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A. D. R. Mediappalti
Relativamente ai gravi illeciti dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito
5 l’operatore economico nel 6/2016, precedute dal parere della Commissione
professionali, quali limiti incontra
professionale, seguita dalle Linee guida ANAC n.
speciale del Consiglio di Stato n. 2286/2016 del
rendere la dichiarazione in fase di
26 ottobre 2016, che ha affermato, tra altro, la
partecipazione ad una gara?
diretta applicazione nell’ordinamento nazionale
della previsione di cui al predetto paragrafo.
Secondo un orientamento giurisprudenziale l’art.
80 comma 5 lett. c bis del codice imporrebbe agli
operatori economici di portare a conoscenza della
stazione appaltante tutte le informazioni relative
alle proprie vicende professionali, anche non
costituenti cause tipizzate di esclusione (Cons.
Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; 25 luglio 2018,
n. 4532; 19 novembre 2018, n. 6530; III, 29
novembre 2018, n. 6787). Tuttavia, un siffatto
generalizzato obbligo dichiarativo, senza la
individuazione di un generale limite di operatività
(tale non essendo, il comma 10 dello stesso art.
80) “potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso
per gli operatori economici imponendo loro di
ripercorrere a beneficio della stazione appaltante
vicende professionali ampiamente datate o,
comunque, del tutto insignificanti nel contesto
della vita professionale di una impresa” (Cons.
Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; 3 settembre
2018, n. 5142).
L’ANAC con delibera n. 464 del 27/05/2020 ha
precisato che l ’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs.
n. 50/2016, nella parte in cui richiama l’onere
del concorrente di dichiarare quanto necessario
ai fini del corretto svolgimento della procedura,
deve trovare applicazione secondo un criterio di
interpretazione sistematica delle norme e secondo
principi di ragionevolezza e proporzionalità, al
fine di non pregiudicare ingiustificatamente la
partecipazione dei concorrenti alla procedura.
Pertanto, le dichiarazioni esigibili devono ritenersi
quelle che abbiano ad oggetto circostanze tali da
poter ingenerare nella stazione appaltante, anche
solo astrattamente, una possibile valutazione di
non integrità o non affidabilità del concorrente
nell’ambito della verifica concernente l’illecito
professionale grave cui sono dedicate le norme del
Codice contenute all’art. 80, comma 1, lettere c),
c-bis), c-ter e c-quater e che rientrano nel triennio.
La necessità di un siffatto limite generale di
operatività deriva, del resto, dall’art. 57, § 7 della
Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni
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