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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 16/2/2023, n. 529
In un contratto di avvalimento il corrispettivo non deve necessariamente consistere nel versamento di una
somma di denaro, cosicché la prestazione può essere retribuita con altre forme di corrispettivi
“… la nullità del contratto di avvalimento per mancanza della causa può dichiararsi solo allorquando non
sia ravvisabile una ragione pratica giustificativa del contratto o un interesse meritevole di tutela ad esso
sotteso» (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8486 del 2021), quantunque in assenza di corrispettivo.
Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha ritenuto che «il corrispettivo non deve necessariamente
consistere nel versamento di una somma di denaro, cosicché la prestazione può essere retribuita con
altre forme di corrispettivi, come il rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio pattuito (v., in
particolare, sentenze del 19 dicembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C‑159/11,
EU:C:2012:817, punto 29; del 13 giugno 2013, Piepenbrock, C‑386/11, EU:C:2013:385, punto 31, nonché
del 18 ottobre 2018, IBA Molecular Italy, C‑606/17, EU:C:2018:843, punto 29). Ciò non toglie che il
carattere sinallagmatico di un contratto di appalto pubblico comporta necessariamente la creazione di
obblighi giuridicamente vincolanti per ciascuna delle parti del contratto, la cui esecuzione deve poter essere
esigibile in sede giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2010, Helmut Müller, C‑451/08,
EU:C:2010:168, punti da 60 a 62)» (Corte di giustizia UE, sez. IV, 10 settembre 2020, C-367/19, Tax-Fin-
Lex d.o.o., ECLI:EU:C:2020:685).
Sebbene detta giurisprudenza riguardi i «contratti d’appalto», essa esprime indubbiamente principi del tutto
applicabili all’avvalimento e i presupposti che la medesima giurisprudenza valorizza al fine di escludere la
connotazione sinallagmatica del contratto nel caso di specie non trovano riscontro.”
TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 9/2/2023, n. 2190
Il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara
“Come affermato costantemente dalla giurisprudenza, (ex multis, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n.
7805; Cons. St., III, 5 giugno 2020, n. 3602; Cons. St., V, 9 marzo 2020, n.1655) il sub-procedimento di
anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con
la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016, di
talché è del tutto fisiologico che tale attività possa svolgersi anche una volta conclusa quella di competenza
della commissione, ossia una volta che quest’ultima abbia presentato la proposta di aggiudicazione (che dà
in effetti avvio alle verifiche propedeutiche all’adozione del provvedimento di aggiudicazione).
Essendo stato, peraltro, precisato come nelle procedure concorsuali da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa il Rup abbia, invero, la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche
esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative
valutazioni alla Commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36; V, 24 luglio
2017, n. 3646).
Pertanto, la scelta del Rup, nella procedura de qua, di svolgere personalmente le valutazioni in merito
all’anomalia dell’offerta deve considerarsi pienamente legittima.”
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