Page 62 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste>>, la più recente giurisprudenza
                 che ha affrontato la problematica (Cons. Stato sez. V, 3 aprile 2019, n. 2191; 6 ottobre 2018, n. 5750;
                 T.A.R. Lazio, Latina, 30 maggio 2019, n. 401) e gli orientamenti manifestati dall’A.N.A.C. in sede di pareri
                 di  precontenzioso  (in  questo  senso,  si  veda,  il  parere  approvato  con  delibera  2  maggio  2018  n.  419,
                 depositato in giudizio da parte ricorrente)...”



                 Consiglio di Stato, Sez. III, 05/06/2020, n. 3566

                 Legittima  la  gara  “ponte”  per  soddisfare  un  fabbisogno  strettamente  necessario  e  nelle  more  della
                 conclusione della gara in corso di esecuzione

                 “Passando al merito, è dedotto innanzitutto l’illegittimo ed immotivato ricorso alla gara ponte nonché la
                 sproporzione delle cifre poste a base delle due gare rispetto ai bacini di utenza, sul rilievo che la procedura
                 indetta dall’Azienda sanitaria (...) – peraltro non supportata da congrua istruttoria e motivazione – incide
                 per ben il 23% sulla gara centralizzata, con la conseguenza che la procedura di gara negoziata espletata
                 in via autonoma da parte della Asl (...) priverà di significato economico quella in corso di svolgimento da
                 parte  della  Stazione  unica  appaltante  (...).  Giova  premettere  che,  contrariamente  a  quanto  affermato
                 dalla appellante, la determina a contrarre ex art. 32, d.lgs. n. 50 del 2016 (...) reca una sintetica ma
                 certamente  congrua  individuazione delle ragioni  sottese  alla  procedura,  da  rinvenire  nella  necessità  di
                 reperire materiale protesico “per un fabbisogno strettamente necessario, nelle more della gara regionale
                 in corso di esecuzione”. Evidente dunque l’intento dell’Azienda sanitaria che, a fronte di una domanda –
                 attuale o stimata – di protesi superiore alle scorte e per assicurare la prestazione sanitaria agli utenti,
                 ha  ritenuto  opportuno  approvvigionarsi  con  una  propria  procedura  prevedendo  tempi  non  brevi  per  la
                 conclusione della gara centralizzata. Ha peraltro ben chiarito che tale fornitura era per coprire lo “stretto
                 necessario” e solo perché era ancora in corso la procedura bandita dalla Stazione unica appaltante (...)
                 e non c’erano altri contratti attivi o accordi di collaborazione tra soggetti aggregatori. A corollario di tale
                 previsione e a dimostrazione dell’effettivo intendimento della Asl di indire una procedura “ponte”, l’art. 2
                 del disciplinare aggiungeva, con rappresentazione anche graficamente maggiormente evidente rispetto a
                 tutte le altre disposizioni, che “il contratto relativo alla fornitura del presente appalto è da intendersi in
                 ogni caso anticipatamente risolto se, nel frattempo, intervenga l’aggiudicazione della corrispondente gara
                 d’appalto regionale da parte della Stazione Unica Appaltante (...)”



                 TAR Campania, Salerno, Sez. I, 3/6/2020, n. 632

                 “Va affermata la sussistenza di un obbligo dell’impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per
                 un reato che può avere incidenza sulla affidabilità imprenditoriale e sulla professionalità”

                 “In  linea  generale,  è  dibattuto  in  giurisprudenza  se  i  fatti  idonei  a  pregiudicare  la  professionalità
                 dell’operatore, anche se non tipizzati nell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, debbano essere sempre dichiarati, a
                 pena di automatica esclusione, oppure se viceversa, tale omissione dichiarativa non comporti l’automatico
                 effetto  escludente  dalla  gara,  dovendo  sempre  e  comunque  rimettersi  all’apprezzamento  di  rilevanza
                 della stazione appaltante, ai fini della formulazione di prognosi in concreto sfavorevole sull’affidabilità del
                 concorrente.
                 In  ragione  del  contrasto  registrato  nel  Consiglio  di  Stato  tra  tali  due  tesi,  con  l’ordinanza  n.  2332  del
                 2020 della Sezione Quinta la questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, che dovrà pronunciarsi.....Il
                 Collegio ritiene tuttavia preferibile l’opposto orientamento, in base al quale, anche oltre le ipotesi tipizzate
                 dall’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’operatore un obbligo di dichiarare fatti
                 ragionevolmente idonei a compromettere la professionalità e l’affidabilità. In base a quest’ultimo preferibile
                 indirizzo, il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari dell’adozione di un’ordinanza di

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