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Mediappalti Il Punto
intendeva verosimilmente sgombrare il campo da Valga quindi il seguente principio: appartiene
qualunque considerazione di pregiudizialità, anche al giudice ordinario la cognizione della domanda
necessaria, dell’una domanda rispetto all’altra, e risarcitoria proposta nei confronti non della
segnatamente escludere che il privato danneggiato pubblica amministrazione, ma di funzionari
dovesse prima adire il Giudice amministrativo per pubblici per atti compiuti nell’esercizio delle loro
procurarsi in tale sede l’accertamento definitivo funzioni; il pubblico dipendente, autore materiale
dell’illegittimità del provvedimento e della del provvedimento, resta sempre lo strumento
sussistenza dei presupposti ex art. 2043 c.c. per dell’azione della P.A. e non è mai qualificabile egli
ritenere colpevole la Pubblica Amministrazione, stesso con la P.A.
e solo successivamente, forte di tale giudicato,
azionare la tutela risarcitoria contro il dipendente Risulta pertanto inammissibile in sede di
dinanzi al Giudice ordinario, altrimenti non abilitato giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria
a conoscere dell’illegittimità del provvedimento proposta nei confronti dei singoli dipendenti.
che si assume essere la fonte del danno. Ad
oggi, il privato ben può, pertanto, chiamare in Lo scopo delle nostre riflessioni è anche quello
giudizio congiuntamente l’amministrazione ed il di comprendere quali siano le conseguenze
dipendente: ma in sedi distinte. assicurative di una tale affermazione che sembra
rivestire un’importanza periferica rispetto ad un
A fortiori, la correttezza di tale conclusione risulta adeguato oggetto della copertura di RCT ma che,
confermata dalla considerazione dell’intrinseca al lato pratico, risulta essere un nodo centrale.
differenza della valutazione che il Giudice ordinario
è chiamato a compiere rispetto al Giudice Fondamentale infatti è il seguente pensiero (tratto
amministrativo, pur nella medesima materia del dalla sentenza n. 135 del 29 luglio 2016 della
risarcimento del danno da attività provvedimentale Corte dei Conti della Lombardia, ripreso anche
illegittima, in ragione della differenza soggettiva dalla sentenza n. 171 del 3 luglio 2019 ): “Una
della parte citata in giudizio: mentre il primo, sentenza di condanna civile di risarcimento danni,
infatti, dovrà prodursi in un’analisi più approfondita, rifondibili integralmente da una polizza assicurativa
potendo affermare la responsabilità del dipendente (se operante), non configura né un danno erariale
solo nell’ipotesi in cui riscontri l’elemento certo, né definitivo.”
soggettivo del dolo o della colpa grave, il secondo
ben potrà ritenere colpevole l’Amministrazione Ma andiamo con ordine; intanto analizziamo alcune
anche se nella fattispecie ricorra un’ipotesi di norme fondamentali menzionate dai due supremi
colpa lieve. Come si vede, l’esito dei due giudizi giudici civile ed amministrativo.
è fisiologicamente suscettibile di divergenza: e
pertanto, evidentemente, il rischio paventato La prima non può che essere l’articolo 28
dal ricorrente di ritrovarsi di fronte a giudicati di della Costituzione (che peraltro oramai viene
segno opposto se i due giudizi proseguissero in menzionato in tutti i testi di polizza) a norma del
sedi diverse non sarebbe neutralizzato neppure quale “I funzionari e i dipendenti dello Stato e
con la devoluzione di entrambi i giudizi allo stesso degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
Giudice. secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi
Tutto quanto finora detto può riassumersi in una la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
sola considerazione: pur se avvinte da un vincolo di enti pubblici”.
solidarietà e connesse perché derivanti dal medesimo
fatto storico, le due obbligazioni risarcitorie, poste I padri costituenti, si legge nel verbali delle sedute
l’una a carico dell’Amministrazione in quanto tale, del 1946/1947, non hanno dubbi nell’imputare alla
e l’altra a carico del dipendente in proprio, restano Pubblica Amministrazione una responsabilità PER
autonome e rendono evidente che si tratta di due FATTO PROPRIO a seguito degli illeciti dei propri
domande caratterizzate da petita diversi, essendo dipendenti (ed amministratori).
radicalmente assente e non ipotizzabile qualsivoglia
identità tra i soggetti passivi, con conseguente Ecco perché risulta fondamentale che l’Assicurazione
legittima divergenza anche in punto di autorità di Responsabilità Civile con contraente/assicurato
giurisdizionale competente a conoscerne. “ un Ente pubblico sia adeguata alle sue esigenze
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