Page 18 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                 partecipato  alla  elaborazione  degli atti  di gara   Nel  caso  affrontato  dal  TAR  la  società  prima
                 e  del  capitolato  speciale,  da  lui approvato,  e  ha   classificata  impugnava  l’atto  di  esclusione  dalla
                 nominato  la  Commissione  giudicatrice,  indicando   gara di affidamento di un appalto di servizi, nonché
                 sé stesso quale presidente.                    la relazione congiunta del RUP e della Commissione
                                                                di  gara  con  la  quale  è  stata  ritenuta  anomala  e
                 L’aver  approvato  gli  atti                                     non attendibile la sua offerta.
                 di   gara    implicherebbe,                                      Chiedeva,  inoltre,  di volersi
                 necessariamente,  un’analisi       Non esiste alcuna             dichiarare   l’inefficacia   del
                 degli stessi, una  positiva            automatica                contratto,   medio  tempore
                 valutazione  e  –  attraverso      incompatibilità tra           stipulato, e il  riconoscimento
                 la  formalizzazione  –  una       RUP e commissario              del diritto della ricorrente  di
                 piena  condivisione. Da  tali    di gara, rimettendosi           conseguire  l’aggiudicazione,
                 considerazioni si giunge  a                                      con subentro nel rapporto.
                 ritenere  che  l’approvazione     all’amministrazione
                 degli atti  di gara  integra      la valutazione della           A  sostegno  del  ricorso,  la
                 proprio una funzione o incarico   sussistenza o meno dei         ricorrente  deduceva  –  per
                 tecnico  o   amministrativo   presupposti affinché il RUP        quanto  qui  interessa  –  la
                 relativamente  al  contratto   possa legittimamente far          violazione art. 77 del Codice,
                 del cui affidamento si tratta il   parte della commissione       motivo ritenuto assorbente in
                 cui svolgimento è precluso ai   gara (TAR Puglia, sentenza       quanto il relativo accoglimento
                 componenti  la  Commissione           n. 949/2020)               sarebbe stato idoneo di per sé
                 giudicatrice.                                                    a determinare il travolgimento
                                                                                  del  contratto  già  firmato.
                 Una  siffatta  incompatibilità                                   Ciò che  si contestava  era  la
                 per  motivi  di  interferenza  e  di  condizionamento   circostanza  che  uno  stesso soggetto e,  cioè, il
                 non  è stata  invece  ravvisata  tra  chi ha   dirigente,  avesse  rivestito  la  qualifica  di  RUP,  di
                 predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la   componente  della  commissione  di  gara,  nonché
                 documentazione  di gara  (Consiglio  di Stato, sez.   di soggetto proponente l’indizione della gara e la
                 III, 26.10.2018 n. 6082).                      nomina dei componenti della commissione di gara
                                                                (e, quindi, anche di sé stesso), nonché dirigente
                 Nella sentenza in esame il TAR conclude nel senso   della stazione appaltante.
                 che  il  RUP  non  avrebbe  potuto  far  parte  della
                 Commissione  di gara  e  che,  conseguentemente,   Analogamente  a  quanto  avvenuto  nel  caso
                 sono  da  ritenersi  meritevoli di annullamento   sottoposto  al  TAR  Lombardia,  il RUP aveva
                 tutti gli atti  impugnati  adottati  dallo stesso.   provveduto  concretamente  alla  predisposizione
                 Tale conclusione  sembra  basarsi  sulla mera   degli atti di gara («…cioè, il bando, il capitolato, il
                 considerazione  della  duplicità  di  funzioni  svolte   disciplinare, proponendo al dirigente responsabile
                 dal RUP, senza una reale e puntuale analisi volta   della Centrale Unica di Committenza e, cioè, a sé
                 ad  individuare eventuali elementi  a  comprova   stesso, di approvare la lex specialis»).
                 dei  condizionamenti  subiti dal  RUP  nel  ruolo  di   Il TAR Puglia inquadra, innanzitutto, la questione
                 commissario.                                   nell’ambito  delle  disposizioni  dell’art.  77,  comma
                                                                4,  del  Codice  (come  modificato  dal  D.Lgs.  n.
                 Il doppio ruolo appare quindi illegittimo perché il   56/2017).
                 RUP  ha,  di  fatto,  svolto  attività  relative  agli  atti
                 della gara stessa incorrendo quindi in compatibilità   Dato dapprima atto del conflitto giurisprudenziale
                 ai sensi del comma 4 dell’art. 77, prima parte.   esistente in merito, la sentenza in esame aderisce
                                                                all’interpretazione  meno  restrittiva,  affermatasi
                    3.2 La sentenza del TAR Puglia              già  con  riferimento  al  testo  dell’art.  77  comma
                                                                4  antecedente  al  Decreto  correttivo  del  2017,
                 Un  diverso  e  più  sostanziale  approccio  al  tema   nonché, a fortiori, a seguito del correttivo stesso.
                 è,  invece,  adottato  dal  TAR  Puglia,  nella  recente
                 sentenza del 24/08/2020 n. 949.                Il  TAR  esclude  cioè  ogni  effetto  di  automatica
                                                                incompatibilità conseguente  al  cumulo  delle

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