Page 30 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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                    1. Davanti al Tar, risponde solo la Pubblica   a  definizione  con  la  disciplina  dettata  dal  c.p.a.:
                       Amministrazione intesa come apparato     artt. 7 e 30), e, quindi, la giurisprudenza, a partire
                                                                dalla sentenza, di queste Sezioni Unite, n. 500 del
                 Le  Sezioni Unite  civili  della Corte  di Cassazione   22 luglio 1999.
                 (Cass.  Sez.  Un.  9  marzo  2020  n.  6690)  ed  il
                 Consiglio  di  Stato  (decisione  numero  2650    del   Un’evoluzione che,  del resto,  ha  potuto  giovarsi
                 24 aprile 2020) si trovano d’accordo nell’imputare   non  solo del richiamo  espresso  alle “leggi ...
                 al  giudice  civile  (e  non  a  quello  amministrativo)   civili  e  amministrative”  presente  nello stesso
                 la giurisdizione  nell’ipotesi in cui la domanda   art.  28  Cost.  (così  da  dare  vitalità  effettiva  ai
                 risarcitoria sia rivolta contro  un  dipendente  di   mutamenti  normativi)  e  della  ragione  fondativa
                 un’amministrazione pubblica.                   della  medesima  previsione  costituzionale  (volta
                                                                a  personalizzare  la responsabilità della stessa
                 Come prima considerazione, sottolinea il Supremo   P.A.,  istituendo  una  immediata  relazionalità  tra
                 Giudice civile va  sottolineato  che  il dipendente   funzionario pubblico e cittadino, non più schermata
                 pubblico ben può rispondere anche della lesioni di   soltanto  dalla  mediazione  dell’apparato,  secondo
                 interessi legittimi in quanto <<la tesi dei ricorrenti   una  traiettoria  che  ha  trovato  conferma  nella
                 non  rinviene  ostacolo  nell’interpretazione  -   disciplina sul  procedimento  amministrativo,  con
                 sicuramente  valida  e  coerente  sino  ad  un  certo   l’istituzione della figura del relativo responsabile),
                 momento  storico - dell’art.  28  Cost. e  delle   ma  anche  di  un  più  ampio  contesto  giuridico-
                 disposizioni (artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 3 del 1957)   culturale, incline ad assegnare centralità, non solo
                 che  di  tale  norma  fondamentale  costituiscono,   ermeneutica, al principio di effettività della tutela,
                 ancora  oggi, il  precipitato  legislativo  in materia   già  scolpito  in  via  generale  nell’art.  24  Cost.  (e
                 di responsabilità dei pubblici dipendenti, siccome   dall’art.  113  Cost.  nello  specifico  degli  atti  della
                 volta  ad  escludere,  nei  confronti  di  quest’ultimi,   pubblica amministrazione),  nonché  rinsaldato
                 la configurabilità, in astratto, della responsabilità   dal  novellato  art.  111  Cost.  (con  la  previsione
                 diretta (e solidale con quella della P.A.) in caso di   della garanzia del giusto processo  dalla durata
                 lesione di posizioni di interesse legittimo.   ragionevole)  e  dalle  fonti  sovranazionali  (art.  47
                                                                della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione
                 Diversamente che dal passato, deve ora ritenersi   europea,  art.  6  CEDU),  il  quale  trova  la  propria
                 che  l’espressione  “atti compiuti in violazione dei   ragion  d’essere  proprio  nella  pretesa  sostanziale
                 diritti” contenuta nell’art. 28 Cost. (e, di riflesso,   la  cui  soddisfazione  viene  reclamata  dinanzi  al
                 l’analoga  espressione  - “violazione dei diritti  dei   giudice>>.
                 terzi”  -  utilizzata  dall’art.  23  del  d.P.R.  n.  3  del
                 1957  per  definire  la  nozione  di  “danno  ingiusto”   Già  nel  1999,  infatti,  (con  la  famosa  sentenza
                 cui  si  richiama  l’art.  22  dello  stesso  d.P.R.)  sia   n.  500)  le  Sezioni  Unite  Civile  della  Cassazione,
                 da  intendersi,  in  senso  estensivo  e  traslato,   nell’aprire  al  risarcimento  del  danno  da  interessi
                 come  violazione di ogni interesse  rilevante  per   legittimi, avevano  evidenziato  come  il giudice
                 l’ordinamento  giuridico e  meritevole  di tutela,   dovesse fare una  “valutazione della colpa, non del
                 tale, dunque, da fondare la responsabilità diretta   funzionario  agente  (da  riferire  ai  parametri  della
                 del pubblico dipendente (per dolo o colpa grave)   negligenza o imperizia), ma della P.A. intesa come
                 anche in riferimento alla lesione di una posizione di   apparato”.
                 interesse legittimo del terzo danneggiato.
                                                                Giova  infatti  sottolineare  che  i  provvedimenti
                 È una lettura, questa, delle norme anzidette (in tal   amministrativi,  in  virtù  del  rapporto  organico
                 senso, espressamente sul solo combinato disposto   che  lega  il  funzionario  all’apparato  burocratico
                 degli artt. 22 e 23 del T.U. del 1957, cfr. Cass., 31   presso il quale è incardinato, sono esclusivamente
                 luglio 2015, n. 16276, ma già in precedenza, nella   imputabili all’Amministrazione, e non alla persona
                 giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, VI,   del funzionario che li ha adottati.
                 n. 3891 del 2006), che è potuta maturare in virtù
                 dell’evoluzione stessa dell’ordinamento, alimentata   Ed  in  effetti,  continuano  i  giudici  della  Corte
                 dal coordinato operare dei suoi formanti: anzitutto,   di Cassazione,  l’art.  103  Cost. non  consente
                 la  regolamentazione  positiva,  con  particolare   di ritenere  che  il giudice amministrativo  possa
                 slancio dal d.lgs. n. 80 del 1998 (per poi giungere   conoscere di controversie di cui non sia parte una

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