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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 biologico,  che  origina il rischio,  non  sia   “INFORMAZIONE” in merito ai rischi e alle misure
                 riconducibile all’attività del datore  di lavoro  ma   da adottare affinché ciascun lavoratore riceva una
                 si  concretizzi in  una  situazione  esterna  che  pur   adeguata  informazione  in  relazione  all’attività
                 si può riverberare sui propri lavoratori all’interno   svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni
                 dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche   aziendali presenti;
                 esterne  non  controllabili  dal  datore  di lavoro.     “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA”, obbligo
                 Il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti   di  mantenere  puliti  i  locali  di  lavoro,  facendo
                 obblighi  in  quanto  trattasi  di  un  rischio  non   eseguire la pulizia;
                 riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione e,   “PRECAUZIONI  IGIENICHE  PERSONALI”  obbligo
                 quindi, non rientranti nella concreta possibilità di   di richiedere  l’osservanza  da  parte  dei  singoli
                 valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti   lavoratori  delle  norme  vigenti,  nonché  delle
                 gestionali del  rischio,  in termini  di eliminazione   disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
                 alla fonte o riduzione dello stesso, potrebbe invece   igiene del lavoro;
                 valorizzare,  in ogni caso,  l’attuazione  delle più   “DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE”
                 opportune  e  ragionevoli misure  di prevenzione   sentito il responsabile del servizio di prevenzione
                 tecniche organizzative e procedurali tecnicamente   e  protezione  e  il  medico  competente,  quando
                 attuabili.                                     necessario, fornire ai lavoratori idonei dispositivi di
                                                                protezione individuale.
                 Proprio per tali ragioni, connesse ad esigenze di natura
                 organizzativa-gestionale,  è  possibile  redigere,   Il  documento  di  attuazione  e  gestione  delle
                 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e   misure  anti-contagio,  è  da  intendersi  disposto ai
                 Protezione e con il Medico Competente, un piano   sensi dell’art. 2, comma 6 del DPCM 26/04/2020,
                 di intervento  per  l’individuazione e l’attuazione   quale strumento attuativo in un ambito e contesto
                 delle misure  di prevenzione,                                    organizzativo in cui:
                 basati sul contesto aziendale,                                    − −  sia  attuato  il massimo
                 sul  profilo  del  lavoratore    Per ragioni connesse            utilizzo di modalità di lavoro
                 assicurando  al  personale       ad esigenze di natura           agile  per  le  attività  che
                 anche   adeguati  DPI.  Il     organizzativa-gestionale,         possono essere  svolte al
                 datore  di lavoro  dimostra     è possibile redigere, in         proprio domicilio o in modalità
                 in tal  modo  di adottare                                        a distanza (Circolare n° 2 del
                 dal  punto  di vista  tecnico,   collaborazione con il           01/04/2020 del Ministero della
                 organizzativo  e  procedurale   Servizio di Prevenzione          Pubblica Amministrazione);
                 le  azioni  necessarie  per       e Protezione e con il           − −  siano  incentivate  le
                 garantire  la  tutela  della      Medico Competente,             ferie  e  i  congedi  retribuiti
                 salute  in azienda,  tutelando   un piano di intervento          per  i dipendenti nonché  gli
                 i dipendenti  dal  c.d.  “rischio   per l’individuazione e       altri  strumenti  previsti  dalla
                 biologico,  in  funzione  della   l’attuazione delle misure      contrattazione  collettiva  (art.
                 entità  del  pericolo  corrente”.   di prevenzione, basati       87,  comma  3  del decreto-
                 Tale  rischio  ricorre  qualora                                  legge  n°18  del  17  marzo
                 l’attività lavorativa  comporti   sul contesto aziendale,        2020);
                 la possibile  esposizione a    sul profilo del lavoratore         − −  esperite  tali  possibilità
                 un  “agente  biologico”,  ossia   assicurando al personale       le pubbliche amministrazioni,
                 qualsiasi   microorganismo,       anche adeguati DPI.            possono      motivatamente
                 anche   se   geneticamente                                       esentare    il   personale
                 modificato,  coltura  cellulare                                  dipendente  dal  servizio  (art.
                 ed endoparassita umano che potrebbe provocare    87,  comma  3  del  decreto-legge  n°18  del  17
                 infezioni, allergie o intossicazioni” (v. Artt. 266 e   marzo 2020);
                 267 D. Lgs. 81/2008).                           − − si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio
                                                                  e,  laddove  non  fosse  possibile  rispettare  la
                 In tale contesto i precetti da applicare nei protocolli   distanza  interpersonale  di un  metro  come
                 corrispondono alle norme del Decreto legislativo n.   principale misura di contenimento, con adozione
                 81 del 9 aprile 2008, ed essi riguardano i seguenti   di  strumenti  di  protezione  individuale  (art.  1
                 punti:                                           lettera gg) del DPCM del 26 aprile 2020);

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