mediante  l’attivazione  della  procedura  di soccorso  istruttorio,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9  del  d.lgs.
                 n.50/2016,  a  condizione  che  la  stessa,  in  base  alle  circostanze  concrete,  risulti  “con  assoluta  certezza
                 riconducibile ed imputabile ad un determinato soggetto o operatore economico” ... La stessa giurisprudenza
                 ha, poi, precisato che le richiamate coordinate interpretative devono inevitabilmente passare attraverso
                 una verifica che tenga conto della specificità del caso concreto, in modo che – nonostante la mancanza
                 della firma - possa dirsi di volta in volta effettivamente raggiunto in modo certo, sulla base di altri elementi
                 acquisiti aliunde nell’ambito della documentazione prodotta, il duplice scopo cui è volta la sottoscrizione,
                 ossia  quello  di  assicurare  la  riferibilità  dell’offerta  al  suo  autore  ed  al  contempo  l’assunzione  da  parte
                 dell’offerente dell’impegno negoziale alla esecuzione della prestazione alle condizioni in essa contenute.
                 ... la presenza sull’offerta della sottoscrizione digitale di un soggetto diverso dall’offerente, e a questo
                 del tutto estraneo, ha di certo precluso alla stazione appaltante la possibilità di ricondurre ed imputare
                 l’offerta economica al suo autore con quel grado di “assoluta certezza” richiesto dalla giurisprudenza e ciò,
                 ritiene il Collegio, nonostante ed a prescindere dall’intervenuta identificazione a monte della ricorrente sulla

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