Page 31 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Il Punto Mediappalti
P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa retto sino ad oggi, confermato da un consolidato
risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. Sez.
proprio, cui si imputi l’adozione del provvedimento Un., 5914/2008; 11932/2010; 5408/2014), ma
illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, soprattutto sembra non poter essere messo in
non ostando a ciò la proposizione della domanda discussione alla luce della più recente evoluzione
anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il della legislazione.
profilo della responsabilità solidale dello stesso,
stante l’inderogabilità per ragioni di connessione In altre parole, quanto affermato dalle Sezioni Unite
della giurisdizione” (Cass., S.U., 13 giugno 2006, sulla base dell’unico appiglio normativo disponibile
n. 13659). alla data del 2006, sostanzialmente il solo art. 103
Cost., appare tanto più valido oggi, alla luce delle
Il presupposto della giurisdizione amministrativa previsioni legislative introdotte nell’ordinamento
alla luce dell’art. 103 Cost. è, infatti, che la ad opera del D.Lgs. 104/2010. Dirimente è
tutela giurisdizionale coinvolgente le situazioni l’art. 7 c.p.a., il quale esplicitamente riconduce
giuridiche nella giurisdizione di legittimità ed la giurisdizione del Giudice amministrativo alle
in quella esclusiva debba avere luogo con la controversie involgenti “l’esercizio o il mancato
partecipazione in posizione attiva o passiva della esercizio del potere amministrativo” e, soprattutto,
pubblica amministrazione” o “del soggetto che, pur “riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
non facendo parte dell’apparato organizzatorio di comportamenti riconducibili anche mediatamente
essa, eserciti le attribuzioni dell’Amministrazione, all’esercizio di tale potere, posti in essere da
così ponendosi come pubblica amministrazione in pubbliche amministrazioni”.
senso oggettivo”.
Il riferimento ivi contenuto alle pubbliche
Il dettato costituzionale - che radica la giurisdizione amministrazioni inequivocabilmente disegna
del giudice amministrativo “nei confronti della il processo amministrativo come un processo
pubblica amministrazione” - è confermato dallo in cui una parte deve necessariamente potersi
stesso codice del processo amministrativo, il cui qualificare pubblica, in caso contrario rientrando
art. 7, comma 1, che riferisce alle “pubbliche la controversia nel “classico” paradigma della lite
amministrazioni” (e in base al comma 2 del tra privati, la quale fa venir meno ogni esigenza di
medesimo art. 7, anche ai soggetti ad esse specificità che ne richieda la devoluzione al Giudice
“equiparati”) l’esercizio del potere suscettibile di amministrativo, anziché al suo Giudice naturale
incidere sulle posizioni di interesse legittimo e (nelle (art. 25 Cost.), che è e resta il Giudice ordinario.”.
particolari materie) di diritto soggettivo e, quindi,
di attivare la cognizione del giudice amministrativo Risulta inoltre fondamentale, per i Giudici di Palazzo
a tutela di dette situazioni soggettive. In tal Spada sottolineare che “Né - è il caso di specificarlo
senso, il perimetro della giurisdizione del giudice - potrebbe condurre ad opposta conclusione la
amministrativo non può estendersi anche alle lettura della disposizione che l’appellante presenta
controversie in cui il potere amministrativo “venga a questo Collegio come dirimente, e cioè la
in discussione in quanto esercitato dai soggetti presenza dell’avverbio congiuntamente nell’art.
all’Amministrazione legati da rapporto organico, 22 del d.P.R. 3/1957: ritiene questo Collegio che
cioè considerandosi il solo dato che il loro agire si è il senso da attribuire a tale locuzione non sia, per
esplicato formalmente come espressione del potere così dire, spaziale bensì temporale. In altre parole,
amministrativo” - e il riferimento esplicito e chiaro una corretta esegesi della disposizione induce
alle forme dell’esercizio del potere in quanto poste ragionevolmente a ritenere che il Legislatore non
in essere da “pubbliche amministrazioni” evidenzia intendesse riferirsi alla possibilità, per il ricorrente
come “soggettivamente la controversia esige che danneggiato, di far valere con lo stesso ricorso
una delle parti sia la pubblica amministrazione e dinanzi alla stessa sede di giudizio il diritto al
e l’altra il soggetto che faccia la questione risarcimento nei confronti della parte pubblica
sull’interesse legittimo o sul diritto soggettivo”. e del privato suo dipendente, bensì intendesse
regolare l’aspetto temporale della proposizione,
Come si evidenziava all’inizio, anche il Consiglio di autonoma e dinanzi a Giudici diversi, delle due
Stato è dello stesso parere ed infatti viene posto distinte domande risarcitorie: detto altrimenti, con
in rilievo che “il principio di diritto non solo ha l’uso dell’avverbio congiuntamente il Legislatore
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