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Mediappalti Sotto la lente
partecipato alla elaborazione degli atti di gara Nel caso affrontato dal TAR la società prima
e del capitolato speciale, da lui approvato, e ha classificata impugnava l’atto di esclusione dalla
nominato la Commissione giudicatrice, indicando gara di affidamento di un appalto di servizi, nonché
sé stesso quale presidente. la relazione congiunta del RUP e della Commissione
di gara con la quale è stata ritenuta anomala e
L’aver approvato gli atti non attendibile la sua offerta.
di gara implicherebbe, Chiedeva, inoltre, di volersi
necessariamente, un’analisi Non esiste alcuna dichiarare l’inefficacia del
degli stessi, una positiva automatica contratto, medio tempore
valutazione e – attraverso incompatibilità tra stipulato, e il riconoscimento
la formalizzazione – una RUP e commissario del diritto della ricorrente di
piena condivisione. Da tali di gara, rimettendosi conseguire l’aggiudicazione,
considerazioni si giunge a con subentro nel rapporto.
ritenere che l’approvazione all’amministrazione
degli atti di gara integra la valutazione della A sostegno del ricorso, la
proprio una funzione o incarico sussistenza o meno dei ricorrente deduceva – per
tecnico o amministrativo presupposti affinché il RUP quanto qui interessa – la
relativamente al contratto possa legittimamente far violazione art. 77 del Codice,
del cui affidamento si tratta il parte della commissione motivo ritenuto assorbente in
cui svolgimento è precluso ai gara (TAR Puglia, sentenza quanto il relativo accoglimento
componenti la Commissione n. 949/2020) sarebbe stato idoneo di per sé
giudicatrice. a determinare il travolgimento
del contratto già firmato.
Una siffatta incompatibilità Ciò che si contestava era la
per motivi di interferenza e di condizionamento circostanza che uno stesso soggetto e, cioè, il
non è stata invece ravvisata tra chi ha dirigente, avesse rivestito la qualifica di RUP, di
predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la componente della commissione di gara, nonché
documentazione di gara (Consiglio di Stato, sez. di soggetto proponente l’indizione della gara e la
III, 26.10.2018 n. 6082). nomina dei componenti della commissione di gara
(e, quindi, anche di sé stesso), nonché dirigente
Nella sentenza in esame il TAR conclude nel senso della stazione appaltante.
che il RUP non avrebbe potuto far parte della
Commissione di gara e che, conseguentemente, Analogamente a quanto avvenuto nel caso
sono da ritenersi meritevoli di annullamento sottoposto al TAR Lombardia, il RUP aveva
tutti gli atti impugnati adottati dallo stesso. provveduto concretamente alla predisposizione
Tale conclusione sembra basarsi sulla mera degli atti di gara («…cioè, il bando, il capitolato, il
considerazione della duplicità di funzioni svolte disciplinare, proponendo al dirigente responsabile
dal RUP, senza una reale e puntuale analisi volta della Centrale Unica di Committenza e, cioè, a sé
ad individuare eventuali elementi a comprova stesso, di approvare la lex specialis»).
dei condizionamenti subiti dal RUP nel ruolo di Il TAR Puglia inquadra, innanzitutto, la questione
commissario. nell’ambito delle disposizioni dell’art. 77, comma
4, del Codice (come modificato dal D.Lgs. n.
Il doppio ruolo appare quindi illegittimo perché il 56/2017).
RUP ha, di fatto, svolto attività relative agli atti
della gara stessa incorrendo quindi in compatibilità Dato dapprima atto del conflitto giurisprudenziale
ai sensi del comma 4 dell’art. 77, prima parte. esistente in merito, la sentenza in esame aderisce
all’interpretazione meno restrittiva, affermatasi
3.2 La sentenza del TAR Puglia già con riferimento al testo dell’art. 77 comma
4 antecedente al Decreto correttivo del 2017,
Un diverso e più sostanziale approccio al tema nonché, a fortiori, a seguito del correttivo stesso.
è, invece, adottato dal TAR Puglia, nella recente
sentenza del 24/08/2020 n. 949. Il TAR esclude cioè ogni effetto di automatica
incompatibilità conseguente al cumulo delle
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