Page 16 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti Sotto la lente
Alla Commissione spettano compiti valutativi, essere nominato commissario di gara, a meno
sebbene, secondo l’ANAC, la stazione appaltante che non sussistesse la concreta dimostrazione
possa prevedere ulteriori adempimenti per la dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da
commissione, purché questi siano indicati nella una qualche comprovata ragione di interferenza e
documentazione di gara (ad esempio il supporto di condizionamento tra gli stessi .
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al RUP nell’esame della potenziale anomalia
dell’offerta: «Nel caso di aggiudicazione con L’orientamento meno restrittivo ha trovato un
il criterio dell’offerta economicamente più punto di forza a livello esegetico nell’intervento
vantaggiosa individuata sulla base del miglior correttivo dell’art. 77 comma 4 avutosi nel 2017
rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità ossia nella «indicazione successivamente fornita
delle offerte con l’eventuale supporto della dal legislatore, il quale, integrando il disposto
commissione giudicatrice», par. 5 Linee Guida dell’art. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di
ANAC n. 3/2016). automatica incompatibilità conseguente al cumulo
delle funzioni, rimettendo all’amministrazione
Alla Commissione di gara – secondo l’ANAC – la valutazione della sussistenza o meno dei
non possono invece essere attribuiti compiti di presupposti affinché il RUP possa legittimamente
amministrazione attiva, che competono al RUP, far parte della commissione gara» (Consiglio di
tra cui l’esercizio del potere e l’adozione dei Stato, Sezione III, 26 ottobre 2018, n. 6082).
provvedimenti di ammissione ed esclusione (sul
provvedimento di esclusione come prerogativa
esclusiva del RUP si veda la sentenza del Consiglio 3. I recenti interventi del Giudice
di Stato del 12/2/2020 n. 1104). amministrativo
3.1 La sentenza del TAR Lombardia
2. La giurisprudenza
La recente sentenza del TAR Lombardia del
La questione della possibile coincidenza tra il ruolo 24/7/2020 n. 572 affronta la questione della
di RUP e quello di commissario di gara ha dato luogo illegittimità degli atti adottati dal RUP (nella specie,
ad un doppio orientamento giurisprudenziale: l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione della
- parte della giurisprudenza ritiene una secca fornitura a favore della controinteressata) censurati
incompatibilità tra le funzioni tipiche dell’ufficio di per pretesa violazione e falsa applicazione dell’art.
RUP (o ruoli equivalenti) e l’incarico di componente 77 del Codice.
e finanche di presidente della Commissione. A
supporto di questa impostazione si è evidenziato Secondo la ricorrente, il RUP non poteva far parte
che la nuova regola dell’art. 77, comma 4, sia di della Commissione giudicatrice, specialmente
immediata applicazione, non essendo condizionata in quanto questi aveva predisposto e firmato gli
dall’istituzione dell’albo dei commissari previsto atti contenenti la disciplina di gara (l’avviso di
dall’art. 77, comma 2 (Consiglio di Stato, sentenza manifestazione d’interesse e i relativi allegati, la
n. 6082/2018); lettera d’invito e il capitolato tecnico, i chiarimenti,
- un secondo e opposto orientamento l’atto di aggiudicazione).
giurisprudenziale ha invece interpretato l’articolo
in questione in continuità con l’indirizzo formatosi La ditta aggiudicataria sosteneva, invece, che
sul precedente Codice, che consentiva al RUP di sebbene il RUP avesse, nel caso in esame,
3. V. TAR Veneto, 7 luglio 2017, n. 660; Lecce, 12 gennaio 2018, n. 24; Bologna, 25 gennaio 2018, n. 87;
TAR Umbria, 30 marzo 2018, n. 192; Consiglio di Stato, 27/02/2019, n. 1387. Il comma 4, art. 77, del
Codice, nella sua versione ante correttivo del 2017, è stato interpretato dalla giurisprudenza prevalente
in continuità con l’indirizzo formatosi sul vecchio codice, giungendo a concludere che, nelle procedure di
evidenza pubblica, il ruolo di RUP ben può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente
della commissione giudicatrice, purché non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due
ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.
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