Page 47 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
P. 47
Il Punto Mediappalti
6. La società operativa anche consortile a tale positiva allegazione, comunque soggetta a
valle del raggruppamento valutazione da parte della stazione appaltante,
questa procederà all’esclusione.
Sotto tale profilo, ulteriore aspetto innovativo,
anche questo rafforzativo delle garanzie a
disposizione delle committenze, si rinviene nella 8. La conferma delle imprese “cooptate”
previsione secondo la quale la responsabilità
della società, anche consortile, costituita tra le Da notare, infine, la riproposizione a livello di
imprese riunite per l’esecuzione unitaria, totale normativa primaria dell’istituto della cooptazione,
o parziale, dei lavori, concorre in solido con introdotto nel 1984 dalla legge n.687 e
quella delle imprese. successivamente retrocesso a livello regolamentare
dalla produzione legislativa sopravvenuta che
Trattasi di aspetto anche questo non secondario, in prima battuta non lo aveva riprodotto e
a cominciare dai profili di ordine puramente successivamente lo aveva ripescato solo a livello
sistematico, posto che la previsione costituisce regolamentare, da ultimo all’articolo 92, comma 5,
un’ulteriore ipotesi di responsabilità ex lege, del dpr 207/2010.
afferente alla disciplina dei contratti pubblici.
Trattasi dell’ipotesi per cui se il concorrente
Ed infatti, a meno di non voler ipotizzare un subentro singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in
nel contratto d’appalto della società operativa, ciò raggruppamento temporaneo hanno i requisiti per
che legittimerebbe la responsabilità diretta verso concorrere, possono raggruppare altre imprese
la stazione appaltante come in realtà previsto per qualificate anche per categorie ed importi diversi
la società di scopo nell’ipotesi di concessioni, ai da quelli richiesti nel bando, a condizione che i
sensi dell’articolo 194, ipotesi che pare doversi lavori eseguiti da queste ultime non superino il
escludere dal dettato del comma 9 dell’articolo 68, venti per cento dell’importo complessivo dei lavori
che sul punto conferma alla lettera la previgente e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni
disciplina parlando di subentro nell’esecuzione, la possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo
conclusione non può che essere nel senso di una dei lavori che saranno ad essa affidati.
responsabilità che discende direttamente dalla
legge. Trattasi di una fattispecie che l’interpretazione
sviluppatasi soprattutto in seno all’ex Autorità di
Nello stesso senso, peraltro è la regola che dispone Vigilanza ha, da un certo momento in poi, posto
la responsabilità diretta del subappaltatore verso la in una categoria di incerta identificazione per la
stazione appaltante pur in assenza di qualsivoglia quale le imprese raggruppate ai sensi della norma
legame contrattuale. citata non sarebbero né mandanti di un regolare
raggruppamento né subappaltatori, con tutte le
incertezze del caso.
7. La partecipazione plurima ed i relativi
limiti Il fatto che il legislatore continui a puntare su
questo istituto potrebbe favorire il chiarimento di
Altra rilevante questione riguarda la previsione una lettura che, per lo meno sul piano sistematico,
del comma 14 che non ripropone l’astratta non è certo scevra da dubbi e perplessità.
preclusione della partecipazione alla gara dello
stesso operatore economico in più raggruppamenti
o consorzi ordinari, ovvero in forma individuale 9. Superamento delle prassi consolidate
e in raggruppamento o consorzio ordinario, ma per le committenze e per gli appaltatori
solo laddove la contemporanea partecipazione
determini una situazione di conflitto di interesse Come appare evidente la ventata innovativa in
di cui all’articolo 16 del codice non diversamente materia di raggruppamenti temporanei non è certo
risolvibile. destinata ad esaurirsi con le considerazioni che
precedono.
Spetta peraltro all’operatore economico dimostrare
che la circostanza non influisce sulla gara, né è Problemi di adeguamento rispetto alle prassi fin
idonea a incidere sulla capacità di rispettare qui seguite tanto sul fronte della committenza che
gli obblighi contrattuali posto che, in assenza di su quello degli operatori interessati ad assumere
47