Page 55 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 16/2/2023, n. 529

               In un contratto di avvalimento il corrispettivo non deve necessariamente consistere nel versamento di una
               somma di denaro, cosicché la prestazione può essere retribuita con altre forme di corrispettivi

               “… la nullità del contratto di avvalimento per mancanza della causa può dichiararsi solo allorquando non
               sia ravvisabile una ragione pratica giustificativa del contratto o un interesse meritevole di tutela ad esso
               sotteso» (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8486 del 2021), quantunque in assenza di corrispettivo.
               Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha ritenuto che «il corrispettivo non deve necessariamente
               consistere  nel  versamento  di  una  somma  di  denaro,  cosicché  la  prestazione  può  essere  retribuita  con
               altre forme di corrispettivi, come il rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio pattuito (v., in
               particolare, sentenze del 19 dicembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C‑159/11,
               EU:C:2012:817, punto 29; del 13 giugno 2013, Piepenbrock, C‑386/11, EU:C:2013:385, punto 31, nonché
               del 18  ottobre  2018,  IBA  Molecular  Italy,  C‑606/17,  EU:C:2018:843,  punto  29).  Ciò  non  toglie  che  il
               carattere  sinallagmatico  di un contratto  di appalto  pubblico comporta  necessariamente  la creazione  di
               obblighi giuridicamente vincolanti per ciascuna delle parti del contratto, la cui esecuzione deve poter essere
               esigibile in sede giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2010, Helmut Müller, C‑451/08,
               EU:C:2010:168, punti da 60 a 62)» (Corte di giustizia UE, sez. IV, 10 settembre 2020, C-367/19, Tax-Fin-
               Lex d.o.o., ECLI:EU:C:2020:685).
               Sebbene detta giurisprudenza riguardi i «contratti d’appalto», essa esprime indubbiamente principi del tutto
               applicabili all’avvalimento e i presupposti che la medesima giurisprudenza valorizza al fine di escludere la
               connotazione sinallagmatica del contratto nel caso di specie non trovano riscontro.”




               TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 9/2/2023, n. 2190


               Il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara

               “Come affermato costantemente dalla giurisprudenza, (ex multis, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n.
               7805; Cons. St., III, 5 giugno 2020, n. 3602; Cons. St., V, 9 marzo 2020, n.1655) il sub-procedimento di
               anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con
               la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016, di
               talché è del tutto fisiologico che tale attività possa svolgersi anche una volta conclusa quella di competenza
               della commissione, ossia una volta che quest’ultima abbia presentato la proposta di aggiudicazione (che dà
               in effetti avvio alle verifiche propedeutiche all’adozione del provvedimento di aggiudicazione).
               Essendo stato, peraltro, precisato come nelle procedure concorsuali da aggiudicare con il criterio dell’offerta
               economicamente più vantaggiosa il Rup abbia, invero, la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche
               esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative
               valutazioni alla Commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36; V, 24 luglio
               2017, n. 3646).
               Pertanto, la scelta del Rup, nella procedura de qua, di svolgere personalmente le valutazioni in merito
               all’anomalia dell’offerta deve considerarsi pienamente legittima.”














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