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Mediappalti Pareri & Sentenze
eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste>>, la più recente giurisprudenza
che ha affrontato la problematica (Cons. Stato sez. V, 3 aprile 2019, n. 2191; 6 ottobre 2018, n. 5750;
T.A.R. Lazio, Latina, 30 maggio 2019, n. 401) e gli orientamenti manifestati dall’A.N.A.C. in sede di pareri
di precontenzioso (in questo senso, si veda, il parere approvato con delibera 2 maggio 2018 n. 419,
depositato in giudizio da parte ricorrente)...”
Consiglio di Stato, Sez. III, 05/06/2020, n. 3566
Legittima la gara “ponte” per soddisfare un fabbisogno strettamente necessario e nelle more della
conclusione della gara in corso di esecuzione
“Passando al merito, è dedotto innanzitutto l’illegittimo ed immotivato ricorso alla gara ponte nonché la
sproporzione delle cifre poste a base delle due gare rispetto ai bacini di utenza, sul rilievo che la procedura
indetta dall’Azienda sanitaria (...) – peraltro non supportata da congrua istruttoria e motivazione – incide
per ben il 23% sulla gara centralizzata, con la conseguenza che la procedura di gara negoziata espletata
in via autonoma da parte della Asl (...) priverà di significato economico quella in corso di svolgimento da
parte della Stazione unica appaltante (...). Giova premettere che, contrariamente a quanto affermato
dalla appellante, la determina a contrarre ex art. 32, d.lgs. n. 50 del 2016 (...) reca una sintetica ma
certamente congrua individuazione delle ragioni sottese alla procedura, da rinvenire nella necessità di
reperire materiale protesico “per un fabbisogno strettamente necessario, nelle more della gara regionale
in corso di esecuzione”. Evidente dunque l’intento dell’Azienda sanitaria che, a fronte di una domanda –
attuale o stimata – di protesi superiore alle scorte e per assicurare la prestazione sanitaria agli utenti,
ha ritenuto opportuno approvvigionarsi con una propria procedura prevedendo tempi non brevi per la
conclusione della gara centralizzata. Ha peraltro ben chiarito che tale fornitura era per coprire lo “stretto
necessario” e solo perché era ancora in corso la procedura bandita dalla Stazione unica appaltante (...)
e non c’erano altri contratti attivi o accordi di collaborazione tra soggetti aggregatori. A corollario di tale
previsione e a dimostrazione dell’effettivo intendimento della Asl di indire una procedura “ponte”, l’art. 2
del disciplinare aggiungeva, con rappresentazione anche graficamente maggiormente evidente rispetto a
tutte le altre disposizioni, che “il contratto relativo alla fornitura del presente appalto è da intendersi in
ogni caso anticipatamente risolto se, nel frattempo, intervenga l’aggiudicazione della corrispondente gara
d’appalto regionale da parte della Stazione Unica Appaltante (...)”
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 3/6/2020, n. 632
“Va affermata la sussistenza di un obbligo dell’impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per
un reato che può avere incidenza sulla affidabilità imprenditoriale e sulla professionalità”
“In linea generale, è dibattuto in giurisprudenza se i fatti idonei a pregiudicare la professionalità
dell’operatore, anche se non tipizzati nell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, debbano essere sempre dichiarati, a
pena di automatica esclusione, oppure se viceversa, tale omissione dichiarativa non comporti l’automatico
effetto escludente dalla gara, dovendo sempre e comunque rimettersi all’apprezzamento di rilevanza
della stazione appaltante, ai fini della formulazione di prognosi in concreto sfavorevole sull’affidabilità del
concorrente.
In ragione del contrasto registrato nel Consiglio di Stato tra tali due tesi, con l’ordinanza n. 2332 del
2020 della Sezione Quinta la questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, che dovrà pronunciarsi.....Il
Collegio ritiene tuttavia preferibile l’opposto orientamento, in base al quale, anche oltre le ipotesi tipizzate
dall’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’operatore un obbligo di dichiarare fatti
ragionevolmente idonei a compromettere la professionalità e l’affidabilità. In base a quest’ultimo preferibile
indirizzo, il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari dell’adozione di un’ordinanza di
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