Page 50 - MediAppalti, Anno XIII - N. 2
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                 il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”.
                 Trattasi, come è evidente, di un sistema telematico del tutto innovativo nella realtà del nostro ordinamento
                 giuridico, che coniuga le esigenze delle amministrazioni alle dinamiche del mercato, in un’ottica di massima
                 trasparenza ed efficacia delle iniziative di acquisto di beni e di servizi.
                 Ed invero, lo strumento del MEPA è stato concepito nel nostro ordinamento al fine di assicurare la semplicità
                 e  la  celerità  delle  procedure  concorsuali,  nonché  la  maggiore  economicità,  consentendo  di  ampliare  la
                 platea dei fornitori e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale.
                 L’iscrizione  al  MEPA,  quindi,  fornisce  agli  operatori  economici  la  possibilità  di  interagire  con  le  stazioni
                 appaltanti  pubbliche,  secondo  criteri  di  semplificazione  e  di  tracciabilità,  su  una  piattaforma  digitale,
                 alla  quale  peraltro  è  possibile  accreditarsi  attraverso  un  procedimento  di  abilitazione  fondato  su  dati
                 autocertificati dalla stessa impresa richiedente l’abilitazione.
                 Tale  iscrizione  però,  oltre  a  non  poter  surrogare  né  integrare  il  sistema  di  qualificazione
                 professionale  delle  imprese  (non  sussistendo,  all’evidenza,  alcun  nesso  tra  la  dimostrazione
                 del possesso di un requisito di idoneità professionale e la mera iscrizione su una piattaforma
                 informatica),  non  può  tradursi  in  uno  strumento  restrittivo  della  partecipazione  alla  gara,
                 contravvenendo  alle  sue  stesse  finalità  (id  est:  di  semplificare  e  rendere  più  convenienti  le
                 procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni).
                 7.2. Tanto premesso in linea generale, il Collegio ritiene che, a prescindere dal fatto che l’iscrizione
                 alla  piattaforma  informatica  Me.PA  sia  stata  qui  intesa  quale  mera  modalità  procedimentale
                 ovvero come requisito di qualificazione o di idoneità professionale, va comunque sempre data
                 sostanziale prevalenza, rispetto alla mera procedimentalizzazione formale, alla garanzia della
                 piena  concorrenzialità  e  massima  partecipazione  alle  gare,  cui  la  stessa  digitalizzazione  è
                 preordinata.
                 In altri termini la gara telematica e la digitalizzazione della procedura che essa presuppone (digitalizzazione
                 che, come noto, è prevista dalla legge- ex artt. 40, comma 2, e 58 del d.lgs. 50/2016– salvo casi eccezionali
                 dal 18 ottobre 2018) non è il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti: fine ultimo è
                 e resta sempre quello di attuare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in
                 rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante.
                 Altrimenti opinando, la gara telematica, da mezzo strumentale ad assicurare tali fondamentali
                 finalità,  si  presterebbe  a  diventare  una  modalità  restrittiva  di  partecipazione  alle  procedure
                 di affidamento dei pubblici contratti, in frontale contrasto con l’interesse unitario di massima
                 partecipazione  e  concorrenzialità  che,  nella  ponderata  gerarchia  degli  interessi  tutelati
                 dall’ordinamento in subiecta materia, è a fondamento dell’intero sistema normativo in materia
                 di pubbliche gare di appalto.
                 7.3. È dunque fondato il secondo motivo del ricorso introduttivo, correttamente accolto dalla sentenza
                 appellata, sull’illegittimità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dell’art. 15 del
                 disciplinare di gara, che, per come interpretato e applicato dalla stazione appaltante, non trova fondamento
                 in una norma primaria, non ha adeguata copertura normativa ed è in violazione del principio di concorrenza.
                 7.4. Il raggruppamento ricorrente è stato, infatti, escluso dalla partecipazione alla gara di appalto in ragione
                 della previsione dell’art. 15 del disciplinare, disposizione che imponeva a tutti gli operatori partecipanti alla
                 procedura in forma associata di essere abilitati al Me.PA. al momento della presentazione dell’offerta, pena
                 l’esclusione dal procedimento, in quanto la mandante -OMISSIS- S.r.l. non risultava aver dato corso a detta
                 iscrizione.
                 7.5. Al riguardo occorre anzitutto rilevare che, come evidenziato dalla sentenza appellata, la menzionata
                 previsione del disciplinare non corrisponde alla lettera dell’art. 51, comma 4, del regolamento e dell’art. 2
                 del capitolato d’oneri della Consip, i quali non indicano che tale formalità debba essere rispettata a pena di
                 esclusione dalla procedura di selezione: si tratta, dunque, di una disposizione che non trae fondamento da
                 nessuna previsione del codice dei contratti pubblici, né da altre disposizioni di legge vigenti.
                 Inoltre, è incontestato che alla mancata ottemperanza a tale prescrizione, di carattere formale,
                 non corrisponde anche una carenza, sul piano sostanziale, dei requisiti di partecipazione alla
                 gara, essendo, al contrario, pacifico tra le parti il possesso in capo alla mandante della categoria
                 specialistica OS18-B (attestata da certificato SOA nonché dalla visura camerale). Neppure è stato
                 evidenziato che l’omissione in parola ha impedito all’Amministrazione di effettuare i controlli dovuti, ovvero
                 di consultare la documentazione prodotta dal raggruppamento: il provvedimento di esclusione è, infatti,
                 motivato solo in riferimento alla mancata abilitazione al Me.Pa. della mandante del RTI; mentre solo nel
                 corso del giudizio è stato dedotto che da tale circostanza sia altresì conseguita la non corretta osservanza
                 della procedura prevista dal sistema informatico per la presentazione dell’offerta in forma associata ovvero
                 che l’offerta non sarebbe stata sottoscritta dalla mandante, circostanza quest’ultima di cui però non solo
                 non vi è traccia nel provvedimento di esclusione, che è antecedente allo scrutinio dell’offerta, ma che è
                 stata anche adeguatamente confutata dall’appellata mediante la produzione documentale versata in atti).

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