Page 23 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Sotto la lente Mediappalti
concesse proroghe e/o differimenti ulteriori, anche “Sospensione dei termini nei procedimenti di
su richiesta degli operatori economici, laddove competenza dell’Autorità e modifica dei termini per
l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei
all’emergenza sanitaria; confronti dell’Autorità”, ha sospeso o prolungato
- con riferimento alla fase di esecuzione del i termini di alcuni adempimenti nei confronti
contratto, sempre con la delibera n. 312 cit., dell’Autorità previsti per le stazioni appaltanti
ha precisato che il D.L. 6/2020 si applica anche (es. perfezionamento del CIG, emissione CEL,
ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture trasmissione dati all’Osservatorio dei contratti
laddove prevede che il rispetto delle misure di pubblici), sospendendo l’avvio dei procedimenti di
contenimento del contagio deve essere valutato ai vigilanza e sanzionatori ;
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fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. - con Delibera n. 289 del 1/4/2020 ha chiesto (e
1218 e 1223 codice civile, della responsabilità del ottenuto) l’esonero dal pagamento del contributo
debitore, anche relativamente all’applicazione di dovuto per indire e partecipare alle procedure
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o di gara , facendo fronte alla copertura delle
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omessi adempimenti; anche in questi casi, quindi, minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di
l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale amministrazione maturato al 31/12/2019;
causa di forza maggiore che giustifica il ritardo - con segnalazione al Parlamento e al Governo
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, del 29/4/2020 n. 5 ha chiesto una modifica della
escludendo l’applicazione delle penali di cui all’art. normativa al fine di consentire alle amministrazioni
113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; i pagamenti in favore delle imprese dei Sal non
- con successivo comunicato del 20/4/20 ha ancora scaduti, cioè dei pagamenti parziali per i
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evidenziato il rischio che la sospensione in via lavori già effettuati ma non ancora saldabili, ciò
generale dei procedimenti amministrativi prevista allo scopo di garantire liquidità immediata alle
nel D.L. 18/2020 cit. possa comportare la paralisi imprese.
ingiustificata delle gare.
L’Autorità è poi intervenuta con alcuni provvedimenti Trattandosi di provvedimenti strettamente
volti a ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, già connessi allo «stato di emergenza», restano da
colpiti dalle conseguenze economiche sfavorevoli chiarire gli esatti confini temporali degli stessi,
delle misure di contenimento dell’epidemia, al fine posto che lo «stato di emergenza» attualmente
di sostenere la ripresa del sistema produttivo. In ha come termine il 31/7/2020, secondo quanto
particolare, l’ANAC: dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
- con delibera n. 268 del 19/3/2020, recante del 31/1/2020.
15. V. Precisazione Anac: Mai chiesta alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara
durante l’emergenza sanitaria in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/
News/_news?id=987b9d230a77804221c1101215d8582b&fbclid=IwAR0UTLo5bZRM2T_mLU8i8XxgVupT_
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16. La Delibera precisa che “Tutti i termini di conclusione del procedimento, come fissati nei regolamenti
sull’esercizio delle diverse funzioni dell’Autorità, sono pertanto sospesi per il periodo previsto dall’articolo
103, comma 1, del decreto legge n. 18/2020”. Tuttavia viene sottolineato come “L’Autorità si riserva di
concludere il procedimento anche prima della scadenza del periodo di sospensione, in tutti i casi in cui,
avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, ritenga che esistano
particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale”; in altri termini, , l’ANAC si riserva,
per quanto possibile, di concludere il procedimento in corso anche durante il periodo di sospensione,
assicurandone, dunque, la pronta conclusione.
17. Tale richiesta è stata accolta con l’articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, D.L. n. 34/2020, che prevede
l’esonero fino al 31/12/2020 dal pagamento dei contributi all’ANAC per le procedure di gara avviate a
partire dal 19/5/2020: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento
dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’ Autorità nazionale
anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente nonna
e fino al 3 ì dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo
delI’avanzo di amministrazione maturato al31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati
in 25 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi
dell’articolo 265.”. La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20
a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento
consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro.
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