Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                   6. La società operativa anche consortile a   tale  positiva  allegazione,  comunque  soggetta  a
                     valle del raggruppamento                  valutazione da parte  della stazione appaltante,
                                                               questa procederà all’esclusione.
               Sotto  tale  profilo,  ulteriore  aspetto  innovativo,
               anche  questo  rafforzativo  delle  garanzie  a
               disposizione delle committenze,  si rinviene  nella   8. La conferma delle imprese “cooptate”
               previsione  secondo  la  quale  la  responsabilità
               della  società, anche  consortile, costituita tra  le   Da  notare,  infine,  la  riproposizione  a  livello  di
               imprese  riunite per  l’esecuzione  unitaria,  totale   normativa primaria dell’istituto della cooptazione,
               o  parziale,  dei lavori,  concorre  in  solido  con   introdotto  nel  1984  dalla  legge  n.687  e
               quella delle imprese.                           successivamente retrocesso a livello regolamentare
                                                               dalla produzione  legislativa  sopravvenuta  che
               Trattasi di  aspetto anche questo non secondario,   in prima  battuta  non  lo aveva  riprodotto  e
               a  cominciare  dai  profili  di  ordine  puramente   successivamente lo aveva ripescato solo a livello
               sistematico, posto che  la previsione  costituisce   regolamentare, da ultimo all’articolo 92, comma 5,
               un’ulteriore  ipotesi  di  responsabilità  ex  lege,   del dpr 207/2010.
               afferente alla disciplina dei contratti pubblici.
                                                               Trattasi  dell’ipotesi per  cui se  il concorrente
               Ed infatti, a meno di non voler ipotizzare un subentro   singolo o i concorrenti  che  intendano  riunirsi in
               nel contratto d’appalto della società operativa, ciò   raggruppamento temporaneo hanno i requisiti per
               che legittimerebbe la responsabilità diretta verso   concorrere,  possono  raggruppare  altre  imprese
               la stazione appaltante come in realtà previsto per   qualificate anche per categorie ed importi diversi
               la  società  di scopo  nell’ipotesi di concessioni,  ai   da  quelli  richiesti  nel  bando,  a  condizione  che  i
               sensi  dell’articolo  194,  ipotesi  che  pare  doversi   lavori  eseguiti  da  queste  ultime  non  superino  il
               escludere dal dettato del comma 9 dell’articolo 68,   venti per cento dell’importo complessivo dei lavori
               che sul punto conferma alla lettera la previgente   e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni
               disciplina parlando di subentro nell’esecuzione, la   possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo
               conclusione non può che essere nel senso di una   dei lavori che saranno ad essa affidati.
               responsabilità che  discende direttamente  dalla
               legge.                                          Trattasi  di  una  fattispecie  che  l’interpretazione
                                                               sviluppatasi soprattutto  in seno  all’ex  Autorità  di
               Nello stesso senso, peraltro è la regola che dispone   Vigilanza ha, da un certo momento in poi, posto
               la responsabilità diretta del subappaltatore verso la   in  una  categoria  di  incerta  identificazione  per  la
               stazione appaltante pur in assenza di qualsivoglia   quale le imprese raggruppate ai sensi della norma
               legame contrattuale.                            citata non sarebbero né mandanti di un regolare
                                                               raggruppamento  né  subappaltatori,  con  tutte  le
                                                               incertezze del caso.
                  7.  La  partecipazione  plurima  ed  i  relativi
                     limiti                                    Il  fatto  che  il  legislatore  continui  a  puntare  su
                                                               questo istituto potrebbe favorire il chiarimento di
               Altra  rilevante  questione  riguarda  la  previsione   una lettura che, per lo meno sul piano sistematico,
               del  comma  14  che  non  ripropone  l’astratta   non è certo scevra da dubbi e perplessità.
               preclusione della partecipazione  alla gara dello
               stesso operatore economico in più raggruppamenti
               o  consorzi  ordinari,  ovvero  in  forma  individuale   9. Superamento delle prassi consolidate
               e  in raggruppamento  o  consorzio ordinario,  ma      per le committenze e per gli appaltatori
               solo laddove  la contemporanea  partecipazione
               determini  una  situazione  di  conflitto  di  interesse   Come  appare  evidente  la  ventata  innovativa  in
               di cui all’articolo 16 del codice non diversamente   materia di raggruppamenti temporanei non è certo
               risolvibile.                                    destinata  ad  esaurirsi  con  le  considerazioni che
                                                               precedono.
               Spetta peraltro all’operatore economico dimostrare
               che  la  circostanza  non  influisce  sulla  gara,  né  è   Problemi  di  adeguamento  rispetto  alle  prassi  fin
               idonea  a  incidere sulla capacità  di rispettare   qui seguite tanto sul fronte della committenza che
               gli obblighi  contrattuali  posto  che,  in assenza  di   su quello degli operatori interessati ad assumere

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