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Mediappalti Il Punto
1. Davanti al Tar, risponde solo la Pubblica a definizione con la disciplina dettata dal c.p.a.:
Amministrazione intesa come apparato artt. 7 e 30), e, quindi, la giurisprudenza, a partire
dalla sentenza, di queste Sezioni Unite, n. 500 del
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione 22 luglio 1999.
(Cass. Sez. Un. 9 marzo 2020 n. 6690) ed il
Consiglio di Stato (decisione numero 2650 del Un’evoluzione che, del resto, ha potuto giovarsi
24 aprile 2020) si trovano d’accordo nell’imputare non solo del richiamo espresso alle “leggi ...
al giudice civile (e non a quello amministrativo) civili e amministrative” presente nello stesso
la giurisdizione nell’ipotesi in cui la domanda art. 28 Cost. (così da dare vitalità effettiva ai
risarcitoria sia rivolta contro un dipendente di mutamenti normativi) e della ragione fondativa
un’amministrazione pubblica. della medesima previsione costituzionale (volta
a personalizzare la responsabilità della stessa
Come prima considerazione, sottolinea il Supremo P.A., istituendo una immediata relazionalità tra
Giudice civile va sottolineato che il dipendente funzionario pubblico e cittadino, non più schermata
pubblico ben può rispondere anche della lesioni di soltanto dalla mediazione dell’apparato, secondo
interessi legittimi in quanto <<la tesi dei ricorrenti una traiettoria che ha trovato conferma nella
non rinviene ostacolo nell’interpretazione - disciplina sul procedimento amministrativo, con
sicuramente valida e coerente sino ad un certo l’istituzione della figura del relativo responsabile),
momento storico - dell’art. 28 Cost. e delle ma anche di un più ampio contesto giuridico-
disposizioni (artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 3 del 1957) culturale, incline ad assegnare centralità, non solo
che di tale norma fondamentale costituiscono, ermeneutica, al principio di effettività della tutela,
ancora oggi, il precipitato legislativo in materia già scolpito in via generale nell’art. 24 Cost. (e
di responsabilità dei pubblici dipendenti, siccome dall’art. 113 Cost. nello specifico degli atti della
volta ad escludere, nei confronti di quest’ultimi, pubblica amministrazione), nonché rinsaldato
la configurabilità, in astratto, della responsabilità dal novellato art. 111 Cost. (con la previsione
diretta (e solidale con quella della P.A.) in caso di della garanzia del giusto processo dalla durata
lesione di posizioni di interesse legittimo. ragionevole) e dalle fonti sovranazionali (art. 47
della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione
Diversamente che dal passato, deve ora ritenersi europea, art. 6 CEDU), il quale trova la propria
che l’espressione “atti compiuti in violazione dei ragion d’essere proprio nella pretesa sostanziale
diritti” contenuta nell’art. 28 Cost. (e, di riflesso, la cui soddisfazione viene reclamata dinanzi al
l’analoga espressione - “violazione dei diritti dei giudice>>.
terzi” - utilizzata dall’art. 23 del d.P.R. n. 3 del
1957 per definire la nozione di “danno ingiusto” Già nel 1999, infatti, (con la famosa sentenza
cui si richiama l’art. 22 dello stesso d.P.R.) sia n. 500) le Sezioni Unite Civile della Cassazione,
da intendersi, in senso estensivo e traslato, nell’aprire al risarcimento del danno da interessi
come violazione di ogni interesse rilevante per legittimi, avevano evidenziato come il giudice
l’ordinamento giuridico e meritevole di tutela, dovesse fare una “valutazione della colpa, non del
tale, dunque, da fondare la responsabilità diretta funzionario agente (da riferire ai parametri della
del pubblico dipendente (per dolo o colpa grave) negligenza o imperizia), ma della P.A. intesa come
anche in riferimento alla lesione di una posizione di apparato”.
interesse legittimo del terzo danneggiato.
Giova infatti sottolineare che i provvedimenti
È una lettura, questa, delle norme anzidette (in tal amministrativi, in virtù del rapporto organico
senso, espressamente sul solo combinato disposto che lega il funzionario all’apparato burocratico
degli artt. 22 e 23 del T.U. del 1957, cfr. Cass., 31 presso il quale è incardinato, sono esclusivamente
luglio 2015, n. 16276, ma già in precedenza, nella imputabili all’Amministrazione, e non alla persona
giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, VI, del funzionario che li ha adottati.
n. 3891 del 2006), che è potuta maturare in virtù
dell’evoluzione stessa dell’ordinamento, alimentata Ed in effetti, continuano i giudici della Corte
dal coordinato operare dei suoi formanti: anzitutto, di Cassazione, l’art. 103 Cost. non consente
la regolamentazione positiva, con particolare di ritenere che il giudice amministrativo possa
slancio dal d.lgs. n. 80 del 1998 (per poi giungere conoscere di controversie di cui non sia parte una
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