Page 54 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Consiglio di Stato, Sez. V, 9/2/2023, n. 1449

               Sull’avvalimento premiale

               “... è legittima  la situazione  in cui  l’avvalimento è utilizzato per il  suo scopo tipico, cioè  quello  di  fare
               conseguire all’impresa concorrente il requisito di partecipazione di cui è priva, ma tale utilizzazione non può
               andare disgiunta da quella valevole anche per ottenere punteggi addizionali per la qualità dell’offerta tecnica
               “giacché le risorse, i beni  e  le  capacità dell’impresa ausiliaria  contemplati  nel  contratto  di avvalimento
               entrano a far parte organica della complessiva offerta presentata dalla concorrente” (come testualmente
               affermato già da C.G.A. 15 aprile 2016, n. 109, ma più chiaramente esplicitato da Cons. Stato, V, 25 marzo
               2021, n. 2526, alla cui motivazione è qui sufficiente fare integrale rinvio, specie nella parte in cui qualifica
               come  fisiologica  “l’eventualità  che  l’operatore  economico  concorrente  ricorra  all’avvalimento  al  fine  di
               conseguire i requisiti di cui è carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contempli
               nell’ambito della  stessa anche beni o prodotti forniti dall’impresa ausiliaria ovvero mezzi,  attrezzature,
               risorse e personale messi a disposizione da quest’ultima: nel quale caso è evidente che i termini dell’offerta
               negoziale devono essere apprezzati e valutati in quanto tali, con l’attribuzione dei relativi punteggi, nella
               prospettiva  di  un’effettiva  messa  a  disposizione  della  stazione  appaltante  all’esito  dell’aggiudicazione  e
               dell’affidamento del contratto”).
               Si  tratta  di  interpretazione  che  si  lascia  preferire  all’altra,  più  rigorosa,  che  esclude  che  l’avvalimento
               possa  essere  strumento  di  migliore  valutazione  dell’offerta  anche  quando  sia  servito  per  consentire  la
               partecipazione  alla  gara  (di  cui  è  espressione  Cons.  Stato,  V,  22  dicembre  2016,  n.  5419).  In  senso
               contrario a tale ultimo orientamento giurisprudenziale (da ritenersi superato da quello espresso dalla citata
               sentenza n.2526/21) su cui si basano le ragioni dell’appellante, va valorizzata - oltre all’argomento fatto
               proprio dalle decisioni sopra richiamate, circa l’inscindibilità dell’offerta tecnica complessiva del concorrente
               - la ratio del divieto. In sintesi, il divieto dell’avvalimento c.d. premiale è stato ritenuto – mediante una
               rigorosa,  letterale,  interpretazione  delle  norme  sull’avvalimento,  interne  e  comunitarie,  su  cui  non  è
               necessario svolgere in questa sede, pur plausibili, considerazioni critiche – al fine impedire l’abusivo ricorso
               all’istituto dell’avvalimento. Tale abuso è però decisamente da escludere nel caso in cui l’avvalimento abbia
               assolto alla sua funzione ausiliaria tipica derivante dalla messa a disposizione dei requisiti di partecipazione
               alla gara e, in conseguenza di ciò, abbia completato l’offerta dell’impresa concorrente arricchendola degli
               elementi meritevoli di punteggio premiale.”





               TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23/2/2023, n. 74

               “La verifica in ordine al superamento o meno della soglia di anomalia deve precedere ogni riparametrazione
               delle offerte tecnica ed economica”

               “... l’art. 97, comma 3, del dlgs 50 del 2016, applicabile alla specie, trattandosi di procedura con criterio di
               aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, impone la verifica della congruità delle offerte
               che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione
               entrambi pari o superiori al 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; ... la verifica in
               ordine al superamento o meno della soglia di anomalia deve precedere ogni riparametrazione delle offerte
               tecnica ed economica, secondo il condivisibile orientamento prevalente della giurisprudenza, il quale pone
               l’accento sulla circostanza che il punteggio riparametrato è conseguenza di un artificio necessario al solo
               fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica; ...”








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