Page 47 - MediAppalti, Anno X - N. 2
P. 47
Il Punto Mediappalti
biologico, che origina il rischio, non sia “INFORMAZIONE” in merito ai rischi e alle misure
riconducibile all’attività del datore di lavoro ma da adottare affinché ciascun lavoratore riceva una
si concretizzi in una situazione esterna che pur adeguata informazione in relazione all’attività
si può riverberare sui propri lavoratori all’interno svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni
dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche aziendali presenti;
esterne non controllabili dal datore di lavoro. “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA”, obbligo
Il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti di mantenere puliti i locali di lavoro, facendo
obblighi in quanto trattasi di un rischio non eseguire la pulizia;
riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione e, “PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI” obbligo
quindi, non rientranti nella concreta possibilità di di richiedere l’osservanza da parte dei singoli
valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
gestionali del rischio, in termini di eliminazione disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
alla fonte o riduzione dello stesso, potrebbe invece igiene del lavoro;
valorizzare, in ogni caso, l’attuazione delle più “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”
opportune e ragionevoli misure di prevenzione sentito il responsabile del servizio di prevenzione
tecniche organizzative e procedurali tecnicamente e protezione e il medico competente, quando
attuabili. necessario, fornire ai lavoratori idonei dispositivi di
protezione individuale.
Proprio per tali ragioni, connesse ad esigenze di natura
organizzativa-gestionale, è possibile redigere, Il documento di attuazione e gestione delle
in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e misure anti-contagio, è da intendersi disposto ai
Protezione e con il Medico Competente, un piano sensi dell’art. 2, comma 6 del DPCM 26/04/2020,
di intervento per l’individuazione e l’attuazione quale strumento attuativo in un ambito e contesto
delle misure di prevenzione, organizzativo in cui:
basati sul contesto aziendale, − − sia attuato il massimo
sul profilo del lavoratore Per ragioni connesse utilizzo di modalità di lavoro
assicurando al personale ad esigenze di natura agile per le attività che
anche adeguati DPI. Il organizzativa-gestionale, possono essere svolte al
datore di lavoro dimostra è possibile redigere, in proprio domicilio o in modalità
in tal modo di adottare a distanza (Circolare n° 2 del
dal punto di vista tecnico, collaborazione con il 01/04/2020 del Ministero della
organizzativo e procedurale Servizio di Prevenzione Pubblica Amministrazione);
le azioni necessarie per e Protezione e con il − − siano incentivate le
garantire la tutela della Medico Competente, ferie e i congedi retribuiti
salute in azienda, tutelando un piano di intervento per i dipendenti nonché gli
i dipendenti dal c.d. “rischio per l’individuazione e altri strumenti previsti dalla
biologico, in funzione della l’attuazione delle misure contrattazione collettiva (art.
entità del pericolo corrente”. di prevenzione, basati 87, comma 3 del decreto-
Tale rischio ricorre qualora legge n°18 del 17 marzo
l’attività lavorativa comporti sul contesto aziendale, 2020);
la possibile esposizione a sul profilo del lavoratore − − esperite tali possibilità
un “agente biologico”, ossia assicurando al personale le pubbliche amministrazioni,
qualsiasi microorganismo, anche adeguati DPI. possono motivatamente
anche se geneticamente esentare il personale
modificato, coltura cellulare dipendente dal servizio (art.
ed endoparassita umano che potrebbe provocare 87, comma 3 del decreto-legge n°18 del 17
infezioni, allergie o intossicazioni” (v. Artt. 266 e marzo 2020);
267 D. Lgs. 81/2008). − − si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio
e, laddove non fosse possibile rispettare la
In tale contesto i precetti da applicare nei protocolli distanza interpersonale di un metro come
corrispondono alle norme del Decreto legislativo n. principale misura di contenimento, con adozione
81 del 9 aprile 2008, ed essi riguardano i seguenti di strumenti di protezione individuale (art. 1
punti: lettera gg) del DPCM del 26 aprile 2020);
47