Page 46 - MediAppalti, Anno XIII - N. 10
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Mediappalti Il Punto
relativa attribuzione prima dell’aggiudicazione 5. Le ulteriori modifiche della disciplina
occorrerà riaprire il procedimento di valutazione dei Raggruppamenti: il superamento
per esaminare gli elementi prodotti in ipotesi della distinzione tra orizzontali,
dall’impresa subentrante? L’aggiudicazione è da verticali e miste
intendersi ai sensi dell’art.17 del codice come
quella proposta o la definitiva? Qual è l’organo Viene anzitutto in evidenza l’eliminazione di un
deputato ad operare le diverse valutazioni del altro fondamentale riferimento, presente nella
caso? trattasi di ipotesi che non sembrano disciplina dell’istituto fin dalla nascita, costituito
precluse dalla legge, soprattutto se è vero, dalla distinzione tra raggruppamenti temporanei
come è vero, che il riferimento giurisprudenziale di tipo orizzontale e verticale, alla quale si era
dal quale muove l’intervento modificativo della nel tempo aggiunta anche quella concernente la
precedente disciplina si riferisce alla fattispecie formula cosiddetta “mista”.
dell’avvalimento, dove la sostituzione dell’ausiliario
rappresenta l’unica ipotesi considerata. Anche in questo caso ispirati dall’esigenza di
restare strettamente aderenti alla disciplina
La legge stessa, del resto, tende di suo comunitaria che impone la libertà delle forme
a considerare il problema parlando di nella fase di accesso al mercato, gli estensori del
immodificabilità sostanziale dell’offerta che codice hanno operato una scelta profondamente
l’intero programma, di sostituzione per sottrazione innovativa nel senso che se da un lato il comma 2
o per ricorso ad altro operatore, di fatto pone, dell’articolo 68 conferma l’obbligo di specificare,
con l’evidente obiettivo di salvaguardare il più all’atto della formulazione dell’offerta, le categorie
possibile la procedura di gara, vero e proprio di lavori o le parti del servizio o della fornitura che
obbiettivo non solo della disciplina qui in evidenza saranno eseguite dai singoli operatori economici
ma dell’intera portata nuovo codice. riuniti o consorziati, aggiungendo l’espresso
richiamo all’impegno di questi a realizzarle,
A testimonianza della problematicità della dall’altro salta in toto il regime di responsabilità
situazione nella relazione che accompagna il d.lgs. storicamente differenziato tra i due modelli.
36, ancora una volta, si legge che l’espressione
in parola è stata ritenuta preferibile rispetto alla Il comma 9, infatti, mentre ribadisce che l’offerta
dizione originariamente ipotizzata (“mantenendo degli operatori economici raggruppati determina
gli standard qualitativi e quantitativi dell’offerta la loro responsabilità solidale nei confronti della
presentata”); consapevolezza si riscontra anche stazione appaltante, nonché nei confronti del
in merito al fatto che con la sostituzione si verifica subappaltatore e dei fornitori, non riproduce la
un mutamento soggettivo ciò che impone di disposizione, in ultimo contenuta nell’articolo 48,
intendere il riferimento all’offerta soltanto in comma 5, del vecchio codice, secondo la quale
senso oggettivo. per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso
di servizi e forniture, di prestazioni secondarie,
Come riporta la giurisprudenza sopra richiamata la responsabilità è limitata all’esecuzione
questioni interpretative ulteriori si pongono in delle prestazioni di rispettiva competenza,
relazione all’interferenza delle riferite nuove ferma restando la responsabilità solidale del
previsioni con con altri istituti quali il soccorso mandatario.
istruttorio, lo stesso avvalimento e l’altrettanto
aggiornata disciplina recata dall’articolo 68 che, La modifica rafforza la posizione delle stazioni
al comma 16, evoca espressamente l’articolo 97. appaltanti, che a questo punto non soffriranno più
eccezioni limitative delle rispettive responsabilità
Al riguardo, oltre a confermare anche per propria da parte degli operatori economici che assumono
parte, al comma 17, che il recesso di una o più lavori cosiddetti scorporabili, o parti del servizio
delle imprese raggruppate è sempre ammesso, o della fornitura individuate come secondarie;
anche nella fase della gara, ed anche se il per gli operatori economici si tratterà, viceversa,
raggruppamento si riduce a un unico soggetto, di riproporre, a livello di pattuizioni contrattuali
purché le imprese rimanenti abbiano i requisiti interne, il regime differenziato un te definito per
di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o legge.
forniture da eseguire, l’articolo 68 introduce, nella
materia, una serie di ulteriori importanti elementi
di innovazione.
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