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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. V, 9/2/2023, n. 1449
Sull’avvalimento premiale
“... è legittima la situazione in cui l’avvalimento è utilizzato per il suo scopo tipico, cioè quello di fare
conseguire all’impresa concorrente il requisito di partecipazione di cui è priva, ma tale utilizzazione non può
andare disgiunta da quella valevole anche per ottenere punteggi addizionali per la qualità dell’offerta tecnica
“giacché le risorse, i beni e le capacità dell’impresa ausiliaria contemplati nel contratto di avvalimento
entrano a far parte organica della complessiva offerta presentata dalla concorrente” (come testualmente
affermato già da C.G.A. 15 aprile 2016, n. 109, ma più chiaramente esplicitato da Cons. Stato, V, 25 marzo
2021, n. 2526, alla cui motivazione è qui sufficiente fare integrale rinvio, specie nella parte in cui qualifica
come fisiologica “l’eventualità che l’operatore economico concorrente ricorra all’avvalimento al fine di
conseguire i requisiti di cui è carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contempli
nell’ambito della stessa anche beni o prodotti forniti dall’impresa ausiliaria ovvero mezzi, attrezzature,
risorse e personale messi a disposizione da quest’ultima: nel quale caso è evidente che i termini dell’offerta
negoziale devono essere apprezzati e valutati in quanto tali, con l’attribuzione dei relativi punteggi, nella
prospettiva di un’effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all’esito dell’aggiudicazione e
dell’affidamento del contratto”).
Si tratta di interpretazione che si lascia preferire all’altra, più rigorosa, che esclude che l’avvalimento
possa essere strumento di migliore valutazione dell’offerta anche quando sia servito per consentire la
partecipazione alla gara (di cui è espressione Cons. Stato, V, 22 dicembre 2016, n. 5419). In senso
contrario a tale ultimo orientamento giurisprudenziale (da ritenersi superato da quello espresso dalla citata
sentenza n.2526/21) su cui si basano le ragioni dell’appellante, va valorizzata - oltre all’argomento fatto
proprio dalle decisioni sopra richiamate, circa l’inscindibilità dell’offerta tecnica complessiva del concorrente
- la ratio del divieto. In sintesi, il divieto dell’avvalimento c.d. premiale è stato ritenuto – mediante una
rigorosa, letterale, interpretazione delle norme sull’avvalimento, interne e comunitarie, su cui non è
necessario svolgere in questa sede, pur plausibili, considerazioni critiche – al fine impedire l’abusivo ricorso
all’istituto dell’avvalimento. Tale abuso è però decisamente da escludere nel caso in cui l’avvalimento abbia
assolto alla sua funzione ausiliaria tipica derivante dalla messa a disposizione dei requisiti di partecipazione
alla gara e, in conseguenza di ciò, abbia completato l’offerta dell’impresa concorrente arricchendola degli
elementi meritevoli di punteggio premiale.”
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23/2/2023, n. 74
“La verifica in ordine al superamento o meno della soglia di anomalia deve precedere ogni riparametrazione
delle offerte tecnica ed economica”
“... l’art. 97, comma 3, del dlgs 50 del 2016, applicabile alla specie, trattandosi di procedura con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, impone la verifica della congruità delle offerte
che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione
entrambi pari o superiori al 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; ... la verifica in
ordine al superamento o meno della soglia di anomalia deve precedere ogni riparametrazione delle offerte
tecnica ed economica, secondo il condivisibile orientamento prevalente della giurisprudenza, il quale pone
l’accento sulla circostanza che il punteggio riparametrato è conseguenza di un artificio necessario al solo
fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica; ...”
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