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Pareri & Sentenze Mediappalti
al subappalto comportasse, in caso di subappalto necessario, l’esclusione dalla gara del concorrente
incorso in detta omissione e che in ogni altro caso, incluso quello della presentazione di una dichiarazione
incompleta, fosse possibile l’integrazione o regolarizzazione della stessa tramite il cd. soccorso istruttorio.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 618 del 20 dicembre 2022
PREC 159/2022/L-PB
“Appalto pubblico – Lavori – Prezzari – Obbligo di aggiornamento – Riferimento alla fase di approvazione
progettuale”
“L’obbligo di aggiornamento dei prezzi si riferisce alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa
successive. Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati,
secondo le previsioni dell’articolo 23 del Codice e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli
elaborati progettuali.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 5 del 11 gennaio 2023
PREC 168/2022/S-PB
“In caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici
potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione
degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione, ivi
compreso il termine per l’effettuazione del sopralluogo”
“… in presenza di modifiche significative ai documenti di gara l’art. 79, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016
prevede l’obbligo per le Stazioni appaltanti di prorogare i termini per la ricezione delle offerte, in modo
che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie
alla preparazione delle offerte. Le modifiche «sostanziali» sono quelle in grado di incidere sui requisiti
rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo
potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. Sono
modifiche «sostanziali» – ad esempio – quelle che prevedono l’eliminazione di alcuni dei requisiti di capacità
originariamente prescritti per la partecipazione alla procedura: l’effetto della modifica, in tal caso, è difatti
quello di estendere la platea dei possibili concorrenti, comprendendo anche soggetti inizialmente esclusi
dalla gara per difetto dei requisiti. In presenza di modifiche sostanziali, opera il cd. principio del “contrarius
actus”, in forza del quale dette modifiche devono avvenire con le stesse forme di pubblicità osservate in
precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara. Peraltro, la giurisprudenza
richiede, ai fini della legittimità della procedura, una riapertura dei termini per la presentazione delle
offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario, al fine di evitare discriminazioni
partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure
concorsuali consistente nella tutela della par condicio. La riapertura dei termini va intesa non solo come
slittamento del termine per la presentazione delle offerte ma anche come automatica riapertura degli
altri termini eventualmente previsti dalla lex specialis (es. il termine per effettuare il sopralluogo) (cfr. Tar
Veneto n. 940/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);”
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