Page 51 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 7.5.1.  Sotto  altro  concorrente  profilo,  se  l’iscrizione  in  parola  costituisce,  come  riconosciuto
                 dalle stesse appellanti, una mera “presenza” o “chiave di accesso” nello “scenario” del mercato
                 elettronico MEPA, la sua mancanza (nel caso di specie, per la sola mandante) non può assurgere
                 a ulteriore causa di esclusione, in assenza di una previsione di legge: infatti, neanche le norme
                 menzionate dall’appellante – di cui segnatamente agli artt. 12, comma 5 e art. 52, comma 3 delle
                 Regole di sistema di E-Procurement della P.A., 40, comma 2 e 58 del D.Lgs. 50/2016, 22 della
                 direttiva 2014/24/UE- comminano l’esclusione per la mancata registrazione sulla piattaforma
                 ME.PA. degli operatori economici.
                 7.6. Pertanto, correttamente la sentenza appellata ha concluso che l’esclusione dalla gara in
                 mancanza dell’adempimento  di  carattere  formale  in  discorso,  siccome  previsto  dall’art.  15  del
                 disciplinare, integra una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, posto
                 dall’art. 83, comma 8, [d.lgs. n. 50/2016] a mente del quale: «Le stazioni appaltanti indicano le condizioni
                 di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente
                 agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica
                 formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le
                 risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. […] I bandi e le lettere
                 di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal
                 presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle».
                 7.6.1. Con l’introduzione nel nostro ordinamento – sotto l’influenza delle norme e dei principi europei,
                 nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia – del principio di tassatività delle cause di esclusione,
                 la sentenza resa da Ad. Plen. n. 9 del 25 febbraio 2014 ha rimarcato che la disposizione dell’art. 46, co.
                 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 (primo codice dei contratti pubblici) «deve essere intesa nel senso che
                 l’esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il codice, la legge statale o il regolamento attuativo
                 la  comminino  espressamente,  sia  nell’ipotesi  in  cui  impongano  “adempimenti  doverosi”  o  introducano,
                 comunque, “norme di divieto” pur senza prevedere espressamente l’esclusione ma sempre nella logica del
                 numerus clausus».
                 In tale contesto, la sopra citata sentenza ha chiarito che la sanzione della nullità, in luogo di quella classica
                 dell’annullabilità dell’atto amministrativo, è riferita letteralmente alle singole clausole della legge di gara
                 esorbitanti dai casi tipici, rispetto alle quali si dovrà fare applicazione dei principi in tema di nullità parziale
                 e segnatamente dell’art. 1419, co. 2, c.c.
                 Pertanto, qualora la legge di gara, in violazione del principio di tassatività, introduca cause di esclusione
                 non previste dal codice, dal regolamento attuativo o da altre leggi statali, la relativa clausola escludente è
                 da considerarsi nulla, priva di efficacia e dunque disapplicabile da parte della stessa stazione appaltante,
                 ovvero da parte del giudice.
                 7.6.2. Infine, con la recente sentenza n. 22 del 16 ottobre 2020, la stessa Adunanza Plenaria ha integrato
                 i principi sanciti dalla prefata sentenza n. 9/2014, specificando che l’operatività del regime di nullità ex art.
                 83, comma 8, del vigente Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 2016), deve essere riferita al caso della
                 “clausola escludente contra legem”; e ciò in ragione della composita ratio di detta norma, consistente nella
                 individuazione di “un equilibrio tra radicale invalidità della clausola per contrasto con norma imperativa,
                 ordinaria autoritatività dei provvedimenti amministrativi e interesse del ricorrente a far valere l’invalidità,
                 in termini di nullità, quando essa si traduca in un provvedimento applicativo (esclusione o aggiudicazione)
                 lesivo in concreto della sua situazione soggettiva tutelata”.
                 Tale ultima pronuncia dell’Adunanza Plenaria ha, dunque, ritenuto che sia sanzionata con la nullità la clausola
                 escludente contra legem e che detta nullità vada intesa come nullità in senso tecnico, con conseguente
                 improduttività dei suoi effetti: tale nullità, se da un lato non si estende al provvedimento nel suo complesso
                 (vitiatur sed non vitiat), d’altro canto impedisce all’amministrazione di porre in essere atti ulteriori che
                 siano sorretti da quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi.
                 7.7. La sentenza appellata ha correttamente applicato i sopra riportati principi; e tali statuizioni, fondate
                 sul condivisibile rilievo di violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, sono rimaste prive
                 di sostanziale confutazione nel giudizio di appello.
                 7.8. Ne consegue che la previsione della iscrizione del concorrente al MEPA, per come congegnata
                 dal  disciplinare  di  gara  e,  soprattutto,  per  come  applicata  dal  provvedimento  di  esclusione,
                 integra una clausola impositiva di un obbligo contra ius, in quanto, in assenza di una norma di
                 rango primario, impone, a pena di esclusione, un ulteriore adempimento formale ai fini della
                 partecipazione al confronto selettivo.
                 Invero,  la  discrezionalità  della  Pubblica  Amministrazione  nel  disporre  ulteriori  limitazioni
                 alla partecipazione, integranti speciali requisiti di capacità che siano coerenti e proporzionati
                 all’appalto, è potere ben diverso dalla facoltà, non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti
                 che,  in  modo  generalizzato,  ostacolino  la  partecipazione  alla  gara  –  come  è  avvenuto  nel
                 presente caso per l’iscrizione al MEPA -, senza adeguata copertura normativa e in violazione del

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