Page 57 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               al  subappalto  comportasse,  in  caso  di subappalto  necessario,  l’esclusione  dalla  gara  del  concorrente
               incorso in detta omissione e che in ogni altro caso, incluso quello della presentazione di una dichiarazione
               incompleta, fosse possibile l’integrazione o regolarizzazione della stessa tramite il cd. soccorso istruttorio.”




               Autorità Nazionale Anticorruzione


               DELIBERA N. 618 del 20 dicembre 2022
               PREC 159/2022/L-PB


               “Appalto pubblico – Lavori – Prezzari – Obbligo di aggiornamento – Riferimento alla fase di approvazione
               progettuale”

               “L’obbligo di aggiornamento dei prezzi si riferisce alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa
               successive. Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati,
               secondo le previsioni dell’articolo 23 del Codice e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli
               elaborati progettuali.”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 5 del 11 gennaio 2023
               PREC 168/2022/S-PB

               “In caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici
               potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione
               degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione, ivi
               compreso il termine per l’effettuazione del sopralluogo”

               “… in presenza di modifiche significative ai documenti di gara l’art. 79, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016
               prevede l’obbligo per le Stazioni appaltanti di prorogare i termini per la ricezione delle offerte, in modo
               che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie
               alla  preparazione  delle  offerte.  Le  modifiche  «sostanziali»  sono  quelle  in  grado  di  incidere  sui  requisiti
               rilevanti  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di  gara  in  modo  tale  da  determinare  (anche  solo
               potenzialmente)  un  ampliamento  della  platea  dei  soggetti  interessati  all’affidamento  dell’appalto.  Sono
               modifiche «sostanziali» – ad esempio – quelle che prevedono l’eliminazione di alcuni dei requisiti di capacità
               originariamente prescritti per la partecipazione alla procedura: l’effetto della modifica, in tal caso, è difatti
               quello di estendere la platea dei possibili concorrenti, comprendendo anche soggetti inizialmente esclusi
               dalla gara per difetto dei requisiti. In presenza di modifiche sostanziali, opera il cd. principio del “contrarius
               actus”, in forza del quale dette modifiche devono avvenire con le stesse forme di pubblicità osservate in
               precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara. Peraltro, la giurisprudenza
               richiede,  ai  fini  della  legittimità  della  procedura,  una  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle
               offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario, al fine di evitare discriminazioni
               partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure
               concorsuali consistente nella tutela della par condicio. La riapertura dei termini va intesa non solo come
               slittamento  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  ma  anche  come  automatica  riapertura  degli
               altri termini eventualmente previsti dalla lex specialis (es. il termine per effettuare il sopralluogo) (cfr. Tar
               Veneto n. 940/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);”



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