Page 34 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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                  2.   Interferenze   tra   il  giudizio  di    caratterizza  per  una  «combinazione  di elementi
                       responsabilità per danno erariale e      restitutori  e  di  deterrenza»  (cfr.  Corte  Cost.
                       quello di responsabilità civile          20/11/1998,  n.  371  e  Corte  Cost.  30/12/  1998,
                                                                n.  453);  non  implica  necessariamente  il  ristoro
                 Per  affrontare  il  secondo  tema,  analizzeremo  il   completo del pregiudizio  subito dal patrimonio
                 contenuto di una recente ordinanza delle Sezioni   danneggiato dalla mala gestio dell’amministratore
                 Unite  civile  della  Corte  di  Cassazione  (numero   o  dall’omesso  controllo del vigilante; solo in
                 16722  del  5  agosto  2020);  la  domanda  a  cui   determinati casi (a differenza dell’azione civile in
                 daremo  risposta  è  la  seguente:  L’azione  davanti   cui il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile
                 alla  Corte  dei  Conti preclude  all’amministrazione   agli eredi) è esercitabile anche  contro  gli  eredi
                 danneggiata  la  possibilità di agire  davanti  al   del  soggetto  responsabile  del  danno  (Cass.  Sez.
                 giudice civile.                                Un.  2/9/2013,  n.  20075);  richiede  (a  differenza
                                                                dell’azione civile per la quale è sufficiente la sola
                 La risposta negativa ci arriva appunto dal massimo   colpa) il dolo o la colpa grave; diversamente, l’azione
                 organo della giustizia civile in quanto azione della   civile o  penale  proposta  dalle amministrazioni
                 Corte dei Conti, a carattere necessario, non può mai   interessate  è  finalizzata  al  pieno  ristoro  del
                 essere condizionata, in senso positivo o negativo,   danno, con funzione riparatoria ed integralmente
                 dalle singole amministrazioni danneggiate (Cass.,   compensativa,  a  protezione  dell’interesse
                 sez.  un.,  18/12/2014,  n.  26659;  Cass.  Sez.   particolare  della  singola amministrazione  attrice
                 Un.  19/2/2019,  n.  4883),  le  quali  ben  possono   (Cass.  Sez.Un.  27/8/2019,  n.  21742;  Cass.
                 promuovere  dinanzi al  giudice ordinario  l’azione   4883/2019,  cit.;  Cass.20/12/2018,  n.  32929,
                 civilistica  di responsabilità  a  titolo risarcitorio,   Cass.  14/7/2015,  n.  14632;  Cass.  n.  6372014,
                 facendo  valere  il  proprio  interesse  particolare  e   cit.).
                 concreto (Cass. Sez. Un. 10/9/2013, n. 20701), non
                 essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti   In altri termini, le due azioni restano reciprocamente
                 soggetti non possano agire in sede giurisdizionale   indipendenti, anche quando investono i medesimi
                 a tutela dei propri diritti e interessi (artt. 3 e 24   fatti materiali (Cass. Sez. Un. 3/2/1989, n. 664;
                 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme   Cass.  Sez. Un. 4/1/2012,  n.  11),  declinandosi il
                 derogatorie.                                   rapporto tra le stesse in termini di alternatività e
                                                                non già di esclusività (Cass. Sez. Un.22/12/2009,
                 Per prima cosa, sottolineano i giudici civili, si deve   n. 27092).
                 comprendere  la  peculiarità  del  giudizio  contabile
                 civile.                                        Così delineato il rapporto tra le due azioni, deve
                                                                escludersi che  il mancato  esercizio dell’una
                 <<Nel  giudizio  contabile  il  Procuratore  generale   costituisca condizione di proponibilità  dell’altra,
                 della  Corte  dei  conti  agisce  quale  pubblico   atteso  che  «il giudizio  civile volto ad  ottenere  la
                 ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia   liquidazione del danno patito dall’Amministrazione
                 nell’esercizio  di  una  funzione  neutrale,  rivolta   può essere instaurato e definito anche allorquando
                 alla  repressione  dei  danni  erariali conseguenti   il giudizio  di responsabilità  amministrativo-
                 ad  illeciti amministrativi,  rappresentando  un   contabile  innanzi  alla  Corte  dei  Conti sia  già
                 interesse  direttamente  riconducibile al  rispetto   arrivato a decisione, quante volte quest’ultimo non
                 dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali   si sia concluso con una pronuncia di condanna al
                 ed  indifferenziati,  non  l’interesse  particolare  e   ristoro integrale del pregiudizio; pena, altrimenti,
                 concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si   l’irragionevole  compressione  della  legittima
                 articola o degli altri enti pubblici in relazione agli   aspettativa ad una  integrale compensazione
                 scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano   facente  capo  all’Amministrazione  danneggiata.
                 pure convergenti con il primo>>.               Con l’unico limite del divieto di duplicazione delle
                                                                pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con
                 Di  conseguenza  “L’autonomia  tra  le  due  azioni   effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede
                 emerge evidente anche se si guarda alle rispettive   contabile, che il debitore potrà far valere, se del
                 finalità:  l’azione  contabile  ha  una  funzione   caso, anche in fase di esecuzione» (Cass. Sez. Un.,
                 prevalentemente  sanzionatoria  (Cass.  Sez.  Un.   n. 14632/2015, cit.; Cass. Sez. Un. 32929/2018).
                 2/9/2013,  n.  20075  e  12/4/2012,  n.  5756)  e  si

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