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Mediappalti Il Punto
il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”.
Trattasi, come è evidente, di un sistema telematico del tutto innovativo nella realtà del nostro ordinamento
giuridico, che coniuga le esigenze delle amministrazioni alle dinamiche del mercato, in un’ottica di massima
trasparenza ed efficacia delle iniziative di acquisto di beni e di servizi.
Ed invero, lo strumento del MEPA è stato concepito nel nostro ordinamento al fine di assicurare la semplicità
e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità, consentendo di ampliare la
platea dei fornitori e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale.
L’iscrizione al MEPA, quindi, fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni
appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità, su una piattaforma digitale,
alla quale peraltro è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati
autocertificati dalla stessa impresa richiedente l’abilitazione.
Tale iscrizione però, oltre a non poter surrogare né integrare il sistema di qualificazione
professionale delle imprese (non sussistendo, all’evidenza, alcun nesso tra la dimostrazione
del possesso di un requisito di idoneità professionale e la mera iscrizione su una piattaforma
informatica), non può tradursi in uno strumento restrittivo della partecipazione alla gara,
contravvenendo alle sue stesse finalità (id est: di semplificare e rendere più convenienti le
procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni).
7.2. Tanto premesso in linea generale, il Collegio ritiene che, a prescindere dal fatto che l’iscrizione
alla piattaforma informatica Me.PA sia stata qui intesa quale mera modalità procedimentale
ovvero come requisito di qualificazione o di idoneità professionale, va comunque sempre data
sostanziale prevalenza, rispetto alla mera procedimentalizzazione formale, alla garanzia della
piena concorrenzialità e massima partecipazione alle gare, cui la stessa digitalizzazione è
preordinata.
In altri termini la gara telematica e la digitalizzazione della procedura che essa presuppone (digitalizzazione
che, come noto, è prevista dalla legge- ex artt. 40, comma 2, e 58 del d.lgs. 50/2016– salvo casi eccezionali
dal 18 ottobre 2018) non è il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti: fine ultimo è
e resta sempre quello di attuare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in
rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante.
Altrimenti opinando, la gara telematica, da mezzo strumentale ad assicurare tali fondamentali
finalità, si presterebbe a diventare una modalità restrittiva di partecipazione alle procedure
di affidamento dei pubblici contratti, in frontale contrasto con l’interesse unitario di massima
partecipazione e concorrenzialità che, nella ponderata gerarchia degli interessi tutelati
dall’ordinamento in subiecta materia, è a fondamento dell’intero sistema normativo in materia
di pubbliche gare di appalto.
7.3. È dunque fondato il secondo motivo del ricorso introduttivo, correttamente accolto dalla sentenza
appellata, sull’illegittimità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dell’art. 15 del
disciplinare di gara, che, per come interpretato e applicato dalla stazione appaltante, non trova fondamento
in una norma primaria, non ha adeguata copertura normativa ed è in violazione del principio di concorrenza.
7.4. Il raggruppamento ricorrente è stato, infatti, escluso dalla partecipazione alla gara di appalto in ragione
della previsione dell’art. 15 del disciplinare, disposizione che imponeva a tutti gli operatori partecipanti alla
procedura in forma associata di essere abilitati al Me.PA. al momento della presentazione dell’offerta, pena
l’esclusione dal procedimento, in quanto la mandante -OMISSIS- S.r.l. non risultava aver dato corso a detta
iscrizione.
7.5. Al riguardo occorre anzitutto rilevare che, come evidenziato dalla sentenza appellata, la menzionata
previsione del disciplinare non corrisponde alla lettera dell’art. 51, comma 4, del regolamento e dell’art. 2
del capitolato d’oneri della Consip, i quali non indicano che tale formalità debba essere rispettata a pena di
esclusione dalla procedura di selezione: si tratta, dunque, di una disposizione che non trae fondamento da
nessuna previsione del codice dei contratti pubblici, né da altre disposizioni di legge vigenti.
Inoltre, è incontestato che alla mancata ottemperanza a tale prescrizione, di carattere formale,
non corrisponde anche una carenza, sul piano sostanziale, dei requisiti di partecipazione alla
gara, essendo, al contrario, pacifico tra le parti il possesso in capo alla mandante della categoria
specialistica OS18-B (attestata da certificato SOA nonché dalla visura camerale). Neppure è stato
evidenziato che l’omissione in parola ha impedito all’Amministrazione di effettuare i controlli dovuti, ovvero
di consultare la documentazione prodotta dal raggruppamento: il provvedimento di esclusione è, infatti,
motivato solo in riferimento alla mancata abilitazione al Me.Pa. della mandante del RTI; mentre solo nel
corso del giudizio è stato dedotto che da tale circostanza sia altresì conseguita la non corretta osservanza
della procedura prevista dal sistema informatico per la presentazione dell’offerta in forma associata ovvero
che l’offerta non sarebbe stata sottoscritta dalla mandante, circostanza quest’ultima di cui però non solo
non vi è traccia nel provvedimento di esclusione, che è antecedente allo scrutinio dell’offerta, ma che è
stata anche adeguatamente confutata dall’appellata mediante la produzione documentale versata in atti).
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