Page 23 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 concesse proroghe e/o differimenti ulteriori, anche   “Sospensione  dei  termini  nei  procedimenti  di
                 su  richiesta  degli operatori  economici,  laddove   competenza dell’Autorità e modifica dei termini per
                 l’impossibilità di rispettare  i termini  sia  dovuta   l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei
                 all’emergenza sanitaria;                       confronti  dell’Autorità”,  ha  sospeso  o  prolungato
                 -  con  riferimento  alla  fase  di  esecuzione  del   i  termini  di  alcuni  adempimenti  nei  confronti
                 contratto, sempre  con la delibera  n.  312  cit.,   dell’Autorità  previsti per  le stazioni appaltanti
                 ha  precisato  che  il  D.L.  6/2020  si  applica  anche   (es.  perfezionamento  del  CIG,  emissione  CEL,
                 ai  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  e  forniture   trasmissione  dati all’Osservatorio  dei contratti
                 laddove prevede  che  il  rispetto delle misure  di   pubblici), sospendendo l’avvio dei procedimenti di
                 contenimento del contagio deve essere valutato ai   vigilanza e sanzionatori ;
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                 fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt.   - con Delibera n. 289 del 1/4/2020 ha chiesto (e
                 1218 e 1223 codice civile, della responsabilità del   ottenuto) l’esonero dal pagamento del contributo
                 debitore,  anche  relativamente  all’applicazione di   dovuto  per  indire  e  partecipare  alle  procedure
                 eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o   di gara ,  facendo  fronte  alla  copertura  delle
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                 omessi adempimenti; anche in questi casi, quindi,   minori entrate  mediante  l’utilizzo dell’avanzo di
                 l’emergenza  sanitaria  in  atto  è  valutata  quale   amministrazione maturato al 31/12/2019;
                 causa  di  forza  maggiore  che  giustifica  il  ritardo   - con  segnalazione  al Parlamento  e  al Governo
                 nell’esecuzione  delle prestazioni contrattuali,   del 29/4/2020 n. 5 ha chiesto una modifica della
                 escludendo l’applicazione delle penali di cui all’art.   normativa al fine di consentire alle amministrazioni
                 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;          i  pagamenti  in  favore  delle  imprese  dei  Sal  non
                 -  con  successivo  comunicato  del 20/4/20   ha   ancora  scaduti,  cioè  dei  pagamenti  parziali per  i
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                 evidenziato  il rischio che  la sospensione  in via   lavori  già  effettuati  ma  non  ancora  saldabili,  ciò
                 generale dei procedimenti amministrativi prevista   allo  scopo  di  garantire  liquidità  immediata  alle
                 nel D.L. 18/2020 cit. possa comportare la paralisi   imprese.
                 ingiustificata delle gare.
                 L’Autorità è poi intervenuta con alcuni provvedimenti   Trattandosi  di  provvedimenti  strettamente
                 volti a ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, già   connessi  allo  «stato  di  emergenza»,  restano  da
                 colpiti  dalle  conseguenze  economiche  sfavorevoli   chiarire  gli  esatti  confini  temporali  degli  stessi,
                 delle misure di contenimento dell’epidemia, al fine   posto  che  lo  «stato  di  emergenza»  attualmente
                 di sostenere la ripresa del sistema produttivo. In   ha  come  termine  il  31/7/2020,  secondo  quanto
                 particolare, l’ANAC:                           dichiarato  con  delibera  del Consiglio dei  Ministri
                 -  con  delibera  n.  268  del  19/3/2020,  recante   del 31/1/2020.


                 15.  V.  Precisazione  Anac:  Mai  chiesta  alle  stazioni appaltanti  la  sospensione  delle  procedure  di gara
                 durante  l’emergenza  sanitaria  in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/
                 News/_news?id=987b9d230a77804221c1101215d8582b&fbclid=IwAR0UTLo5bZRM2T_mLU8i8XxgVupT_
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                 16. La Delibera precisa che “Tutti i termini di conclusione del procedimento, come fissati nei regolamenti
                 sull’esercizio delle diverse funzioni dell’Autorità, sono pertanto sospesi per il periodo previsto dall’articolo
                 103, comma 1, del decreto legge n. 18/2020”. Tuttavia viene sottolineato come “L’Autorità si riserva di
                 concludere il procedimento anche prima della scadenza del periodo di sospensione, in tutti i casi in cui,
                 avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, ritenga che esistano
                 particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale”; in altri termini, , l’ANAC si riserva,
                 per  quanto  possibile,  di  concludere  il  procedimento  in  corso  anche  durante  il  periodo  di  sospensione,
                 assicurandone, dunque, la pronta conclusione.
                 17. Tale richiesta è stata accolta con l’articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, D.L. n. 34/2020, che prevede
                 l’esonero  fino  al  31/12/2020 dal  pagamento dei  contributi  all’ANAC  per  le  procedure  di  gara  avviate  a
                 partire dal 19/5/2020: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento
                 dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’ Autorità nazionale
                 anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente nonna
                 e fino al 3 ì dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo
                 delI’avanzo di amministrazione maturato al31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati
                 in 25 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi
                 dell’articolo 265.”. La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20
                 a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento
                 consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro.

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