Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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A. D. R.                                                                             Mediappalti







                         Relativamente ai gravi illeciti        dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito
                 5       l’operatore economico nel              6/2016, precedute dal parere della Commissione
                         professionali, quali limiti incontra
                                                                professionale, seguita dalle Linee guida ANAC n.
                                                                speciale  del  Consiglio  di  Stato  n.  2286/2016  del
                         rendere la dichiarazione in fase di
                                                                26  ottobre  2016,  che  ha  affermato,  tra  altro,  la
                         partecipazione ad una gara?
                                                                diretta applicazione nell’ordinamento nazionale
                                                                della previsione di cui al predetto paragrafo.
                 Secondo un orientamento giurisprudenziale l’art.
                 80 comma 5 lett. c bis del codice imporrebbe agli
                 operatori economici di portare a conoscenza della
                 stazione appaltante tutte le informazioni relative
                 alle  proprie  vicende  professionali,  anche  non
                 costituenti  cause  tipizzate  di  esclusione  (Cons.
                 Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; 25 luglio 2018,
                 n.  4532;  19  novembre  2018,  n.  6530;  III,  29
                 novembre  2018,  n.  6787).  Tuttavia,  un  siffatto
                 generalizzato obbligo dichiarativo, senza la
                 individuazione di un generale limite di operatività
                 (tale non essendo,  il comma 10 dello stesso art.
                 80)  “potrebbe  rilevarsi  eccessivamente  oneroso
                 per  gli  operatori  economici  imponendo  loro  di
                 ripercorrere a beneficio della stazione appaltante
                 vicende  professionali  ampiamente  datate  o,
                 comunque,  del  tutto  insignificanti  nel  contesto
                 della  vita  professionale  di  una  impresa”  (Cons.
                 Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; 3 settembre
                 2018, n. 5142).

                 L’ANAC  con  delibera  n.    464  del  27/05/2020  ha
                 precisato che l ’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs.
                 n.  50/2016,  nella  parte  in  cui  richiama  l’onere
                 del  concorrente  di  dichiarare  quanto  necessario
                 ai  fini  del  corretto  svolgimento  della  procedura,
                 deve  trovare  applicazione  secondo  un  criterio  di
                 interpretazione sistematica delle norme e secondo
                 principi  di  ragionevolezza  e  proporzionalità,  al
                 fine  di  non  pregiudicare  ingiustificatamente  la
                 partecipazione dei concorrenti alla procedura.

                 Pertanto, le dichiarazioni esigibili devono ritenersi
                 quelle che abbiano ad oggetto circostanze tali da
                 poter ingenerare nella stazione appaltante, anche
                 solo astrattamente, una possibile valutazione di
                 non  integrità  o  non  affidabilità  del  concorrente
                 nell’ambito  della  verifica  concernente  l’illecito
                 professionale grave cui sono dedicate le norme del
                 Codice contenute all’art. 80, comma 1, lettere c),
                 c-bis), c-ter e c-quater e che rientrano nel triennio.
                 La  necessità  di  un  siffatto  limite  generale  di
                 operatività deriva, del resto, dall’art. 57, § 7 della
                 Direttiva  2014/24/UE,  che  ha  fissato  in  tre  anni

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