Page 39 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Il Punto Mediappalti
[…]. Si auspica, altresì, un intervento normativo a 4. Il potere di disapplicazione da parte di
carattere organico, che affronti cioè anche le altre una amministrazione
problematiche sollevate sul subappalto in sede di
procedura di infrazione, pervenendo così a una Di certo, non è revocato in dubbio che una norma
disciplina coerente in materia”. dichiarata non conforme, in via pregiudiziale, debba
incontrare un ostacolo nella
L’Autorità ha richiesto una L’Autorità indica la sua applicazione allorquando
urgente modifica della un giudice nazionale si trovi a
disciplina di riferimento in necessità a Governo e dover dirimere una quaestio
tema di subappalto affinché Parlamento la necessità iuris che presupponga il
la normativa nazionale di un intervento normativo discernimento del corretto
sia riportata in sintonia urgente al fine di allineare plesso normativo applicabile.
con i principi stabiliti dal la disciplina interna in È infatti indubbio il potere
legislatore e dal Giudice materia di subappalto del giudice di disapplicare le
europeo, onde “fornire leggi.
alle stazioni appaltanti Infatti, è stato ricordato
indicazioni normative che “qualora si tratti di
chiare, così da scongiurare eventuali contenziosi, disposizione del diritto dell’Unione europea
prevedendo una rivisitazione dei meccanismi direttamente efficace, spetta al giudice nazionale
di regolazione del subappalto mediante una comune valutare la compatibilità comunitaria della
opportuna “compensazione” tra i diritti di libertà normativa interna censurata, utilizzando - se del
riconosciuti a livello europeo e le esigenze nazionali caso - il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia,
di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, e nell’ipotesi di contrasto provvedere egli stesso
che sono sempre stati alla base della limitazione all’applicazione della norma comunitaria in luogo
all’utilizzo dell’istituto.” della norma nazionale” .
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione è
Quanto espresso dall’Autorità risulta condivisibile univoca nel ritenere che il giudice nazionale,
non solo al fine di evitare una inammissibile in quanto giudice dell’Unione, può giungere a
disomogeneità di applicazione delle norme in disapplicare la norma interna contrastante con
materia di subappalto, inverando, come già quella dell’Unione avente efficacia diretta senza
stigmatizzato dalla Corte di Giustizia una pletora l’intermediazione della Corte costituzionale .
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di “semplici prassi amministrative, per natura Il giudice nazionale non può pertanto disattendere
modificabili a piacimento dell’amministrazione e l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che
prive di adeguata pubblicità”, incapaci di poter è l’unica deputata all’interpretazione delle norme
essere considerate valido adempimento degli UE, potendo eventualmente soltanto sollevare una
obblighi di corretta e uniforme applicazione questione pregiudiziale.
delle norme eurocomunitarie, ma anche perché,
l’Autorità, presumibilmente, sembrerebbe dubitare Ciò che sembrerebbe, invece, essere
che le singole amministrazioni – quali emanazione stato revocato in dubbio dall’Autorità
del potere esecutivo e soggette al principio di stretta Anticorruzione, seppur non espressamente
legalità - possano procedere ex se, in ragione di indicato nel citato Atto di Segnalazione, è la
alcune pronunce emanate in via pregiudiziale dalla sussistenza di un potere di disapplicazione di
Corte di Giustizia, seppur aventi efficacia ultra una norma interna, seppur dichiarata in via
partes, legittimamente ad una obliterazione di un pregiudiziale non conforme, da parte di una
norma oggi tuttavia vigente. amministrazione dello Stato.
4. Corte cost. 25 luglio 2014, n. 226; ordinanza n. 207 del 2013; sentenze n. 75 del 2012, n. 28 e n. 227
del 2010 e n. 284 del 2007
5. Cass. 26 settembre 2014, n. 20435, Foro it., Rep., 2014, voce Tributi in genere, n. 1884; 4 maggio 2012,
n.6756, id., 2012, voce Previdenza sociale, n. 267; 29 agosto 2011, n. 17682, id., 2011, voce Istruzione
pubblica, n. 448; 29 dicembre 2010, n. 26285, id., 2011, voce Unione europea e Consiglio d’Europa,
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