Page 20 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti                                                                         Sotto la lente






               della  verifica.  Inoltre  è  attribuita  alla  stazione   ANAC  suggerisce  di  eliminare  tale  rischio
               appaltante la competenza a disporre la sospensione   affidando ad  essa soltanto  il  compito  di  svolgere
               dell’operatore economico dalla partecipazione alle   il  procedimento  sanzionatorio  e  prevedendo  che
               procedure di affidamento indette dalla medesima   la stazione  appaltante  interessata  si adegui  al
               per un periodo da uno a dodici mesi.            provvedimento  adottato  dall’Autorità  ad  esito  di
                                                               tale procedimento.
               L’Autorità  solleva  alcune  condivisibili  perplessità
               su tale previsione. Innanzitutto, non è stabilito un   Come  è  emerso  dalla, inevitabilmente  non
               termine massimo per la suddetta comunicazione ad   esaustiva, carrellata di tematiche sopra analizzate
               ANAC, che appare invece essenziale al fine di non   sia pure in modo sintetico, gli articoli dello Schema
               procrastinare  l’eventuale  avvio  del  procedimento   presi  in esame  dall’Autorità  sono  numerosi  e
               sanzionatorio.                                  toccano quasi tutti gli istituti in materia di appalti.
                                                               Occorrerà  attendere  ancora  poche  settimane  per
               E’ ravvisabile inoltre un <<difetto di coordinamento   capire  quali  e  quanti  dei  suggerimenti  formulati
               tra il potere della stazione appaltante di sospendere   da  ANAC  saranno  accolti dal Parlamento  e
               l’operatore  economico  dalla  partecipazione  alle   conseguentemente recepiti nel testo definitivo del
               proprie  gare  e  il generale  potere  interdittivo   nuovo Codice.
               in capo  all’ANAC  all’esito  del procedimento
               sanzionatorio>>. Vi è infatti il concreto rischio che
               <<i due procedimenti, avviati uno dalla stazione
               appaltante  (limitatamente  all’esclusione  dalle
               proprie  gare  dell’operatore  che  non  confermi  i
               requisiti dichiarati) e l’altro dall’ANAC, si concludano
               con esiti contrastanti e/o non coerenti tra loro>>.














































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