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                 convenienza del contratto per il medesimo privato   Sul  punto  la  giurisprudenza  ha  avuto  modo  di
                 e, correlativamente della qualità delle prestazioni a   chiarire che la modifica contrattuale deve derivare
                 favore della Pubblica Amministrazione.         da  un’esigenza  della stazione appaltante  ed  è
                 Dall’altro la stessa clausola ha lo scopo di evitare   giustificata  solo  se  l’Amministrazione  non  può
                 che il corrispettivo del contratto di durata subisca   reagire con uno strumento diverso dalla modifica
                 aumenti  incontrollati nel  corso  del  tempo  tali da   del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre
                 sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è   2019, n. 6326; TAR Piemonte, sez. I, 11 febbraio
                 avvenuta la stipulazione del contratto.        2020 n. 121).
                                                                In altre occasioni è stato precisato che la modifica
                 Ebbene,  in  ragione  di  queste  finalità  la  norma   del prezzo di un contratto già aggiudicato è legittima
                 era  stata  qualificata  dalla  giurisprudenza  come   laddove  l’aumento  sia  dovuto  all’introduzione  di
                 imperativa  e  dunque  insuscettibile  di  essere   nuovi oneri a seguito dell’entrata in vigore di una
                 derogata in via pattizia e, per contro, dotata della   nuova disposizione sovranazionale.
                 capacità di sostituirsi a pattuizioni contrarie delle
                 parti  (cfr.  Cons.  Stato  sez.  V,  28  marzo  2018,   In  particolare,  è  stata  ritenuta  legittima  una
                 n.1940).                                       richiesta  di  modifica  del  prezzo  formulata
                                                                dall’aggiudicatario  (il contratto  non  era  stato
                 Sennonché,  il  nuovo  Codice  non  prevede  più   ancora sottoscritto), in deroga quindi al principio
                 l’inserimento automatico della clausola di revisione   di  immodificabilità  dell’offerta,“posto che  tale
                 del  prezzo  nei  contratti  ad  esecuzione  periodica   modifica non è frutto di tentativo dell’aggiudicataria
                 o  continuativa  relativi  a  servizi  o  forniture.  Tale   di rinegoziare  le condizioni  dell’appalto a  proprio
                 clausola  è  oggi  facoltativa  e  può  essere  o  meno   vantaggio, bensì di ottemperare a quanto disposto
                 inserita nella legge di gara da parte delle stazioni   da una  nuova  normativa  che  vieta la vendita  e
                 appaltanti.                                    l’entrata in servizio dei veicoli oggetto di gara, se
                 Inoltre,  anche  se prevista,  la clausola non   non conformi al regolamento e alle relative misure
                 comporta  un  diritto automatico  all’adeguamento   di attuazione e che tanto richiede un aumento dei
                 del prezzo, ma incombe sull’appaltatore un onere   prezzi d’acquisto  degli  stessi”  (TAR  Puglia Bari,
                 di documentazione in concreto delle necessità che   sez. I, 27 febbraio 2017 n. 198).
                 impongono un diverso bilanciamento degli interessi
                 (Cons. Stato sez. V, 16 giugno 2020, n.3874).
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                 Infine, la revisione del prezzo, laddove sia prevista   modifica  contrattuale  dei  contratti  di
                 apposita  clausola  contrattuale,  può  essere       servizi di pulizia o lavanderia in ambito
                 richiesta dall’appaltatore solo se la variazione del   ospedaliero ex art. 106
                 prezzo supera il 10% dell’importo originario; cioè
                 se  tale  variazione  è  idonea  a  determinare  una   Premesso  quanto  sopra,  pare  che  l’ipotesi  di
                 alterazione  significativa  dell’originario  sinallagma   modifica dei contratti di servizi di pulizia o lavanderia
                 contrattuale  (ma  senza  configurarsi  come  una   in ambito ospedaliero prevista dal comma 2, ultimo
                 modifica sostanziale).                         periodo, dell’articolo 4-bis del DL Semplificazioni,
                                                                sia  riconducibile al  caso  contemplato  dall’articolo
                 Quanto  invece  alle  c.d.  varianti  o  modifiche   106, comma 1, lett. c.
                 del  contratto,  sono  configurabili  qualora  una
                 circostanza  imprevista  ed  imprevedibile per   La modifica contrattuale dovuta all’adeguamento a
                 l’amministrazione comporti una modifica sul prezzo   nuove esigenze dettate  dall’emergenza  sanitaria,
                 finale del prodotto o dell’opera offerta. Secondo la   e  quindi  derivanti  per  esempio  dal  rispetto  di
                 lettera c) dell’articolo 106, comma 1, la modifica   determinati  protocolli,  o dalle indicazioni  del
                 del  contratto  in  corso  di  efficacia  può  essere   Ministero  della  Salute,  o  dell’OMS,  pare  infatti
                 concessa dall’Amministrazione qualora derivi dalla   riconducibile  alle  modifiche  contrattuali  dovute  a
                 sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o   “circostanze impreviste e imprevedibili”.
                 regolamentari o provvedimenti di autorità od enti
                 preposti alla tutela  di interessi rilevanti,  a  patto   Il caso specifico previsto dall’articolo 4-bis, rientra
                 che  la  modifica  non  alteri  la  natura  generale  del   quindi  perfettamente  in  quello  generale  previsto
                 contratto.                                     dall’articolo 106.

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