Page 52 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Mediappalti Il Punto
4. Oneri manodopera e ribasso
Si deve registrare la recente Un riscontro di fondamentale rilievo per il RUP si
posizione assunta dal MIT con i deve invece alla recente sentenza del Tar Toscana,
recenti pareri nn. 2203 e 2295 con Firenze, sez. IV, del 29 gennaio 2024, n. 120 in
cui si supera quanto sostenuto tema di ribasso sugli oneri della manodopera (oggi
con il parere n. 2153/2023 in cui si teoricamente consentiti dall’articolo 41, comma 14
affermava che “sostanzialmente” del nuovo codice).
il nuovo codice non si applica agli La sentenza ha un certo pregio nel momento in
cui respinge l’assunto del ricorrente secondo cui
appalti del PNRR. gli oneri della manodopera (indicati dalla stazione
appaltante) non sarebbero mai ribassabili e
se ciò accadesse l’operatore dovrebbe essere
irrimediabilmente escluso. Di tutt’altro avviso,
essere aggiudicato dalla stazione appaltante condivisibilmente, il giudice toscano.
dell’unione dei comuni anche se non qualificata.
In base all’attuale normativa, infatti, in relazione Con dovizia di particolari e di informati richiami
agli appalti PNRR/PNC, il comune non capoluogo il giudice evidenzia invece che la volontà degli
può procedere autonomamente solo entro le micro estensori è nel senso diverso di ammettere, in
soglie dei 139 mila euro (per beni e servii) ed entro ossequio ad una costituzionalmente garantita
i 150mila euro (per i lavori) come previsto dall’art. libertà di iniziativa economica, la possibilità che
10, comma, 1 del DL 176/2022, convertito con gli operatori possano proporre un ribasso (diretto
legge 6/2023 che ha integrato/modificato l’art. 1, o indiretto) degli oneri indicati dalla stazione
comma 1 del DL 32/2019. appaltante (che sono espressione di una media) a
condizione però che riescano a giustificare il ribasso
L’ufficio di supporto, quindi, con il parere in effettuato (evidenziando che sono in possesso
commento conferma che per gli appalti PNRR non di una organizzazione maggiormente efficiente
si applica l’attuale sistema di qualificazione. rispetto a quanto immaginato/prospettato dalla
stazione appaltante).
Rispondendo al quesito, il parere conferma
che anche se il comune non capoluogo Si riportano di seguito le chiare parole (utilissime
risultasse qualificato e la CUC risultasse priva di al RUP) contenute nella sentenza:
qualificazione, in caso di contratti PNRR/PNC di
importo pari o superiori alle soglie del DL 76/2020, “Come condivisibilmente e concordemente
l’aggiudicazione deve essere delegata alla stazione osservato dalle parti resistenti e della
appaltante, in questo caso, dell’unione dei comuni controinteressata, questa norma deve essere
anche se non risultasse qualificata (ai sensi del interpretata in maniera coerente con:
nuovo codice).
– l’articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del
2023, che prescrive al concorrente di indicare
nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi
Il parere conferma che anche se il della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza
comune non capoluogo risultasse aziendali;
qualificato e la CUC risultasse
priva di qualificazione, in caso di – l’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del
contratti PNRR/PNC di importo pari o 2023, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti
valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e
superiori alle soglie del DL 76/2020, la realizzabilità della migliore offerta, che in base a
l’aggiudicazione deve essere elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi
delegata alla stazione appaltante, in dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente
questo caso, dell’unione dei comuni bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi
anche se non risultasse qualificata specifici ai fini della valutazione”.
(ai sensi del nuovo codice). Da questi due richiami, puntualizza il giudice
si deduce necessariamente “che i costi della
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