Page 51 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto Mediappalti
Secondo i predetti richiami l’art. 226, comma 2, Come si è anticipato, il paradosso è che il mille
chiarisce che il nuovo codice si applica solo alle proroghe (DL 215/2023) estende fino al 30
procedure avviate a far data dalla sua efficacia giugno 2024 la possibilità delle stazioni appaltanti
indicando chirurgicamente i casi. Ad esempio per di applicare, per l’assegnazione di appalti del PNRR/
“le procedure e i contratti” i cui “bandi o avvisi con PNC, le procedure semplificate del DL 76/2020
cui si indice la procedura di scelta del contraente convertito con legge 120/2020.
siano stati pubblicati prima della data in cui il
codice acquista efficacia”. Più in particolare, l’art. 8, comma 5, del
“Milleproroghe” (rubricato “Proroga di termini
Per il PNRR/PNC, subentra l’articolo 225 ed in in materie di competenza del Ministero delle
particolare il comma 8 che delinea il quadro infrastrutture e dei trasporti”) puntualizza
normativo applicabile a questo tipo di appalti anche che “All’articolo 14, comma 4, del decreto-
se avviati successivamente alla data di efficacia del legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
nuovo codice. modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
relativo alla realizzazione, mediante procedure
In particolare, la disposizione precisa che “si di affidamento semplificate, degli interventi
applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le finanziati con risorse del Piano nazionale di
disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del ripresa e resilienza e dal Piano nazionale
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge complementare, le parole: «31 dicembre 2023»
n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»”.
2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni
legislative finalizzate a semplificare e agevolare A questa disposizione si aggiungono le già previste
la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, semplificazioni di cui al comma 4-bis, dello stesso
dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per articolo 14 del DL 13/2023, che si applicano fino
l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) al 31 dicembre 2026.
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018”. E’ bene evidenziare che, in realtà, la proroga
riguarda le sole norme procedurali ma il resto delle
disposizioni (si pensi alla commissione di gara)
Altra questione di particolare rilievo, deve necessariamente ritenersi applicabile il nuovo
impianto normativo.
su cui insiste anche importanza
proroga contenuta nel recente DL
milleproroghe n. 215/2023, è relativa 3. La posizione dei comuni non capoluogo
ai rapporti tra nuovo codice dei e il PNRR
contratti e PNRR/PNC.
Sempre in tema di PNRR, rimane ferma invece
l’impossibilità dei comuni non capoluogo di
appaltare appalti PNRR di importo pari o superiore
In relazione a quest’ultimo richiamo il giudice ai 139 mila euro (per beni e servizi) e di importo
puntualizza che “al di là delle disposizioni di cui al pari o superiore ai 150mila euro per lavori. Anche
d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente se la stazione appaltante risultasse qualificata.
richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023,
applicabili anche alle procedure finanziate con i In questo senso si è espresso l’ufficio di supporto
fondi del PNRR pur se bandite successivamente” legale del Mit conferma (parere n. 2189/2023)
all’efficacia del nuovo codice, “dovranno trovare confermando che agli appalti PNRR/PNC non si
dunque applicazione le norme ed i principi” di applica l’attuale dinamica di qualificazione delle
quest’ultimo. stazioni appaltanti prevista nel nuovo codice dei
contratti (in particolare le disposizioni di cui agli
Da notare che questa è la posizione assunta dal MIT artt. 62 e 63).
con i recenti pareri nn. 2203 e 2295 in cui si supera
quanto sostenuto con il parere n. 2153/2023 in cui Più in particolare con il quesito il comune non
si affermava che “sostanzialmente” il nuovo codice capoluogo richiede se l’appalto per aggiudicare il
non si applica agli appalti del PNRR. In realtà non contratto di lavori finanziati dal PNRR, di importo
è così. superiore ai 150 mila euro, dovesse comunque
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