Page 51 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Secondo  i  predetti  richiami  l’art.  226,  comma  2,    Come  si  è  anticipato,  il  paradosso  è  che  il  mille
               chiarisce che il nuovo codice  si applica solo alle   proroghe  (DL  215/2023)  estende  fino  al  30
               procedure  avviate  a  far  data  dalla  sua  efficacia   giugno 2024 la possibilità delle stazioni appaltanti
               indicando chirurgicamente i casi. Ad esempio per   di applicare, per l’assegnazione di appalti del PNRR/
               “le procedure e i contratti” i cui “bandi o avvisi con   PNC,  le  procedure  semplificate  del  DL  76/2020
               cui si indice la procedura di scelta del contraente   convertito con legge 120/2020.
               siano  stati pubblicati prima  della data  in cui il
               codice acquista efficacia”.                     Più  in  particolare,  l’art.  8,  comma  5,  del
                                                               “Milleproroghe”  (rubricato  “Proroga  di termini
               Per  il PNRR/PNC,  subentra  l’articolo  225  ed  in   in materie  di  competenza  del  Ministero  delle
               particolare  il  comma  8  che  delinea  il  quadro   infrastrutture   e   dei   trasporti”)   puntualizza
               normativo applicabile a questo tipo di appalti anche   che  “All’articolo  14,  comma  4,  del  decreto-
               se avviati successivamente alla data di efficacia del   legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
               nuovo codice.                                   modificazioni,  dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,
                                                               relativo  alla  realizzazione,  mediante  procedure
               In  particolare,  la disposizione  precisa  che  “si   di      affidamento  semplificate,  degli    interventi
               applicano,  anche  dopo  il  1°  luglio  2023,  le   finanziati    con    risorse    del    Piano  nazionale    di
               disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  n.  77  del   ripresa   e   resilienza   e   dal   Piano   nazionale
               2021,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   complementare,  le  parole:  «31  dicembre  2023»
               n.  108  del  2021,  al  decreto-legge  24  febbraio   sono  sostituite  dalle seguenti: «30 giugno 2024»”.
               2023,  n.  13,  nonché  le  specifiche  disposizioni
               legislative  finalizzate  a  semplificare  e  agevolare   A questa disposizione si aggiungono le già previste
               la realizzazione  degli obiettivi stabiliti  dal PNRR,   semplificazioni di cui al comma 4-bis, dello stesso
               dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per   articolo 14 del DL 13/2023, che si applicano fino
               l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE)   al 31 dicembre 2026.
               2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
               dell’11 dicembre 2018”.                         E’  bene  evidenziare  che,  in  realtà,  la  proroga
                                                               riguarda le sole norme procedurali ma il resto delle
                                                               disposizioni  (si pensi  alla  commissione  di gara)
                Altra questione di particolare rilievo,        deve necessariamente ritenersi applicabile il nuovo
                                                               impianto normativo.
                   su cui insiste anche importanza
                  proroga contenuta nel recente DL
                milleproroghe n. 215/2023, è relativa              3. La posizione dei comuni non capoluogo
                   ai rapporti tra nuovo codice dei                   e il PNRR
                         contratti e PNRR/PNC.
                                                               Sempre  in  tema  di  PNRR,  rimane  ferma  invece
                                                               l’impossibilità  dei comuni  non  capoluogo  di
                                                               appaltare appalti PNRR di importo pari o superiore
               In  relazione  a  quest’ultimo  richiamo  il  giudice   ai 139 mila euro (per beni e servizi) e di importo
               puntualizza che “al di là delle disposizioni di cui al   pari o superiore ai 150mila euro per lavori. Anche
               d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente   se la stazione appaltante risultasse qualificata.
               richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023,
               applicabili  anche  alle  procedure  finanziate  con  i   In questo senso si è espresso l’ufficio di supporto
               fondi  del  PNRR  pur  se  bandite  successivamente”   legale  del  Mit  conferma  (parere  n.  2189/2023)
               all’efficacia  del  nuovo  codice,  “dovranno  trovare   confermando  che  agli  appalti  PNRR/PNC  non  si
               dunque  applicazione  le  norme  ed  i  principi”  di   applica  l’attuale  dinamica  di  qualificazione  delle
               quest’ultimo.                                   stazioni appaltanti  prevista  nel  nuovo  codice  dei
                                                               contratti (in particolare  le disposizioni  di cui agli
               Da notare che questa è la posizione assunta dal MIT   artt. 62 e 63).
               con i recenti pareri nn. 2203 e 2295 in cui si supera
               quanto sostenuto con il parere n. 2153/2023 in cui   Più  in  particolare  con  il  quesito  il  comune  non
               si affermava che “sostanzialmente” il nuovo codice   capoluogo richiede se l’appalto per aggiudicare il
               non si applica agli appalti del PNRR. In realtà non   contratto di lavori finanziati dal PNRR, di importo
               è così.                                         superiore  ai  150  mila  euro,  dovesse  comunque

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