Page 27 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto Mediappalti
Anche il comma 3 puntualizza che “L’inosservanza (facoltà) di costituire un collegio tecnico per
delle determinazioni del collegio consultivo tecnico risolvere questioni tecniche relative alla fase
viene valutata ai fini della responsabilità del precedente a quella dell’esecuzione del contratto.
soggetto agente per danno erariale e costituisce,
salvo prova contraria, grave inadempimento In questo senso, il primo comma della norma citata
degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle prevede che “Le stazioni appaltanti, tramite il loro
determinazioni del collegio consultivo tecnico è responsabile unico del procedimento, possono
causa di esclusione della responsabilità del soggetto costituire un collegio consultivo tecnico formato da
agente per danno erariale, tre componenti per risolvere
salvo il dolo”. problematiche tecniche o
Si riproduce, in sostanza, il Il comma 4 e 5 giuridiche di ogni natura
senso della disposizione di prevedono - sempre per suscettibili di insorgere anche
cui all’articolo 21 della legge assicurare velocità degli nella fase antecedente alla
120/2020 con cui è stata adempimenti (e quindi esecuzione del contratto, ivi
rimodulata la responsabilità anche la soluzione delle comprese le determinazioni
amministrativa dei funzionari delle caratteristiche delle
(in tema di appalto e per varie problematiche che opere e le altre clausole
gli atti compiuti/o non possono sorgere non solo e condizioni del bando o
compiuti durante il periodo in fase di esecuzione del dell’invito, nonché la verifica
emergenziale fino al 31 contratto) - la possibilità del possesso dei requisiti di
dicembre 2021) secondo cui il di costituire collegi partecipazione, e dei criteri di
RUP (o altri dirigenti/funzionari consultivi facoltativi selezione e di aggiudicazione”.
interessati dall’appalto) che applicando anche solo in
agiscono, non rimangono parte le norme predette. Una sorta di supporto
inerti rispondono solo per all’ufficio del RUP ed a questi
dolo, mentre chi omette di compente una nuova funzione
compiere (e da tale condotta, propositiva ovvero quella
ovviamente si genera un danno, continuerà a di suggerire, nel caso risultasse oggettivamente
risponde anche per colpa grave). necessario, la costituzione di un collegio.
Cambia, evidentemente, la modalità di nomina
6. I collegi facoltativi e per funzioni dei componenti – interamente rimessa alla
ulteriori stazione appaltante – mentre, al fine di assicurare
oggettività, la nomina del presidente è rimessa al
Il comma 4 e 5 prevedono - sempre per “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
assicurare velocità degli adempimenti (e quindi le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle
anche la soluzione delle varie problematiche che province autonome di Trento e Bolzano o dalle città
possono sorgere non solo in fase di esecuzione metropolitane per le opere di interesse locale”.
del contratto) - la possibilità di costituire collegi
consultivi facoltativi applicando anche solo in parte Uno dei componenti può essere di nomina privata
le norme predette. e il ruolo non è incompatibile con il collegio
“obbligatorio”.
Una prima possibilità – che non andrebbe
sottovalutata – è quella di nominare il collegio
anche nel sotto soglia. In questo senso, il comma 7. Compensi e incompatibilità
4 puntualizza che “Per le opere diverse da quelle
di cui al comma 1 le parti possono comunque I commi 7 e 8 (del comma 9 si è detto sopra)
nominare un collegio consultivo tecnico con tutti definiscono compensi e numero degli incarichi
o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le ricopribili.
parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte
o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5”. In primo luogo, ultimo periodo del comma 7,
il compenso dei componenti del collegio grava
Il successivo comma 5 introduce la possibilità sul quadro economico dei lavori nella voce
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