Page 34 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Mediappalti Il Punto
2. Interferenze tra il giudizio di caratterizza per una «combinazione di elementi
responsabilità per danno erariale e restitutori e di deterrenza» (cfr. Corte Cost.
quello di responsabilità civile 20/11/1998, n. 371 e Corte Cost. 30/12/ 1998,
n. 453); non implica necessariamente il ristoro
Per affrontare il secondo tema, analizzeremo il completo del pregiudizio subito dal patrimonio
contenuto di una recente ordinanza delle Sezioni danneggiato dalla mala gestio dell’amministratore
Unite civile della Corte di Cassazione (numero o dall’omesso controllo del vigilante; solo in
16722 del 5 agosto 2020); la domanda a cui determinati casi (a differenza dell’azione civile in
daremo risposta è la seguente: L’azione davanti cui il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile
alla Corte dei Conti preclude all’amministrazione agli eredi) è esercitabile anche contro gli eredi
danneggiata la possibilità di agire davanti al del soggetto responsabile del danno (Cass. Sez.
giudice civile. Un. 2/9/2013, n. 20075); richiede (a differenza
dell’azione civile per la quale è sufficiente la sola
La risposta negativa ci arriva appunto dal massimo colpa) il dolo o la colpa grave; diversamente, l’azione
organo della giustizia civile in quanto azione della civile o penale proposta dalle amministrazioni
Corte dei Conti, a carattere necessario, non può mai interessate è finalizzata al pieno ristoro del
essere condizionata, in senso positivo o negativo, danno, con funzione riparatoria ed integralmente
dalle singole amministrazioni danneggiate (Cass., compensativa, a protezione dell’interesse
sez. un., 18/12/2014, n. 26659; Cass. Sez. particolare della singola amministrazione attrice
Un. 19/2/2019, n. 4883), le quali ben possono (Cass. Sez.Un. 27/8/2019, n. 21742; Cass.
promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione 4883/2019, cit.; Cass.20/12/2018, n. 32929,
civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, Cass. 14/7/2015, n. 14632; Cass. n. 6372014,
facendo valere il proprio interesse particolare e cit.).
concreto (Cass. Sez. Un. 10/9/2013, n. 20701), non
essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti In altri termini, le due azioni restano reciprocamente
soggetti non possano agire in sede giurisdizionale indipendenti, anche quando investono i medesimi
a tutela dei propri diritti e interessi (artt. 3 e 24 fatti materiali (Cass. Sez. Un. 3/2/1989, n. 664;
Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme Cass. Sez. Un. 4/1/2012, n. 11), declinandosi il
derogatorie. rapporto tra le stesse in termini di alternatività e
non già di esclusività (Cass. Sez. Un.22/12/2009,
Per prima cosa, sottolineano i giudici civili, si deve n. 27092).
comprendere la peculiarità del giudizio contabile
civile. Così delineato il rapporto tra le due azioni, deve
escludersi che il mancato esercizio dell’una
<<Nel giudizio contabile il Procuratore generale costituisca condizione di proponibilità dell’altra,
della Corte dei conti agisce quale pubblico atteso che «il giudizio civile volto ad ottenere la
ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia liquidazione del danno patito dall’Amministrazione
nell’esercizio di una funzione neutrale, rivolta può essere instaurato e definito anche allorquando
alla repressione dei danni erariali conseguenti il giudizio di responsabilità amministrativo-
ad illeciti amministrativi, rappresentando un contabile innanzi alla Corte dei Conti sia già
interesse direttamente riconducibile al rispetto arrivato a decisione, quante volte quest’ultimo non
dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali si sia concluso con una pronuncia di condanna al
ed indifferenziati, non l’interesse particolare e ristoro integrale del pregiudizio; pena, altrimenti,
concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si l’irragionevole compressione della legittima
articola o degli altri enti pubblici in relazione agli aspettativa ad una integrale compensazione
scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano facente capo all’Amministrazione danneggiata.
pure convergenti con il primo>>. Con l’unico limite del divieto di duplicazione delle
pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con
Di conseguenza “L’autonomia tra le due azioni effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede
emerge evidente anche se si guarda alle rispettive contabile, che il debitore potrà far valere, se del
finalità: l’azione contabile ha una funzione caso, anche in fase di esecuzione» (Cass. Sez. Un.,
prevalentemente sanzionatoria (Cass. Sez. Un. n. 14632/2015, cit.; Cass. Sez. Un. 32929/2018).
2/9/2013, n. 20075 e 12/4/2012, n. 5756) e si
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