Page 52 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
P. 52

Mediappalti                                                                               Il Punto






                                                                  4. Oneri manodopera e ribasso
                     Si deve registrare la recente             Un riscontro di fondamentale rilievo per il RUP si
                   posizione assunta dal MIT con i             deve invece alla recente sentenza del Tar Toscana,
                  recenti pareri nn. 2203 e 2295 con           Firenze, sez. IV, del 29 gennaio 2024, n. 120 in
                   cui si supera quanto sostenuto              tema di ribasso sugli oneri della manodopera (oggi
                 con il parere n. 2153/2023 in cui si          teoricamente consentiti dall’articolo 41, comma 14
                  affermava che “sostanzialmente”              del nuovo codice).
                  il nuovo codice non si applica agli          La  sentenza  ha  un  certo  pregio  nel  momento  in
                                                               cui respinge l’assunto  del ricorrente  secondo  cui
                           appalti del PNRR.                   gli oneri della manodopera (indicati dalla stazione
                                                               appaltante)  non  sarebbero  mai  ribassabili e
                                                               se  ciò accadesse  l’operatore dovrebbe  essere
                                                               irrimediabilmente  escluso.  Di  tutt’altro  avviso,
               essere  aggiudicato  dalla  stazione  appaltante   condivisibilmente, il giudice toscano.
               dell’unione dei comuni anche se non qualificata.
               In base all’attuale normativa, infatti, in relazione   Con  dovizia  di  particolari  e  di  informati  richiami
               agli appalti PNRR/PNC,  il  comune  non  capoluogo   il giudice evidenzia  invece  che  la volontà  degli
               può procedere autonomamente solo entro le micro   estensori  è  nel  senso  diverso  di  ammettere,  in
               soglie dei 139 mila euro (per beni e servii) ed entro   ossequio  ad  una  costituzionalmente  garantita
               i 150mila euro (per i lavori) come previsto dall’art.   libertà di iniziativa  economica,  la possibilità  che
               10,  comma,  1  del  DL  176/2022,  convertito  con   gli operatori possano proporre un ribasso (diretto
               legge 6/2023 che ha integrato/modificato l’art. 1,   o indiretto) degli  oneri indicati dalla stazione
               comma 1 del DL 32/2019.                         appaltante (che sono espressione di una media) a
                                                               condizione però che riescano a giustificare il ribasso
               L’ufficio  di  supporto,  quindi,  con  il  parere  in   effettuato  (evidenziando  che  sono  in  possesso
               commento conferma che  per gli appalti PNRR non   di  una  organizzazione  maggiormente  efficiente
               si applica l’attuale sistema di qualificazione.  rispetto  a  quanto  immaginato/prospettato  dalla
                                                               stazione appaltante).
               Rispondendo  al  quesito,  il  parere  conferma
               che  anche  se  il comune  non  capoluogo       Si riportano di seguito le chiare parole (utilissime
               risultasse  qualificato  e  la  CUC  risultasse  priva  di   al RUP) contenute nella sentenza:
               qualificazione,  in  caso  di  contratti  PNRR/PNC  di
               importo pari o superiori alle soglie del DL 76/2020,   “Come  condivisibilmente  e  concordemente
               l’aggiudicazione deve essere delegata alla stazione   osservato  dalle  parti  resistenti  e  della
               appaltante, in questo caso, dell’unione dei comuni   controinteressata,  questa  norma  deve  essere
               anche  se  non  risultasse  qualificata  (ai  sensi  del   interpretata in maniera coerente con:
               nuovo codice).
                                                               – l’articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del
                                                               2023, che  prescrive  al concorrente  di indicare
                                                               nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi
                 Il parere conferma che anche se il            della  manodopera,  oltre  agli oneri  di sicurezza
                 comune non capoluogo risultasse               aziendali;
                    qualificato e la CUC risultasse
                  priva di qualificazione, in caso di          –  l’art.  110,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  36  del
                contratti PNRR/PNC di importo pari o           2023,  ai  sensi  del  quale  “Le  stazioni  appaltanti
                                                               valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e
                superiori alle soglie del DL 76/2020,          la realizzabilità della migliore offerta, che in base a
                    l’aggiudicazione deve essere               elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi
                delegata alla stazione appaltante, in          dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente
                questo caso, dell’unione dei comuni            bassa.  Il bando  o l’avviso indicano gli  elementi
                 anche se non risultasse qualificata           specifici ai fini della valutazione”.
                     (ai sensi del nuovo codice).              Da  questi  due  richiami,  puntualizza  il  giudice

                                                               si deduce  necessariamente  “che  i costi della

                                                           52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57