Page 20 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti Sotto la lente
della verifica. Inoltre è attribuita alla stazione ANAC suggerisce di eliminare tale rischio
appaltante la competenza a disporre la sospensione affidando ad essa soltanto il compito di svolgere
dell’operatore economico dalla partecipazione alle il procedimento sanzionatorio e prevedendo che
procedure di affidamento indette dalla medesima la stazione appaltante interessata si adegui al
per un periodo da uno a dodici mesi. provvedimento adottato dall’Autorità ad esito di
tale procedimento.
L’Autorità solleva alcune condivisibili perplessità
su tale previsione. Innanzitutto, non è stabilito un Come è emerso dalla, inevitabilmente non
termine massimo per la suddetta comunicazione ad esaustiva, carrellata di tematiche sopra analizzate
ANAC, che appare invece essenziale al fine di non sia pure in modo sintetico, gli articoli dello Schema
procrastinare l’eventuale avvio del procedimento presi in esame dall’Autorità sono numerosi e
sanzionatorio. toccano quasi tutti gli istituti in materia di appalti.
Occorrerà attendere ancora poche settimane per
E’ ravvisabile inoltre un <<difetto di coordinamento capire quali e quanti dei suggerimenti formulati
tra il potere della stazione appaltante di sospendere da ANAC saranno accolti dal Parlamento e
l’operatore economico dalla partecipazione alle conseguentemente recepiti nel testo definitivo del
proprie gare e il generale potere interdittivo nuovo Codice.
in capo all’ANAC all’esito del procedimento
sanzionatorio>>. Vi è infatti il concreto rischio che
<<i due procedimenti, avviati uno dalla stazione
appaltante (limitatamente all’esclusione dalle
proprie gare dell’operatore che non confermi i
requisiti dichiarati) e l’altro dall’ANAC, si concludano
con esiti contrastanti e/o non coerenti tra loro>>.
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