Page 55 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 piattaforma telematica. ... la sottoscrizione dell’offerta, in tutte le sue autonome componenti costitutive,
                 ne  attesta  la  provenienza  soggettiva,  assicurando  la  serietà  e  insostituibilità  della  stessa,  e  fa  sorgere
                 formalmente la responsabilità del concorrente in relazione alle prestazioni oggetto dell’affidamento, sicché
                 il difetto di sottoscrizione della medesima offerta non è rimediabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83,
                 comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in tal senso da ultimo TAR Lazio n. 648/2022, nello stesso senso
                 cfr ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5751; TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 novembre
                 2020, n. 11598; id., sez. III, 2 luglio 2019, n. 8605; TAR Marche, sez. I, 25 febbraio 2020, n. 138; del
                 2020; TAR Piemonte, I, 7 gennaio 2020, n. 16).”





                 Il TAR Valle D’Aosta, Sez. Unica, 10/03/2023, n. 13

                 Offerta economica e soccorso “procedimentale”

                 “… a ben vedere l’operato della Commissione va ascritto ordinariamente ai poteri di soccorso istruttorio che
                 sono pacificamente esperibili nei limiti della modifica sostanziale dell’offerta economica o tecnica ex art. 83
                 co. 9 d.lgs. 50/2016: nel caso di specie, il soccorso istruttorio mirava ad una mera puntualizzazione relativa
                 alla formulazione dell’offerta con riguardo alle due alternative unità di misura, convertibili reciprocamente
                 mediante una semplice operazione aritmetica ad esito univoco senza che tale operazione di conversione
                 ridondasse sugli aspetti sostanziali dell’offerta. Puntualizzazione orientata ad una più fedele interpretazione
                 della volontà negoziale degli offerenti senza intaccare in alcun modo l’ubi consistam delle relative offerte.”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 09/03/2023, n. 2512


                 Differenza tra soluzioni migliorative e varianti

                 “Nell’appalto di lavori è dunque sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, contenendo un
                 progetto in variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella
                 richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente
                 prefigurata dall’Amministrazione ovvero da impedirne la fattibilità tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 27.10.2021,
                 n. 7218; Sez. V, 21.06.2021, n. 4754; Sez. V, 18.03.2019, n. 1749) ... In particolare è stato precisato
                 (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873) che “… in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema
                 di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni
                 migliorative  si  differenziano  dalle  varianti  perché  le  prime  possono  liberamente  esplicarsi  in  tutti  gli
                 aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di
                 valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle
                 caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche
                 del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una
                 previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta
                 nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera
                 proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione,
                 pur tuttavia consentito (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20
                 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017,
                 n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374; ...””







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