Page 50 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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               ogni procedura di acquisto utilizzando le piattaforme   utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione
               di   approvvigionamento   con   conseguente     dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali”.
               superamento delle modalità semplificate.
                                                               La norma, viene in considerazione anche nella più
               La questione è stata, in tempi recenti, riaffrontata   recente tabella sui micro acquisti con cui  l’autorità
               dall’ANAC che con uno specifico quesito ha chiarito   anticorruzione  ricorda  che  “La  deroga  prevista
               la portata dell’obbligo.                        dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di
                                                               specie,  riguardando  le  disposizioni  in materia  di
               Nel  riscontro  di  recente  pubblicazione  al  quesito   contenimento  della  spesa  e  non  le  previsioni in
               (posto all’ANAC) se “Gli acquisti infra 5 mila euro   materia di digitalizzazione (…)”.
               sono  soggetti all’obbligo della digitalizzazione
               nonostante la deroga prevista nell’art. 1, comma
               450  della  legge  n.  296/2006”  l’autorità  riscontra   Uno degli interventi, ancora oggi
               nel senso appena riportato.
                                                                  oggetto di discussione, riguarda
               Più  nel  dettaglio  si  chiarisce  che  “gli  acquisti  di   l’affermato obbligo di “digitalizzare”
               importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati   anche i micro appalti (gli acquisti
               agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024   per importi inferiori ai 5mila euro).
               per detti acquisti è possibile utilizzare l’interfaccia
               web messa a disposizione da PCP, come indicato
               con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024.

               La  deroga  prevista  dalla  legge  n.  296/2006  è   2. Codice degli appalti e PNRR/PNC
               inapplicabile al caso  di specie,  riguardando  le
               disposizioni in materia di contenimento della spesa   Altra questione di particolare rilievo, su cui insiste
               e non  le previsioni in materia  di digitalizzazione.   anche  importanza  proroga  contenuta nel  recente
               Inoltre,  si evidenzia che,  ai sensi dell’articolo   DL milleproroghe n. 215/2023, è relativa ai rapporti
               48,  comma  4,  del  codice,  ai  contratti  di  importo   tra nuovo codice dei contratti e PNRR/PNC.
               inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano
               le  disposizioni  del  codice  (ivi  comprese  quelle   Dopo  iniziali  dubbi oggi la giurisprudenza  ha
               sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte   chiarito che al PNRR si applica il nuovo Codice dei
               I del codice medesimo. Detta parte non prevede   contratti in caso di mancanza di specifici richiami
               alcuna  deroga  all’applicazione della normativa   a quello pregresso (codice del 2016) nelle norme
               sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia,   applicabili  in  particolare  il  DL  76/2020  e  DL
               neanche con riferimento agli affidamenti di importo   77/2021  (che  effettivamente  non  richiamano  le
               ridotto”.                                       norme del pregresso codcie).

               Ad  oggi,  quindi,  non  esiste  alcun  supporto   In questo senso ha un rilievo fondamentale – che
               normativo che consenta di individuare una deroga   ha trovato conferma anche con recenti pareri del
               a detto obbligo (anche se non è da escludere una   MIT la sentenza del  Tar Umbria, n. 758/2023.
               modifica normativa, nella fase di conversione del   Il giudice, come detto,  conferma l’applicazione del
               milleproroghe, che ripristini momentaneamente la   nuovo codice dei contratti anche  alle procedure
               pregressa situazione).                          PNRR/PNC in caso di assenza di richiami specifici
                                                               contenuti nel DL 77/2021 come già affermato anche
               Sulla disposizione che contiene la deroga all’utilizzo   dal MIT con i recenti pareri n.  2203 e 2295/2023
               del mercato  elettronico, l’ANAC  ritorna  con  altro   (che  hanno  superato  l’impostazione espressa  nel
               riscontro  chiarendo  che  “La  norma  richiamata   parere n. 2153 che sosteneva il contrario).
               (nda  art.  1,  comma  450  della  legge  296/2006),
               precedente  alle disposizioni  contenute  nel nuovo   I riferimenti normativi richiamati dal  giudice – per
               Codice, non esenta le stazioni appaltanti dall’utilizzo   corroborare la tesi - sono, nell’ordine l’articolo 226,
               delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti   l’articolo 225 e 229 da cui si desume il microsistema
               di  importo  inferiore  a  5.000  euro  si  applicano,   normativo che chiarisce  la problematica  delle
               dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del   disposizioni  applicabili  al  PNRR/PNC avviati  dalla
               Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede,   data  di  efficacia  del  nuovo  codice  ovvero  dal  1°
               fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG   luglio 2023 (art. 229 comma 1).

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