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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                    1. Il quadro normativo                      Conseguentemente    a  tale  innovazione,  le
                                                                Linee  Guida  ANAC  n.  3/2016  sopra  cit.  oggi
                 L’art.  77  del  Codice,  al  comma  4,  nella  versione   non  prevedono  più  l’incompatibilità̀  del  ruolo  di
                 attuale, prevede la possibilità che il RUP sia membro   RUP  con  le  funzioni  di  commissario  di  gara  e  di
                 della Commissione giudicatrice subordinatamente,   presidente della commissione giudicatrice. L’ANAC
                 però,  ad  una  positiva  valutazione  da  effettuarsi   ha in particolar modo tenuto conto del parere del
                 caso per caso, ad opera della stazione appaltante,   Consiglio di Stato n. 1767/2016, secondo cui «Il
                 con riferimento alla singola procedura:        ruolo di RUP è, di regola,  incompatibile con le
                                                                funzioni  di  commissario  di  gara  e  di  presidente
                 «I commissari non devono aver svolto né possono   della  commissione  giudicatrice  (art.  77,  comma
                 svolgere  alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico   4  del  Codice),  ferme  restando  le  acquisizioni
                 o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del   giurisprudenziali  in  materia  di  possibile
                 cui  affidamento  si  tratta.  La  nomina  del  RUP  a   coincidenza» (punto 2.2., ultimo periodo).
                 membro delle commissioni di gara è valutata con
                 riferimento alla singola procedura.».          Le  Linee  Guida,  tuttavia,  non  si addentrano  nel
                                                                dettaglio della individuazione dei criteri e contenuti
                 Nella sua  versione  originaria,  il comma  4  cit.   della  valutazione  richiesta  a  tal  fine  alle  stazioni
                 disponeva semplicemente:                       appaltanti.
                 «I commissari non devono aver svolto né possono
                 svolgere alcun’altra funzione  o  incarico  tecnico  o   Nonostante  la  espressa  previsione  normativa  di
                 amministrativo relativamente al contratto del cui   cui  all’art.  77  comma  4,  ancora  oggi  la  tematica
                 affidamento si tratta».                        è  oggetto di contrasti giurisprudenziali:  il  RUP
                                                                è  tipicamente  organo  di controllo,  mentre  la
                 La possibilità per il RUP di far parte della Commissione   Commissione è organo di valutazione dell’offerta.
                 – e quindi di occuparsi sostanzialmente anche della   La  tematica  è  assai  rilevante  in  quanto  involge
                 valutazione  dell’offerta  -  è  stata  inserita  nell’art.   direttamente  la validità –  innanzi al giudice
                 77 in commento ad opera dall’art. 46, comma 1,   amministrativo –  degli atti compiuti dal RUP che
                 lett.  d),  d.lgs.  n.  56/2017                                   sarebbero  meritevoli  di
                 (cd. decreto correttivo).       Il nuovo Codice prevede           annullamento  laddove  la
                                                espressamente che il RUP           commistione  dei due  ruoli
                 Ai   sensi  della  nuova                                          fosse,  nel  caso  concreto,
                 norma,   ferma   restando      possa essere nominato a            valutata come non conforme
                 l’incompatibilità̀ tra il ruolo di   membro delle commissioni     al quadro normativo.
                 commissario e lo svolgimento   di gara, previa valutazione
                 di  altre  funzioni  o  incarichi   da parte della stazione       Il   RUP     difatti   ha
                 tecnici  o  amministrativi    appaltante con riferimento          tendenzialmente  un  ruolo di
                 relativamente al contratto da   alla singola procedura.           controllo non solo sull’operato
                 affidare  (art.  77,  comma  4,                                   della commissione  di gara
                 prima  parte),  la  possibilità̀                                  (nel caso di appalto da
                 della nomina  del RUP a                                           aggiudicarsi con  il criterio
                 membro  delle commissioni di gara  deve essere   dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa)
                 valutata con riferimento alla singola procedura.   e del seggio di gara  (nel caso di appalto da
                                                                aggiudicarsi al  minor  prezzo),  ma  anche  delle
                 Le  valutazioni richieste  sul  punto  alle  stazioni   restanti  operazioni e conseguenti provvedimenti
                 appaltanti  dovranno,  pertanto,  attenere  alle   da  adottare  (si  pensi  al  caso  delle  ammissioni
                 attività̀ effettivamente svolte dal RUP nell’ambito   ed  esclusioni dal  procedimento,  della  proposta
                 della specifica procedura di gara.             formale di aggiudicazione) .
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                 2. Sul punto si veda USAI S., «Dei rapporti tra il RUP e la commissione di gara» in https://www.mediappalti.
                 it/dei-rapporti-tra-il-rup-e-la-commissione-di-gara/».

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