Page 23 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
Proprio con riferimento al criterio di professionalità ritenuti dal concorrente significativi della propria
e adeguatezza delle offerte, le citate Linee guida capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
n. 1 erano state in precedenza oggetto di modifica tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
- in sede di aggiornamento rispetto alle novità quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto
apportate dal decreto legislativo n. 56/2017 - con stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe» (cfr. §
l’inserimento del riferimento al periodo di dieci VI, punto 1.1). Non è, dunque, presente alcun
anni entro cui devono essere svolti i tre servizi limite temporale in ordine ai servizi già svolti
idonei alla dimostrazione della professionalità del dal concorrente ai fini della redazione dell’offerta
concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. tecnica per la valutazione del c.d. merito tecnico.
Questa impostazione era stata anche riflessa nella A fronte di dette modifiche, i concorrenti possono
versione originaria del Bando-tipo n. 3, approvato illustrare in sede di offerta tre servizi relativi
con delibera del Consiglio n. 723 del 31 luglio 2018. a interventi ritenuti significativi della propria
capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento
Tuttavia, per tentare di favorire la più ampia svolti lungo tutto l’arco della vita professionale.
partecipazione alle procedure di gara, nel Bando-
tipo n. 3 è stato successivamente eliminato il Come rappresentato nella Relazione Illustrativa
riferimento al periodo di dieci anni entro cui devono alle Linee Guida n. 1, l’ANAC si è determinata
essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione nell’eliminare tale limite temporale sulla base
della professionalità del concorrente sulla base del presupposto che nell’esperienza concreta
dell’esperienza pregressa. la previsione si era rivelata limitativa della
partecipazione alle gare, anche alla luce della crisi
Di conseguenza anche le Linee Guida n. 1 sono state che ha investito il settore negli ultimi anni, con
poi successivamente aggiornate con deliberazione conseguente riduzione degli affidamenti.
ANAC n. 417 del 15 maggio 2019, espungendo dal
testo qualsiasi limite temporale Con la finalità di favorire la
per la presentazione dei servizi più ampia partecipazione alle
affini, al fine di coordinare le Per favorire la più procedure di gara, l’ANAC ha
relative disposizioni con quelle del ampia partecipazione pertanto eliminato il riferimento
Bando-tipo n. 3. alle procedure al periodo di dieci anni entro cui
di gara, nel devono essere svolti i tre servizi
Sul punto si segnala il parere reso Bando-tipo n. 3 e idonei alla dimostrazione della
dal Consiglio di Stato n. 1349 successivamente professionalità del concorrente
del 2 maggio 2019 sulla bozza nelle Linee Guida n. sulla base dell’esperienza
di Linee Guida con cui i Giudici di 1 è stato eliminato pregressa.
Palazzo Spada hanno affermato
che «appare condivisibile la scelta il riferimento al Come dato atto poi nella Nota
dell’Autorità di coordinare la Parte limite temporale per Illustrativa al Bando-tipo
VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee lo svolgimento dei n. 3 «la scelta, sollecitata da
guida n. 1, con il Bando tipo n. servizi affini più Stakeholders, deriva anche
3, prevedendo che i candidati dalla considerazione secondo cui
possono illustrare in sede di eventuali rischi di presentazione
offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto
significativi della propria capacità e affini a quelli troppo risalenti nel tempo della vita professionale
oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco del concorrente – contrariamente a quanto avviene
della vita professionale». in tema di requisiti di accesso alla gara – possono
essere agevolmente superati in sede di valutazione.
Le Linee Guida ANAC n. 1 – nella loro Ciò, attribuendo, se del caso, un minor punteggio
formulazione attuale – dispongono infatti che: a quei curricula meno soddisfacenti in relazione
«i criteri di valutazione delle offerte possono ai criteri di cui ai punti 1.1 e 1.2, dell’allegato 1,
essere individuati nei seguenti: a) professionalità parametro A». La stazione appaltante, perciò,
e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero dovrà valutare «i servizi descritti dal concorrente
massimo di tre servizi relativi a interventi e relativi ad interventi dal medesimo ritenuti
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