Page 56 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Consiglio di Stato, Sez. III, 31/01/2023, n. 1055

               I chiarimenti e le Faq non sono idonei ad integrare alcuna prescrizione sui limiti dimensionali e per l’ipotesi
               del loro mancato rispetto nella redazione dell’offerta tecnica

               “... la disciplina di gara non contemplava alcuna prescrizione sui limiti dimensionali e per l’ipotesi del loro
               mancato rispetto nella redazione dell’offerta tecnica ... i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso
               di  gara  in  risposta  al  quesito  n.  <<...>>,  pur  introducendo  ex  novo  indicazioni  sui  limiti  dimensionali
               ...  pertanto,  del  tutto  correttamente  la  Commissione  di  gara  ha  disapplicato,  ossia  ritenuto  tamquam
               non esset, la prescrizione in questione, e lo ha fatto per tutti i concorrenti in gara, compresa l’odierna
               appellante;
               — i chiarimenti e le Faq, d’altra parte, non sono idonei ad integrare o modificare la legge di gara (v. Cons.
               Stato, sez. V, n. 3492 del 2022; sez. I, parere n. 1275 del 2021; sez. III, n. 904 del 2021 e n. 64 del
               2022). Essi, avendo natura meramente illustrativa delle regole della disciplina di gara, sono ammissibili
               nei limiti in cui, pur svolgendo la funzione di interpretazione autentica della lex specialis, non modifichino
               la disciplina ivi dettata per lo svolgimento della procedura selettiva; se, viceversa, si pongono in contrasto
               con le regole della gara, la stazione appaltante deve dare prevalenza alle clausole della lex specialis e al
               significato desumibile dal tenore letterale delle stesse (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, nn. 7793 e 2260
               del 2021; sez. III, n. 64 del 2022);”




               Consiglio di Stato, Sez. VII, 25/01/2023, n. 808


               “l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria,
               neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili”


               “La soluzione prescelta dal Seggio di gara, inoltre, è conforme al principio di diritto espresso dalla nota
               pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 9 del 2 novembre 2015, secondo cui “l’indicazione
               del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche
               nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili”.
               Ha  affermato  sul  punto  la  Plenaria,  tra  l’altro,  che  la  tesi  favorevole  all’affermazione  dell’onere  per  il
               concorrente di indicare il nominativo del subappaltatore all’atto di presentazione dell’offerta produce due
               conseguenze negative:

               a)  comporta  “una  confusione  tra  avvalimento  e  subappalto,  nella  misura  in  cui  attrae  il  rapporto  con
               l’impresa  subappaltatrice  nella  fase  della  gara,  anziché  in  quella  dell’esecuzione  dell’appalto,  con  ciò
               assimilando  due  istituti  che  presentano  presupposti,  finalità  e  regolazioni  diverse,  ma  senza  creare  il
               medesimo vincolo dell’avvalimento e senza assicurare, quindi, alla stazione appaltante le stesse garanzie
               contrattuali da esso offerte”;
               b) determina  una  distorsione del mercato  dei lavori pubblici,  “nella misura  in cui costringe  le imprese
               concorrenti a scegliere una (sola) impresa subappaltatrice, già nella fase della partecipazione alla gara,
               mediante l’imposizione di un onere partecipativo del tutto sproporzionato e gravoso”.

               A tale stregua, va condivisa l’affermazione del primo giudice secondo cui è irrilevante che la documentazione
               depositata in sede di soccorso istruttorio (id est: la dichiarazione presentata in data 12 febbraio 2021) rechi
               una data posteriore alla scadenza del termine di partecipazione, in quanto la dichiarazione del nominativo
               del subappaltatore è di completamento dell’offerta, ma non integra un requisito tecnico di partecipazione.
               In definitiva, nel caso di specie la soluzione conforme ai principi ora esposti era quella – che il Seggio
               di gara ha correttamente seguito – di interpretare le suesposte clausole della lex specialis di gara, poco
               perspicue e assai ambigue, nel senso di ritenere che solo la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere

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