Page 15 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Sotto la lente Mediappalti
1. Il quadro normativo Conseguentemente a tale innovazione, le
Linee Guida ANAC n. 3/2016 sopra cit. oggi
L’art. 77 del Codice, al comma 4, nella versione non prevedono più l’incompatibilità̀ del ruolo di
attuale, prevede la possibilità che il RUP sia membro RUP con le funzioni di commissario di gara e di
della Commissione giudicatrice subordinatamente, presidente della commissione giudicatrice. L’ANAC
però, ad una positiva valutazione da effettuarsi ha in particolar modo tenuto conto del parere del
caso per caso, ad opera della stazione appaltante, Consiglio di Stato n. 1767/2016, secondo cui «Il
con riferimento alla singola procedura: ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le
funzioni di commissario di gara e di presidente
«I commissari non devono aver svolto né possono della commissione giudicatrice (art. 77, comma
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni
o amministrativo relativamente al contratto del giurisprudenziali in materia di possibile
cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a coincidenza» (punto 2.2., ultimo periodo).
membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura.». Le Linee Guida, tuttavia, non si addentrano nel
dettaglio della individuazione dei criteri e contenuti
Nella sua versione originaria, il comma 4 cit. della valutazione richiesta a tal fine alle stazioni
disponeva semplicemente: appaltanti.
«I commissari non devono aver svolto né possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o Nonostante la espressa previsione normativa di
amministrativo relativamente al contratto del cui cui all’art. 77 comma 4, ancora oggi la tematica
affidamento si tratta». è oggetto di contrasti giurisprudenziali: il RUP
è tipicamente organo di controllo, mentre la
La possibilità per il RUP di far parte della Commissione Commissione è organo di valutazione dell’offerta.
– e quindi di occuparsi sostanzialmente anche della La tematica è assai rilevante in quanto involge
valutazione dell’offerta - è stata inserita nell’art. direttamente la validità – innanzi al giudice
77 in commento ad opera dall’art. 46, comma 1, amministrativo – degli atti compiuti dal RUP che
lett. d), d.lgs. n. 56/2017 sarebbero meritevoli di
(cd. decreto correttivo). Il nuovo Codice prevede annullamento laddove la
espressamente che il RUP commistione dei due ruoli
Ai sensi della nuova fosse, nel caso concreto,
norma, ferma restando possa essere nominato a valutata come non conforme
l’incompatibilità̀ tra il ruolo di membro delle commissioni al quadro normativo.
commissario e lo svolgimento di gara, previa valutazione
di altre funzioni o incarichi da parte della stazione Il RUP difatti ha
tecnici o amministrativi appaltante con riferimento tendenzialmente un ruolo di
relativamente al contratto da alla singola procedura. controllo non solo sull’operato
affidare (art. 77, comma 4, della commissione di gara
prima parte), la possibilità̀ (nel caso di appalto da
della nomina del RUP a aggiudicarsi con il criterio
membro delle commissioni di gara deve essere dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
valutata con riferimento alla singola procedura. e del seggio di gara (nel caso di appalto da
aggiudicarsi al minor prezzo), ma anche delle
Le valutazioni richieste sul punto alle stazioni restanti operazioni e conseguenti provvedimenti
appaltanti dovranno, pertanto, attenere alle da adottare (si pensi al caso delle ammissioni
attività̀ effettivamente svolte dal RUP nell’ambito ed esclusioni dal procedimento, della proposta
della specifica procedura di gara. formale di aggiudicazione) .
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2. Sul punto si veda USAI S., «Dei rapporti tra il RUP e la commissione di gara» in https://www.mediappalti.
it/dei-rapporti-tra-il-rup-e-la-commissione-di-gara/».
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