Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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               relativa  attribuzione  prima  dell’aggiudicazione   5. Le ulteriori modifiche della disciplina
               occorrerà riaprire il procedimento di valutazione       dei Raggruppamenti: il superamento
               per  esaminare  gli  elementi  prodotti  in  ipotesi    della  distinzione  tra  orizzontali,
               dall’impresa  subentrante?  L’aggiudicazione  è  da     verticali e miste
               intendersi  ai  sensi  dell’art.17  del  codice  come
               quella  proposta  o  la  definitiva?  Qual  è  l’organo   Viene anzitutto in evidenza l’eliminazione di un
               deputato ad operare le diverse valutazioni del   altro  fondamentale  riferimento,  presente  nella
               caso?  trattasi  di  ipotesi  che  non  sembrano   disciplina dell’istituto fin dalla nascita, costituito
               precluse  dalla  legge,  soprattutto  se  è  vero,   dalla distinzione tra raggruppamenti temporanei
               come è vero, che il riferimento giurisprudenziale   di  tipo  orizzontale  e  verticale,  alla  quale  si  era
               dal  quale  muove  l’intervento  modificativo  della   nel tempo aggiunta anche quella concernente la
               precedente  disciplina  si  riferisce  alla  fattispecie   formula cosiddetta “mista”.
               dell’avvalimento, dove la sostituzione dell’ausiliario
               rappresenta l’unica ipotesi considerata.        Anche  in  questo  caso  ispirati  dall’esigenza  di
                                                               restare strettamente aderenti alla disciplina
               La legge  stessa, del resto, tende  di  suo     comunitaria  che  impone  la  libertà  delle  forme
               a   considerare  il  problema  parlando   di    nella fase di accesso al mercato, gli estensori del
               immodificabilità  sostanziale  dell’offerta che   codice hanno operato una scelta profondamente
               l’intero programma, di sostituzione per sottrazione   innovativa nel senso che se da un lato il comma 2
               o  per  ricorso  ad  altro  operatore,  di  fatto  pone,   dell’articolo 68 conferma l’obbligo di specificare,
               con  l’evidente  obiettivo  di  salvaguardare  il  più   all’atto della formulazione dell’offerta, le categorie
               possibile  la  procedura  di  gara,  vero  e  proprio   di lavori o le parti del servizio o della fornitura che
               obbiettivo non solo della disciplina qui in evidenza   saranno eseguite dai singoli operatori economici
               ma dell’intera portata nuovo codice.            riuniti o  consorziati,  aggiungendo  l’espresso
                                                               richiamo  all’impegno  di  questi  a  realizzarle,
               A  testimonianza  della  problematicità  della   dall’altro salta in toto il regime di responsabilità
               situazione nella relazione che accompagna il d.lgs.   storicamente differenziato tra i due modelli.
               36,  ancora  una  volta,  si  legge  che  l’espressione
               in parola è stata ritenuta preferibile rispetto alla   Il comma 9, infatti, mentre ribadisce che l’offerta
               dizione originariamente ipotizzata (“mantenendo   degli operatori economici raggruppati determina
               gli standard qualitativi e quantitativi dell’offerta   la loro responsabilità solidale nei confronti della
               presentata”); consapevolezza si riscontra anche   stazione  appaltante,  nonché  nei  confronti  del
               in merito al fatto che con la sostituzione si verifica   subappaltatore  e  dei  fornitori,  non  riproduce  la
               un  mutamento  soggettivo  ciò  che  impone  di   disposizione, in ultimo contenuta nell’articolo 48,
               intendere  il  riferimento  all’offerta  soltanto  in   comma 5, del vecchio codice, secondo la quale
               senso oggettivo.                                per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso
                                                               di servizi e forniture, di prestazioni secondarie,
               Come riporta la giurisprudenza sopra richiamata   la   responsabilità   è   limitata   all’esecuzione
               questioni  interpretative  ulteriori  si  pongono  in   delle  prestazioni  di  rispettiva  competenza,
               relazione  all’interferenza  delle  riferite  nuove   ferma  restando  la  responsabilità  solidale  del
               previsioni  con  con  altri  istituti  quali  il  soccorso   mandatario.
               istruttorio,  lo  stesso  avvalimento  e  l’altrettanto
               aggiornata  disciplina  recata  dall’articolo  68  che,   La  modifica  rafforza  la  posizione  delle  stazioni
               al comma 16, evoca espressamente l’articolo 97.  appaltanti, che a questo punto non soffriranno più
                                                               eccezioni limitative delle rispettive responsabilità
               Al riguardo, oltre a confermare anche per propria   da parte degli operatori economici che assumono
               parte, al comma 17, che il recesso di una o più   lavori cosiddetti scorporabili, o parti del servizio
               delle  imprese  raggruppate  è  sempre  ammesso,   o  della  fornitura  individuate  come  secondarie;
               anche  nella  fase  della  gara,  ed  anche  se  il   per gli operatori economici si tratterà, viceversa,
               raggruppamento si riduce a un unico soggetto,   di riproporre, a livello di pattuizioni contrattuali
               purché  le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti   interne, il regime differenziato un te definito per
               di  qualificazione  adeguati  ai  lavori  o  servizi  o   legge.
               forniture da eseguire, l’articolo 68 introduce, nella
               materia, una serie di ulteriori importanti elementi
               di innovazione.

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