Page 63 - MediAppalti, Anno X - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 custodia  cautelare  a  carico  dell’amministratore  della  società  interessata,  ancorché  non  espressamente
                 contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regolano l’aggiudicazione degli appalti pubblici,
                 può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa...va affermata la sussistenza di un
                 obbligo dell’impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per un reato che può avere incidenza
                 sulla  affidabilità  imprenditoriale  e  sulla  professionalità....Sul  punto,  la  giurisprudenza  ha  precisato  che
                 la  dichiarazione  resa  dall’operatore  economico  circa  le  pregresse  vicende  professionali  suscettibili  di
                 integrare  “gravi  illeciti  professionali”  può  essere  “omessa”  (quando  l’operatore  economico  non  riferisce
                 di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come “grave illecito professionale”), “reticente”
                 (quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione
                 appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente) o
                 “completamente falsa” (che consiste in una immutatio veri; ricorre, cioè, se l’operatore rappresenta una
                 circostanza di fatto diversa dal vero).
                 Il Collegio ritiene che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione alla gara del rinvio a giudizio
                 in questione e dei fatti allo stesso sottesi integra l’ipotesi di omessa dichiarazione.”



                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 261 DEL 17 marzo 2020
                 PREC 6/2020/S

                 “Divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell’offerta”

                 “Negli  affidamenti  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  il  criterio  premiante  di
                 valutazione dell’offerta connesso al fatturato viola il principio di separazione tra requisiti di partecipazione e
                 criteri di aggiudicazione e non può giustificare l’eccezione disciplinata dall’art. 95, comma 6, lett. e), d.lgs.
                 n. 50/2016 non attenendo né all’organizzazione dell’operatore economico né alle qualifiche e all’esperienza
                 del personale effettivamente utilizzato nell’appalto.
                 La  soglia  di  sbarramento,  prevista  dalla  lex  specialis  di  gara  per  l’ammissione  delle  offerte  tecniche,
                 determinandosi in base all’attribuzione di punteggi attribuiti a criteri soggettivi configuranti un’eccezione
                 al  divieto  di  commistione  non  conforme  alla  normativa,  è  essa  stessa  illegittima  compromettendo
                 ingiustificatamente la più ampia partecipazione alla procedura di gara.”



                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 227 DEL 4 marzo 2020
                 PREC 5/2020/S

                 “Offerta economica – Principio di segretezza – Imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”

                 “Nelle  procedure  indette  per  l’aggiudicazione  di  appalti  pubblici  sulla  base  del  criterio  dell’offerta
                 economicamente più vantaggiosa, il principio di segretezza dell’offerta economica e il divieto di commistione
                 con l’offerta tecnica rispondono a principi inderogabili di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti
                 al  fine  di  evitare  il  pericolo  che  la  preventiva  conoscenza  di  elementi  dell’offerta  economica  possa
                 condizionare le valutazioni della commissione di gara rispetto all’offerta tecnica.”









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